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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

L’adozione di una persona maggiorenne può dare riconoscimento giuridico a un rapporto familiare costruito nel tempo, ma non è un gesto simbolico né un semplice accordo privato. Incide sul cognome, sui rapporti con la famiglia di origine e sulla futura successione di chi adotta. Per questo è normale chiedersi quali età siano richieste, se i figli dell’adottante possano incidere sulla domanda, quali consensi servano e se un parente possa opporsi perché teme conseguenze sull’eredità.

Voglio aiutarti a distinguere gli effetti dell’adozione di maggiorenne da quelli dell’adozione di un minore. La distinzione centrale è questa: l’adottato conserva, in linea generale, il legame giuridico con la propria famiglia di origine e non diventa parente di tutti i familiari dell’adottante. Acquista però una posizione successoria verso la persona che lo adotta, con effetti che meritano di essere compresi prima di iniziare il procedimento.

Chi può adottare una persona maggiorenne

L’adottante deve essere capace di agire e avere normalmente almeno trentacinque anni, oltre a superare l’età dell’adottando di almeno diciotto anni. Sono i requisiti previsti dall’articolo 291 del codice civile, collocato nella disciplina dell’adozione di persone maggiori di età. In circostanze eccezionali, il tribunale può autorizzare l’adozione già dai trent’anni: non è una riduzione automatica, ma una possibilità legata a ragioni concrete che rendano giustificata l’eccezione.

La differenza di età non è più sempre rigida. La regola resta il divario di almeno diciotto anni, ma la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non consentiva al giudice di ridurlo quando la differenza mancante è esigua e vi sono motivi validi e meritevoli. Non basta quindi constatare che mancano pochi mesi: il rapporto personale, la sua storia e le ragioni della domanda devono rendere sensata la deroga. Il contenuto e i limiti della decisione sono illustrati nella sentenza n. 5 del 2024 della Corte costituzionale.

La presenza di figli dell’adottante è un punto decisivo. Se vi sono figli minorenni, l’adozione di maggiorenne resta preclusa dall’attuale disciplina. La Corte costituzionale ha esaminato nel 2025 la richiesta di rendere questa preclusione valutabile caso per caso, ma ha dichiarato la questione inammissibile, rilevando che un cambiamento richiederebbe scelte riservate al legislatore anche sul piano delle garanzie processuali per i minori. Se invece i figli dell’adottante sono maggiorenni, la loro dichiarazione di assenso assume rilievo essenziale. La sentenza n. 215 del 2025 ricostruisce questo quadro e la sua evoluzione.

Consenso, assenso e dissenso: quali dichiarazioni contano

L’adottante e l’adottando devono volerlo personalmente. Il consenso delle due persone che instaurano il rapporto adottivo non può essere sostituito da una convivenza, da una scrittura privata o da una previsione testamentaria. Fino a quando la sentenza non è pronunciata, il consenso può essere revocato. L’adozione non serve quindi a rendere irrevocabile un progetto patrimoniale già deciso: crea prima di tutto uno status familiare, cioè una posizione giuridica personale.

La legge richiede anche altre dichiarazioni. Rilevano il coniuge dell’adottante e il coniuge dell’adottando quando il matrimonio esiste e non vi è separazione legale; rilevano inoltre i genitori dell’adottando e, nei casi ammessi, i figli maggiorenni dell’adottante. Non tutte queste dichiarazioni hanno identica natura né producono le stesse conseguenze. Chiamarle indistintamente “opposizione” può far perdere la distinzione che serve davvero: occorre capire chi è chiamato dalla legge a esprimersi e con quale funzione.

Un diniego non è sempre superabile nello stesso modo. L’articolo 297 del codice civile disciplina ipotesi nelle quali il tribunale può valutare l’adozione anche se un assenso manca per incapacità o irreperibilità, oppure se un rifiuto risulta ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando. Restano però limiti specifici per le dichiarazioni del coniuge convivente e dei genitori dell’adottando che esercitano la responsabilità genitoriale. Le indicazioni istituzionali del Tribunale di Torre Annunziata riassumono la differenza tra le persone chiamate a esprimersi e i limiti al superamento del dissenso.

Come si svolge il procedimento davanti al tribunale

L’adozione nasce da una sentenza del tribunale. Non deriva da un atto notarile, da un testamento o da una dichiarazione resa in famiglia. Il ricorso va rivolto al presidente del tribunale ordinario del luogo di residenza dell’adottante; il tribunale fissa l’udienza nella quale raccoglie le dichiarazioni richieste e verifica le condizioni previste dalla legge.

Il giudice controlla anche la convenienza per l’adottando. L’articolo 312 del codice civile non trasforma l’udienza in un giudizio sui sentimenti delle persone coinvolte. Richiede però che l’adozione non sia contraria alla posizione dell’adottando e che vi sia una ragione concreta per pronunciarla. Il rapporto già esistente, l’età, le dichiarazioni dei familiari chiamati a intervenire e gli effetti personali e patrimoniali della scelta entrano così nel quadro della decisione.

Di regola gli effetti decorrono dal provvedimento che pronuncia l’adozione. L’articolo 298 prevede però un’eccezione importante: se l’adottante muore dopo aver prestato il consenso, il procedimento può essere completato e, se l’adozione è ammessa, produce effetti dal momento della morte. Gli eredi possono presentare memorie e osservazioni. Non è quindi corretto escludere sempre conseguenze successorie soltanto perché il decesso precede la decisione. Le indicazioni del Tribunale di Firenze aiutano a individuare il procedimento applicabile.

I documenti servono a provare requisiti specifici. Atti di nascita, stato civile, residenza e documentazione relativa ai familiari coinvolti non sono una formalità intercambiabile: permettono di verificare età, matrimonio, eventuali figli e persone dalle quali occorre acquisire dichiarazioni. Le modalità di deposito possono variare secondo l’ufficio giudiziario competente; è quindi opportuno distinguere le condizioni fissate dal codice civile dalle istruzioni pratiche della cancelleria presso cui viene presentato il ricorso.

Cognome e rapporti con le due famiglie

L’adottato mantiene il rapporto con la famiglia di origine. L’adozione di maggiorenne non cancella, di regola, diritti e doveri verso i genitori e i parenti originari. Questa è una differenza fondamentale rispetto all’adozione piena del minore: non sostituisce integralmente un nucleo familiare con un altro, ma aggiunge il rapporto giuridico con l’adottante.

Non nasce una parentela generale con i parenti dell’adottante. L’adottato acquisisce un rapporto con chi adotta, ma non diventa automaticamente fratello, nipote o cugino giuridico degli altri membri della sua famiglia. La conseguenza è particolarmente importante nelle successioni: l’adozione non attribuisce, per il solo fatto di esistere, diritti ereditari verso i genitori, i fratelli o gli altri parenti dell’adottante.

Il cognome originario resta parte della vicenda personale. La regola dell’articolo 299 del codice civile prevede l’assunzione del cognome dell’adottante con anteposizione al proprio. Dopo la sentenza n. 135 del 2023, adottante e adottando possono chiedere che il cognome dell’adottante sia aggiunto anziché anteposto. Non è invece un effetto dell’adozione la sostituzione totale del cognome originario: la sentenza n. 53 del 2025 della Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione sollevata su questo limite.

Che cosa cambia nell’eredità dell’adottante

L’adottato acquista diritti nella successione dell’adottante. L’articolo 304 del codice civile rinvia alle norme successorie per i diritti dell’adottato nella successione di chi lo ha adottato. In termini pratici, l’adottato entra nella successione dell’adottante con la posizione prevista per i figli, sia quando manca un testamento sia quando occorre rispettare le quote che la legge riserva a coniuge e figli.

La quota concreta non si può calcolare in astratto. Alla morte dell’adottante contano la presenza del coniuge, di altri figli, il contenuto del testamento e le donazioni compiute in vita. Dire che l’adottato ha diritti successori non significa quindi che gli spetti sempre la stessa percentuale o un determinato bene. L’adozione crea la posizione familiare; la distribuzione dell’eredità dipende poi dalle regole applicabili alla successione effettivamente aperta.

L’adottante non eredita dall’adottato per effetto dell’adozione. Questo limite evita un equivoco frequente: il rapporto non è simmetrico sul piano successorio. L’adozione può attribuire all’adottato diritti verso l’adottante, ma non attribuisce a quest’ultimo un diritto di successione sull’adottato. Gli articoli 291 e seguenti del codice civile sono raccolti nel testo del codice civile disponibile su Normattiva.

Adozione e testamento restano strumenti diversi. L’adozione non è un modo per assegnare con precisione un immobile, un conto o una somma determinata. Se l’obiettivo comprende anche la destinazione di beni specifici, il testamento può avere una funzione distinta, ma deve rispettare i diritti riservati dalla legge ai legittimari. Confondere il riconoscimento del rapporto familiare con la divisione di singoli beni espone a decisioni che potrebbero non realizzare l’effetto desiderato.

Opposizione dei parenti e scelte da affrontare prima del ricorso

Non esiste un veto generale di tutti i futuri eredi. Un fratello dell’adottante, un nipote o un altro parente non ottiene un potere autonomo di bloccare l’adozione soltanto perché teme di ricevere meno nell’eventuale successione. La futura aspettativa ereditaria non sostituisce le dichiarazioni che la legge richiede espressamente nel procedimento.

I figli dell’adottante meritano una distinzione precisa. La presenza di figli minorenni impedisce l’adozione di maggiorenne; quella di figli maggiorenni rende necessario il loro assenso nei casi in cui l’adozione può essere proposta. Non è una questione soltanto economica: l’adozione modifica lo status dell’adottato e può riflettersi sulle future quote successorie. Ridurre il problema a una disputa sull’eredità impedisce di vedere tutte le conseguenze della scelta.

Prima del ricorso vanno chiariti pochi fatti essenziali. Età e differenza anagrafica, stato civile, esistenza ed età dei figli dell’adottante, posizione dei coniugi e dei genitori dell’adottando sono dati che incidono direttamente sull’ammissibilità e sul procedimento. Se vi è anche un progetto successorio, diventano rilevanti testamenti, donazioni e composizione della famiglia. Mettere a fuoco questi elementi aiuta a capire se l’adozione è lo strumento adeguato e quali ulteriori scelte patrimoniali restano separate.

Domande frequenti

Posso adottare un maggiorenne se ho figli adulti?

Sì, ma la loro posizione conta direttamente. L’adozione può essere proposta in presenza di figli maggiorenni dell’adottante quando essi esprimono l’assenso richiesto. La presenza di figli minorenni, invece, mantiene una preclusione all’adozione di maggiorenne. Prima della domanda è importante distinguere l’età dei figli e chiarire quale dichiarazione sia necessaria nel caso concreto.

Posso chiedere l’adozione se mancano pochi mesi ai diciotto anni di differenza?

È possibile solo una deroga circoscritta. La differenza ordinaria è di almeno diciotto anni, ma il giudice può ridurla quando lo scarto mancante è esiguo e sussistono motivi validi e meritevoli. Non è una regola automatica per tutte le relazioni familiari consolidate: devono essere rispettate anche le ulteriori condizioni dell’adozione.

L’adozione di maggiorenne fa perdere i diritti verso la famiglia di origine?

No, il legame originario resta in linea generale. L’adozione di una persona adulta non recide normalmente diritti e doveri verso la famiglia di origine. Per questo l’adottato può conservare le posizioni successorie collegate ai genitori di origine e, nello stesso tempo, acquisire diritti nella successione della persona che lo ha adottato.

L’adottato maggiorenne eredita sempre una quota uguale agli altri figli?

Concorre nella successione dell’adottante come figlio. La misura concreta dipende però da chi è in vita al momento della successione, dall’eventuale coniuge, dagli altri figli, dalle donazioni effettuate e dal testamento. Non è quindi corretto indicare una percentuale senza conoscere la composizione familiare e patrimoniale effettiva.

Un fratello dell’adottante può opporsi perché riceverà meno eredità?

No, non ha un potere generale di veto. La possibile riduzione di una futura aspettativa ereditaria non attribuisce a ogni parente il diritto di impedire l’adozione. Diversa è la posizione delle persone alle quali la legge richiede una dichiarazione nel procedimento, come i figli maggiorenni dell’adottante e, nelle condizioni previste, coniugi e genitori dell’adottando.

Posso sostituire del tutto il mio cognome con quello dell’adottante?

No, la sola sentenza di adozione non cancella il cognome originario. L’adottato assume il cognome dell’adottante con le modalità previste dalla legge; può essere aggiunto anziché anteposto quando adottante e adottando lo chiedono nel consenso. La sostituzione completa del cognome originario non è invece un effetto dell’adozione di maggiorenne.