Non esiste un tempo fisso, perché la denuncia non viene notificata alla persona denunciata. Lo si scopre quando la Procura compie un atto che la riguarda direttamente: può accadere dopo poche settimane, con una convocazione o una perquisizione, oppure dopo uno o due anni, con l’avviso di conclusione delle indagini o con un decreto penale di condanna.
E se il pubblico ministero chiede l’archiviazione, la persona denunciata può non saperlo mai. Per questo conviene sapere come funziona il percorso di una denuncia, dove arrivano gli atti e come informarsi senza aspettare.
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Che cosa succede dopo una denuncia
La denuncia o la querela arriva alla Procura, direttamente o tramite polizia e carabinieri. Il pubblico ministero la iscrive immediatamente nel registro delle notizie di reato e vi aggiunge il nome della persona a cui il fatto è attribuito quando risultano indizi a suo carico, insieme alla notizia o anche in un secondo momento (art. 335, commi 1 e 1-bis, c.p.p.). È da quell’iscrizione, non dalla denuncia, che decorrono i termini delle indagini.
Le indagini si svolgono in modo riservato. Il pubblico ministero non deve avvisare l’indagato dell’esistenza del procedimento finché non ha bisogno di compiere un atto che lo coinvolge: una persona può quindi essere indagata per mesi senza ricevere nulla.
Conta anche la distinzione tra denuncia e querela. Per i reati procedibili a querela, chi si ritiene offeso deve presentarla di regola entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto notizia del fatto (art. 124 c.p.). Per i reati procedibili d’ufficio la denuncia non ha un termine di questo tipo: il procedimento può partire anche anni dopo, finché il reato non è prescritto.
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I momenti in cui lo si viene a sapere
Nella pratica la persona denunciata scopre il procedimento in uno di questi momenti, che non sono tutti obbligati e non arrivano in un ordine fisso.
- Una convocazione dalla polizia giudiziaria. Carabinieri o polizia chiamano la persona per identificarla e per invitarla a dichiarare o eleggere un domicilio per le notifiche; in quell’occasione le indicano, se già possibile, le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità che procede (art. 161 c.p.p.).
- L’informazione di garanzia. Arriva quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere (art. 369 c.p.p.): ne abbiamo parlato nell’articolo su che cosa fare quando arriva un avviso di garanzia.
- Una perquisizione o un sequestro, spesso senza alcun preavviso: in quel caso valgono le indicazioni dell’articolo su come comportarsi durante e dopo una perquisizione.
- L’avviso di conclusione delle indagini. Quando non chiede l’archiviazione, il pubblico ministero notifica l’avviso e deposita gli atti (art. 415-bis c.p.p.). Per molte persone è il primo contatto con il procedimento.
- L’avviso di deposito degli atti per inerzia. Se, scaduti i termini, il pubblico ministero non ha né esercitato l’azione penale né chiesto l’archiviazione, gli atti vengono depositati e l’indagato riceve un avviso che gli consente di esaminarli (art. 415-ter c.p.p.).
- Un decreto penale di condanna, di cui parliamo più avanti.
L’archiviazione, invece, di regola non viene comunicata alla persona indagata: il decreto che la dispone le è notificato solo se nel procedimento è stata applicata nei suoi confronti la custodia cautelare (art. 409, comma 1, c.p.p.).
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Quanto tempo può passare, in concreto
I tempi dipendono dal reato, dalla complessità delle indagini e dal carico della Procura, ma la legge fissa dei limiti. Di regola le indagini durano un anno dall’iscrizione del nome, sei mesi per le contravvenzioni e un anno e mezzo per i delitti più gravi, con una sola proroga possibile; i dettagli e le conseguenze di una iscrizione tardiva sono spiegati nell’articolo sull’avviso di garanzia.
Scadute le indagini, il pubblico ministero ha tre mesi per decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione; il termine è di nove mesi per i delitti più gravi elencati dall’art. 407, comma 2, c.p.p. (art. 407-bis, comma 2, c.p.p.). Se ha notificato l’avviso di conclusione, i tre mesi decorrono dalla scadenza dei termini concessi alla difesa dopo quell’avviso.
Per il decreto penale il limite è più breve: il pubblico ministero può chiederlo al giudice entro un anno dall’iscrizione del nome nel registro (art. 459, comma 1, c.p.p.). In sintesi, per un procedimento ordinario è normale che tra la denuncia e il primo atto ricevuto passino diversi mesi, e non è raro che si superi l’anno.
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Il decreto penale: quando la prima notizia è una condanna
Quando ritiene che basti una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari un decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.). Il giudice decide sugli atti, senza udienza: per questo il decreto può essere il primo atto che la persona riceve, e contiene già la pena.
Il decreto è notificato al condannato e al difensore (art. 460, comma 3, c.p.p.). Da quel momento ci sono quindici giorni per scegliere:
- proporre opposizione, chiedendo il giudizio immediato, il giudizio abbreviato o il patteggiamento (art. 461 c.p.p.), oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova (Corte cost., sentenza n. 201/2016);
- pagare la pena ridotta di un quinto, rinunciando all’opposizione (art. 460, comma 5, c.p.p.).
Senza opposizione il decreto diventa esecutivo. Non comporta spese del procedimento né pene accessorie e non vale come giudicato nei giudizi civili o amministrativi; il reato si estingue se la pena è stata pagata e, nei cinque anni (due per le contravvenzioni), la persona non commette un reato della stessa indole (art. 460, comma 5, c.p.p.). Resta però una condanna, e la scelta tra pagare e opporsi va valutata con il difensore leggendo il fascicolo.
Chi non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del decreto può chiedere di essere rimesso nel termine per l’opposizione, entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato (art. 175, commi 2 e 2-bis, c.p.p.).
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Dove arrivano gli atti
La prima notifica all’indagato è eseguita, di regola, con consegna della copia a mano. Se la persona non è reperibile, la copia può essere consegnata in casa a un convivente o al portiere, oppure sul luogo di lavoro al datore di lavoro o a chi riceve gli atti; se non c’è nessuno, l’atto è depositato nella casa comunale, l’avviso è affisso alla porta e una raccomandata informa del deposito (art. 157 c.p.p.).
Dopo la prima, le notifiche vanno al difensore, di fiducia o d’ufficio (art. 157-bis c.p.p.). Fanno eccezione gli atti più importanti, cioè l’avviso dell’udienza preliminare, la citazione a giudizio e il decreto penale: questi arrivano al domicilio che l’indagato ha dichiarato o eletto, che può essere anche un indirizzo PEC. Chi cambia indirizzo deve comunicarlo; altrimenti anche questi atti sono consegnati al difensore (art. 161, commi 1 e 4, c.p.p.).
Ne segue un consiglio pratico: ritirare sempre gli atti giudiziari in giacenza e indicare al difensore recapiti telefonici e di posta elettronica aggiornati, come la legge stessa richiede (art. 161, comma 01, c.p.p.). Non ritirare una raccomandata non ferma il procedimento: la Cassazione ha respinto la richiesta di un condannato che sosteneva di non aver saputo del processo, ricordando che spetta a lui dimostrarlo (Cass. pen., Sez. V, n. 17226/2025).
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Cosa fare se si teme di essere stati denunciati
- Chiedere alla Procura le iscrizioni. L’interessato o il suo difensore possono chiedere la comunicazione delle iscrizioni a proprio nome. Una risposta negativa non chiude la questione: la comunicazione è esclusa per alcuni gravi delitti e il pubblico ministero può disporre il segreto per non più di tre mesi (art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.).
- Nominare un difensore di fiducia e dichiarare o eleggere un domicilio dove gli atti arrivano davvero, eventualmente presso lo stesso difensore.
- Raccogliere e conservare documenti, messaggi, e-mail e contratti che riguardano i fatti, senza modificarli o cancellarli.
- Non cercare di chiarire da soli con chi ha presentato la denuncia o con possibili testimoni: ogni contatto va valutato con il difensore.
- Valutare se intervenire già nelle indagini. Il difensore può presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero (art. 367 c.p.p.): a volte un documento consegnato al momento giusto evita che il procedimento vada avanti.
Nella nostra attività di difesa penale molte situazioni iniziano così, prima di qualunque atto ufficiale: capire da subito se esiste un procedimento, e per quale ipotesi di reato, permette di non trovarsi a decidere in quindici o venti giorni.
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Un esempio
Pensiamo all’amministratore di una società milanese che, dopo la rottura con un socio, viene a sapere da un conoscente comune che il socio lo ha denunciato per appropriazione di somme della società. Passano tre mesi senza alcuna notizia. Con il difensore chiede alla Procura la comunicazione delle iscrizioni: la risposta indica un procedimento iscritto a suo nome, la data dell’iscrizione e la qualificazione del fatto.
Da quella data si possono calcolare i termini delle indagini. Nel frattempo il difensore ricostruisce i movimenti contestati con la documentazione contabile e deposita una memoria con i documenti che li giustificano. Se gli atti arrivano più avanti, l’amministratore li riceve al domicilio dichiarato senza sorprese, con una difesa già impostata.
Norme e sentenze citate
Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.
- Codice di procedura penale, art. 335 (si apre in una nuova finestra) Iscrizione della notizia di reato e del nome dell’indagato; comunicazione delle iscrizioni su richiesta e segreto fino a tre mesi.
- Codice di procedura penale, artt. 157, 157-bis e 161 (si apre in una nuova finestra) Prima notifica all’indagato, notifiche successive al difensore, domicilio dichiarato o eletto per gli atti principali.
- Codice di procedura penale, artt. 407-bis, 409 e 415-ter (si apre in una nuova finestra) Tre o nove mesi per decidere dopo le indagini; archiviazione notificata solo dopo custodia cautelare; deposito degli atti per inerzia.
- Codice di procedura penale, artt. 459, 460, 461 e 175 (si apre in una nuova finestra) Decreto penale entro un anno dall’iscrizione; opposizione o pagamento ridotto di un quinto entro quindici giorni; restituzione nel termine.
- Codice penale, art. 124 (si apre in una nuova finestra) Termine di tre mesi dalla notizia del fatto per presentare la querela.
- Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2016, n. 201 (si apre in una nuova finestra) Il decreto penale deve avvisare che con l’opposizione si può chiedere la messa alla prova.
- Cass. pen., Sez. V, dep. 7 maggio 2025, n. 17226 (si apre in una nuova finestra) Notifiche ricevute a casa per posta: spetta al condannato provare di non aver conosciuto il processo.





