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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Un’accusa di pressioni su un testimone può nascere da una telefonata, da messaggi, da un incontro o dal racconto di chi sostiene di essere stato spinto a tacere o a cambiare versione. La parola testimone, però, viene spesso usata in modo generico: nel processo penale conta invece capire quale ruolo avesse quella persona, che cosa le sia stato detto e se avesse o meno il diritto di non rispondere.

Ti spiego le distinzioni che orientano davvero la difesa: quando può entrare in gioco l’intralcio alla giustizia, quando si parla di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle false, quale peso possono avere intercettazioni e messaggi e quali comportamenti evitano di creare ulteriori equivoci. L’accusa non coincide con la responsabilità: la ricostruzione precisa dei fatti è decisiva.

Non ogni pressione riguarda lo stesso reato

Il primo punto è il ruolo della persona contattata. Un testimone in senso tecnico è normalmente chiamato a riferire ciò che sa e non può scegliere liberamente di tacere. Diversa è la posizione dell’indagato, dell’imputato o di chi è coinvolto in un procedimento connesso o collegato: queste persone possono avere la facoltà di non rispondere. Confondere le due situazioni può portare a qualificare in modo impreciso la contestazione.

L’articolo 377 del codice penale riguarda l’offerta o la promessa di denaro o di altra utilità diretta a indurre una persona a commettere reati come la falsa testimonianza, le false informazioni al pubblico ministero o la falsa perizia. La norma contempla anche l’uso di violenza o minaccia, quando lo scopo non è raggiunto. L’offerta non accettata, oppure accettata senza che la falsità venga poi commessa, non è quindi irrilevante. Il testo ufficiale degli artt. 377 e 377-bis è riportato nella Gazzetta Ufficiale.

Se invece la falsità viene effettivamente resa, la vicenda non si esaurisce nella formula intralcio alla giustizia. Occorre distinguere la posizione di chi dichiara il falso da quella di chi avrebbe contribuito a determinarlo, oltre a verificare se la persona fosse davanti al giudice, al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria o al difensore. Il nome dato all’accusa in una denuncia o in una conversazione non sostituisce questa verifica.

Quando può applicarsi l’induzione a tacere o a mentire

L’articolo 377-bis ha presupposti più specifici. Punisce chi, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce una persona che ha facoltà di non rispondere a non rendere dichiarazioni oppure a renderle mendaci in un procedimento penale. Non basta dunque un dissenso, un invito generico alla prudenza o un rapporto conflittuale: devono emergere sia il mezzo impiegato sia il collegamento tra la pressione e la scelta di tacere o mentire.

La condotta deve produrre un effetto. La Corte costituzionale ha chiarito che l’art. 377-bis è un reato di evento: per la sua consumazione occorre che il destinatario sia effettivamente indotto a non dichiarare o a dichiarare il falso. La stessa pronuncia precisa che la disposizione riguarda dichiarazioni utilizzabili nel procedimento penale e una persona titolare della facoltà processuale di non rispondere. In assenza dell’effetto può comunque rilevare il tentativo, se gli atti sono idonei e diretti in modo non equivoco a indurre il silenzio o la falsità. Questi limiti risultano centrali nella sentenza n. 157 del 2025 della Corte costituzionale.

La qualifica formale conta più dell’etichetta comune. Una persona chiamata testimone nel linguaggio quotidiano può essere, sul piano processuale, un coindagato o un imputato in un procedimento collegato. In quel caso il diritto al silenzio modifica l’inquadramento. Se invece si tratta di un testimone ordinario, la sua eventuale reticenza o falsità apre questioni diverse, e va chiarito se chi è accusato abbia soltanto parlato con lui, gli abbia offerto un vantaggio o lo abbia minacciato con la finalità contestata.

Anche la sequenza dei fatti può cambiare il quadro. È rilevante sapere se il contatto sia avvenuto prima o dopo una convocazione, se il destinatario abbia già reso dichiarazioni, se abbia modificato la propria versione e per quale ragione. Un mutamento spontaneo del racconto non prova da solo una pressione; allo stesso modo, la sola esistenza di un rapporto personale non dimostra che un messaggio avesse lo scopo di alterare la prova.

Messaggi e intercettazioni: cosa deve essere verificato

Una conversazione isolata raramente spiega da sola il suo significato. Chat, vocali e telefonate vanno letti nel loro contesto: chi parla, a quale fatto si riferisce, quale rapporto esiste tra gli interlocutori, che cosa accade prima e dopo e quale reazione produce il messaggio. Parole come non parlare, lascia perdere o ripensaci possono essere accusatorie, neutre o difensive secondo la conversazione completa; non autorizzano interpretazioni automatiche.

Per l’art. 377-bis le intercettazioni sono ammissibili in linea di principio. La fattispecie è punita con la reclusione da due a sei anni e rientra quindi nel criterio dei delitti non colposi puniti con pena massima superiore a cinque anni previsto dall’art. 266 del codice di procedura penale. L’ammissibilità astratta, tuttavia, non rende ogni captazione automaticamente regolare o decisiva.

L’autorizzazione richiede condizioni precise. L’art. 267 c.p.p. richiede gravi indizi di reato e che l’intercettazione sia assolutamente indispensabile per proseguire le indagini, con un decreto motivato del giudice per le indagini preliminari. Il controllo difensivo riguarda perciò non soltanto la frase selezionata dall’accusa, ma anche l’atto autorizzativo, il periodo captato, l’integrità della registrazione e la corrispondenza tra audio, trascrizione e contesto. Il riferimento normativo è l’art. 267 c.p.p..

Difendersi senza creare nuovi problemi

La prima regola pratica è interrompere i contatti diretti. Cercare la persona che ha riferito le presunte pressioni per chiarire, chiedere spiegazioni o ricostruire insieme i fatti può essere interpretato come un nuovo tentativo di influenza. Lo stesso vale per messaggi affidati a conoscenti, richieste di cancellare contenuti o inviti a concordare una versione. La necessità di difendersi non giustifica iniziative che aumentano il rischio probatorio.

Conservare non significa manipolare. Messaggi, registrazioni, calendari, documenti e comunicazioni che mostrano il contesto vanno mantenuti nella loro forma disponibile, senza cancellazioni, modifiche o selezioni artificiali. Può essere utile annotare subito date, interlocutori e circostanze, separando ciò che si ricorda con certezza da ciò che si deduce. Una cronologia fedele aiuta a individuare eventuali incongruenze senza trasformare il ricordo in una ricostruzione costruita dopo.

La difesa può raccogliere elementi a favore con strumenti regolati. Le investigazioni difensive consentono al difensore, al sostituto, agli investigatori privati autorizzati e ai consulenti tecnici di assumere informazioni da persone che conoscono fatti utili, ma con avvertimenti e limiti stabiliti dalla legge. La persona sottoposta a indagini non assiste all’assunzione delle informazioni. Questa disciplina evita che la raccolta di chiarimenti diventi una pressione impropria: si veda l’art. 391-bis c.p.p. sulle investigazioni difensive.

La scelta se rendere dichiarazioni non è automatica. Un invito a comparire, un interrogatorio, un avviso di conclusione delle indagini o un provvedimento cautelare hanno funzioni diverse e richiedono risposte diverse. In un primo confronto è utile portare gli atti ricevuti, le conversazioni complete e una cronologia essenziale; poi si valuta quale contestazione è formulata, quali elementi la sorreggono e se esistono elementi immediatamente verificabili a discarico. Posso aiutarti a leggere questi documenti senza anticipare versioni o iniziative che possano compromettere la posizione.

La difesa parte dagli elementi che l’accusa deve dimostrare

Il contenuto concreto delle parole viene prima delle definizioni. Dire a una persona di raccontare soltanto il vero è diverso dal chiederle di omettere un fatto o di renderne uno falso. Offrire un aiuto lecito e non condizionato è diverso dal promettere un vantaggio in cambio del silenzio. Una discussione accesa è diversa da una minaccia penalmente rilevante. La difesa deve rendere visibili queste differenze attraverso il testo completo delle comunicazioni e i fatti esterni che le confermano o le smentiscono.

Il nesso tra contatto e dichiarazione non può essere presunto. Per l’induzione dell’art. 377-bis occorre che la pressione abbia effettivamente determinato la scelta di non rispondere o di mentire. Se la persona tace per una valutazione autonoma, perché esercita un diritto già conosciuto o perché non dispone delle informazioni richieste, il fatto decisivo cambia. La coincidenza temporale tra un messaggio e una successiva dichiarazione non sostituisce la prova dell’effetto causato dalla condotta contestata.

La difesa non consiste nel contestare tutto indistintamente. Può essere necessario riconoscere l’esistenza di un contatto e concentrare il chiarimento sul suo reale oggetto, sull’assenza di offerte o minacce, sulla mancanza di un vantaggio promesso oppure sull’autonomia della scelta compiuta dal destinatario. In altri casi la questione principale è l’affidabilità della trascrizione, la completezza della chat o l’identificazione certa di chi ha scritto un messaggio.

Le spiegazioni pubbliche sono spesso inutili e rischiose. Pubblicare post, inoltrare chat a terzi o cercare sostegno da persone vicine al procedimento può ampliare il numero dei soggetti coinvolti e generare nuove dichiarazioni da interpretare. Una linea difensiva ordinata tutela meglio anche chi non ha nulla da nascondere: chiarire i fatti nelle sedi corrette è diverso dal tentare di orientare le persone che potrebbero essere ascoltate.

Domande frequenti

Una telefonata o un messaggio bastano per essere condannato?

Anche un solo contatto può essere rilevante: conta il suo contenuto. L’accusa deve provare i requisiti del reato. Per la consumazione dell’articolo 377-bis occorrono la facoltà di non rispondere del destinatario e l’effettiva induzione al silenzio o alla falsità; resta possibile il tentativo. L’articolo 377 può invece punire anche un’offerta rifiutata. Audio e chat vanno letti nel loro contesto.

Se il testimone cambia versione, significa che ho fatto pressioni?

Il cambio di versione non prova automaticamente una pressione. Può dipendere da un ricordo più preciso, da una rettifica spontanea, dalla scoperta di un errore o da altri elementi. Diventa però importante verificare che cosa è accaduto prima del cambiamento, quali contatti sono intercorsi e se vi siano offerte, minacce o vantaggi collegati alle dichiarazioni.

Le intercettazioni sono sempre utilizzabili contro di me?

No, l’esistenza di una registrazione non chiude la questione. Occorre distinguere una registrazione effettuata da un interlocutore dalle intercettazioni disposte nelle indagini e, in quest’ultimo caso, controllare presupposti, autorizzazione, contenuto e completezza. Per i reati intercettabili il giudice deve comunque autorizzare l’attività nei limiti previsti dalla legge.

Posso chiarire direttamente con la persona che mi accusa di averla minacciata?

È una scelta da evitare. Un contatto diretto, anche se mosso dall’intenzione di spiegarsi, può essere percepito come un nuovo tentativo di condizionamento e aggiungere ulteriori messaggi o dichiarazioni al fascicolo. Se occorre raccogliere chiarimenti o elementi favorevoli, esistono strumenti difensivi regolati che evitano il coinvolgimento diretto dell’indagato.

Se non ho ricevuto subito un avviso, significa che non esiste un’indagine?

No, l’assenza di un avviso immediato non consente questa conclusione. Le indagini possono svolgersi in fasi diverse e gli atti notificati hanno funzioni differenti. È importante leggere con precisione ogni documento ricevuto, perché indica il fatto contestato, l’autorità procedente e le facoltà difensive esercitabili in quel momento.

Concludere senza aggravare la posizione

La linea più prudente è fermare ogni iniziativa verso chi potrebbe rendere dichiarazioni e concentrare l’attenzione sui dati verificabili: messaggi completi, cronologia, ruolo processuale del destinatario, esistenza di un’offerta o di una minaccia e reale effetto della comunicazione. Sono questi gli elementi che separano un sospetto generico da una contestazione giuridicamente fondata.

Se hai ricevuto un atto o temi che una conversazione venga interpretata come pressione, puoi contattarmi per inquadrare il fatto senza improvvisare contatti, giustificazioni pubbliche o ricostruzioni concordate. Una difesa utile inizia dalla distinzione tra ciò che è accaduto, ciò che è dimostrabile e ciò che la norma richiede davvero.