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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Il reato di dichiarazione infedele riguarda chi presenta la dichiarazione dei redditi o IVA indicando ricavi inferiori al reale oppure costi inesistenti, con un effetto fiscale rilevante e con lo scopo di evadere. Il dubbio, però, nasce spesso prima: un costo ritenuto indeducibile, una valutazione contabile contestata o un errore nella competenza di un componente reddituale trasformano davvero una violazione fiscale in un reato?

Non ogni accertamento è un processo penale. Voglio chiarire quali condizioni devono concorrere perché operi l’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, perché le soglie non si sommano liberamente e perché la natura reale o fittizia di un costo cambia radicalmente il problema. Vedremo anche che cosa conta quando si scopre un errore e quali effetti può avere il pagamento del debito tributario.

Quando si configura la dichiarazione infedele

Il reato presuppone una dichiarazione annuale presentata. L’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 riguarda le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IVA: la condotta consiste nell’indicare elementi attivi, come ricavi o compensi, per un importo inferiore a quello effettivo oppure elementi passivi inesistenti, cioè costi che non corrispondono a una spesa reale fiscalmente rilevante.

La dichiarazione infedele è diversa dall’omessa dichiarazione. Se la dichiarazione non viene presentata, la fattispecie da considerare è un’altra e ha requisiti propri. Se invece la dichiarazione è stata trasmessa ma contiene dati non veritieri, occorre capire anzitutto se la rettifica riguarda un elemento realmente esistente, una scelta valutativa o, al contrario, un ricavo nascosto o un costo fittizio.

L’art. 4 opera fuori dai casi più gravi di frode. La norma esclude espressamente le situazioni riconducibili alla dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Questa distinzione conta: la mera presenza di una contestazione fiscale non permette da sola di scegliere l’inquadramento penale, perché documenti falsi, simulazioni e mezzi fraudolenti possono condurre a una fattispecie diversa.

Alla data del 21 settembre 2026 il riferimento resta l’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. Il testo unico delle sanzioni tributarie, che riprende la materia con una nuova numerazione, ha avuto l’efficacia rinviata al 1° gennaio 2027. La proroga è rilevante proprio per evitare di applicare in anticipo una disposizione futura al posto della norma oggi vigente. Il rinvio è riportato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2026.

Le due soglie devono essere superate entrambe

La prima soglia riguarda l’imposta evasa. Per la dichiarazione infedele, l’imposta evasa deve superare 100.000 euro con riferimento a una singola imposta. Non basta quindi individuare una maggiore pretesa fiscale complessiva: occorre stabilire quale imposta è coinvolta e quale sia la differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata, secondo la definizione prevista dalla disciplina penale tributaria.

La seconda soglia riguarda l’ampiezza dell’infedeltà dichiarativa. Gli elementi attivi sottratti a imposizione, anche attraverso l’indicazione di elementi passivi inesistenti, devono superare il 10 per cento degli elementi attivi indicati in dichiarazione oppure, in alternativa, superare 2 milioni di euro. Anche qui il superamento deve essere effettivo: la legge usa il criterio “superiore”, perciò la cifra pari alla soglia non basta.

Le soglie sono congiunte, non alternative. Devono ricorrere sia l’imposta evasa oltre 100.000 euro, sia il superamento della soglia percentuale o di quella assoluta relativa agli elementi sottratti a imposizione. Un ricavo non dichiarato di importo elevato non integra automaticamente il reato se non produce anche un’imposta evasa oltre la prima soglia; allo stesso modo, un’imposta elevata non è sufficiente se manca la seconda condizione.

Redditi e IVA vanno tenuti distinti. La soglia dell’imposta evasa è riferita a ciascuna singola imposta. Perciò non è corretto sommare automaticamente l’imposta sui redditi e l’IVA per raggiungere 100.000 euro. La ricostruzione deve mostrare, per ciascun tributo, il dato dichiarato, quello ritenuto effettivo e l’effetto dell’eventuale rettifica.

La pena prevista è la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. La disposizione vigente individua condotta, soglie ed esclusioni nel testo dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000; la formulazione dell’articolo è riportata nella pubblicazione ufficiale del decreto legislativo. La pena non sostituisce le conseguenze tributarie: imposte, interessi e sanzioni amministrative seguono regole proprie.

Costi indeducibili, costi inesistenti e valutazioni: perché non sono la stessa cosa

Un costo reale ma indeducibile non coincide con un costo inesistente. L’art. 4 stabilisce che, ai fini della dichiarazione infedele, non si tiene conto della non inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali. In parole semplici, una spesa davvero sostenuta può non essere deducibile dal reddito imponibile, ma la sua indeducibilità non la trasforma per questo in un costo fittizio penalmente rilevante.

La prova dell’effettività resta decisiva. Se un documento rappresenta un’operazione mai avvenuta, oppure una spesa solo apparente, il tema non è più la deducibilità di un costo reale. Occorre allora distinguere tra elemento passivo inesistente e, quando vi siano fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti, ipotesi che possono rientrare nella dichiarazione fraudolenta. Cambiano la norma applicabile, le soglie e il quadro difensivo.

Anche la competenza e la classificazione hanno una disciplina specifica. Il legislatore esclude dal calcolo della fattispecie la non corretta classificazione e la valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, quando i criteri concretamente usati risultano dal bilancio o da altra documentazione fiscalmente rilevante. Sono inoltre esclusi la violazione dei criteri di imputazione per competenza e, come detto, la non inerenza o non deducibilità di costi reali.

Queste esclusioni non sono un lasciapassare per ogni rettifica. La documentazione deve rendere riconoscibile il criterio adottato e l’elemento deve essere oggettivamente esistente. Non basta chiamare “valutazione” un dato inventato o privo di riscontro. La differenza pratica è netta: una contestazione sul valore attribuito a un bene o sul periodo corretto di deduzione può restare nell’area delle rettifiche fiscali; l’inserimento di un costo mai sostenuto pone un problema diverso.

Le valutazioni inferiori al 10 per cento hanno una regola ulteriore. Fuori dalle ipotesi già escluse, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, considerate nel loro complesso, differiscono per meno del 10 per cento da quelle corrette. Gli importi inclusi in questa franchigia non entrano nemmeno nel calcolo delle soglie. La regola riguarda le valutazioni, non autorizza a sottrarre indiscriminatamente ricavi omessi o costi inesistenti.

L’errore fiscale non basta: occorre il fine di evasione

La norma richiede il dolo specifico. Non è sufficiente che la dichiarazione risulti oggettivamente inesatta e che le soglie siano superate: chi agisce deve farlo al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA. Per questa ragione, un errore materiale, una lettura non corretta ma non intenzionale della regola fiscale o l’affidamento su dati incompleti possono avere conseguenze fiscali senza dimostrare, da soli, il requisito penale.

L’assenza di dolo non si presume dal solo errore. Bisogna distinguere tra una spiegazione generica e fatti che rendono comprensibile come sia nato il dato dichiarato. Possono assumere rilievo, secondo il caso, la contabilità disponibile, la coerenza tra registrazioni e dichiarazione, le comunicazioni interne, la tracciabilità dell’operazione e l’esistenza di un criterio esplicitato nei documenti. Il punto non è trovare una formula difensiva, ma verificare se emerga davvero una volontà di evadere.

Nemmeno l’accertamento tributario decide da solo il processo penale. L’accertamento può costituire un elemento importante, soprattutto per quantificare l’imposta e ricostruire i fatti, ma nel procedimento penale restano da dimostrare la condotta tipica, il superamento di entrambe le soglie e il fine di evasione. La riforma del 2024 prevede anche che atti tributari definitivi e sentenze tributarie irrevocabili possano essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto accertato; non significa che ogni esito tributario si trasformi automaticamente in condanna.

Correggere la dichiarazione e pagare: effetti diversi in momenti diversi

Il ravvedimento tempestivo può escludere la punibilità. Per i delitti dichiarativi, tra cui l’art. 4, l’art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2000 collega la non punibilità all’estinzione integrale del debito tributario, comprese sanzioni e interessi, mediante ravvedimento operoso. La regolarizzazione deve intervenire prima che l’autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento amministrativo o procedimenti penali.

Pagare dopo non produce automaticamente lo stesso effetto. Se la conoscenza formale dell’attività di controllo è già intervenuta, non si può presentare il pagamento come causa certa di non punibilità ai sensi dell’art. 13. Rimangono però effetti che possono essere rilevanti: fuori dai casi di non punibilità, l’integrale estinzione del debito, comprese sanzioni e interessi, prima della chiusura del dibattimento di primo grado comporta una diminuzione della pena fino alla metà e l’esclusione delle pene accessorie indicate dalla norma.

La rateizzazione non equivale sempre al pagamento integrale. La disciplina distingue l’estinzione del debito dalla sua fase di pagamento rateale. Quando il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione prima della chiusura del dibattimento, la legge prevede meccanismi di comunicazione e sospensione del processo, con limiti e condizioni specifici. Non conviene quindi confondere un piano di pagamento, la sua regolare esecuzione e l’effetto finale dell’integrale versamento.

La disciplina del pagamento va coordinata con la situazione concreta. Conta la data della regolarizzazione, conta se vi sia stata formale conoscenza di controlli e conta l’importo effettivamente versato, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi. Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024 sugli artt. 13 e 13-bis sono consultabili nel testo vigente del d.lgs. n. 87 del 2024 su Normattiva.

Quali fatti cambiano davvero la risposta

La data e il contenuto della dichiarazione sono il punto di partenza. Serve individuare il periodo d’imposta, la dichiarazione effettivamente trasmessa e l’imposta interessata. Da qui si può capire se la questione riguarda redditi, IVA o entrambe e se i dati contestati incidono sulla dichiarazione annuale oppure su obblighi diversi, come versamenti o compensazioni.

La natura dell’operazione viene prima del suo nome contabile. Una fattura registrata non dimostra automaticamente che il costo sia reale; allo stesso modo, il recupero fiscale di un costo non prova che il costo sia fittizio. Contratti, ordini, documenti di trasporto, pagamenti, prestazioni eseguite e registrazioni contabili possono assumere un peso diverso proprio perché aiutano a distinguere un’operazione reale da una meramente apparente.

La quantificazione deve rispettare le due soglie. Una ricostruzione utile separa il maggior imponibile dagli effetti d’imposta e distingue le componenti valutative da ricavi omessi e costi inesistenti. Questo evita due errori frequenti: trattare come penalmente rilevante ogni recupero fiscale e calcolare le soglie includendo voci che l’art. 4 esclude espressamente.

Se hai ricevuto un atto, conserva le date e gli allegati. L’avviso, il processo verbale, l’invito, gli atti di adesione o rateizzazione e la documentazione della dichiarazione possono chiarire quale sia la contestazione e quale momento procedurale sia stato raggiunto. Se occorre assistenza, puoi contattarmi portando questi documenti: permettono di impostare subito la distinzione tra profilo tributario, profilo penale e possibili regolarizzazioni.

Domande frequenti

Se l’Agenzia delle entrate contesta un costo, rischio sempre il reato?

No, un costo contestato non è necessariamente un costo inesistente. Se il costo è reale ma non inerente o non deducibile, l’art. 4 esclude espressamente queste voci dal proprio ambito di calcolo. Il profilo penale può invece emergere se il costo non corrisponde a una spesa effettiva, sempre che siano superate entrambe le soglie e sia provato il fine di evasione.

Le soglie di 100.000 euro e 2 milioni sono alternative?

No, le due condizioni principali sono congiunte. L’imposta evasa deve superare 100.000 euro per una singola imposta. Inoltre, gli elementi sottratti a imposizione devono superare il 10 per cento degli elementi attivi dichiarati oppure 2 milioni di euro. La seconda soglia ha due criteri alternativi, ma non sostituisce quella dell’imposta evasa.

Un errore del commercialista esclude automaticamente il dolo?

No, ma l’errore può essere importante per accertare il dolo. Il reato richiede il fine di evadere; perciò non basta una dichiarazione oggettivamente errata. Occorre capire da quali dati è nata l’indicazione inesatta, quale ruolo abbiano avuto le istruzioni ricevute, la documentazione disponibile e la condotta di chi ha presentato la dichiarazione.

Posso ravvedermi dopo aver ricevuto un avviso o una verifica?

La regolarizzazione resta rilevante, ma gli effetti cambiano. Per la causa di non punibilità dell’art. 13, ravvedimento e pagamento integrale devono intervenire prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento o procedimenti penali. Dopo quel momento, il pagamento può avere altri effetti previsti dalla legge, ma non va confuso con l’esclusione automatica della punibilità.

La rateizzazione del debito chiude il problema penale?

La rateizzazione non equivale da sola all’integrale estinzione del debito. Può incidere sullo svolgimento del processo e, se rispettata, accompagnare il pagamento finale secondo le regole degli artt. 13 e 13-bis. Per valutare l’effetto concreto contano il momento in cui il piano è stato ottenuto, la regolarità delle rate e la fase procedurale già raggiunta.

Riferimenti normativi essenziali

Per approfondire il testo della fattispecie, il riferimento è l’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, dedicato alla dichiarazione infedele. Per le cause di non punibilità, le riduzioni di pena e gli effetti del pagamento del debito tributario sono centrali gli artt. 13 e 13-bis, modificati dal d.lgs. n. 87 del 2024. La disciplina va letta insieme agli atti tributari concreti, senza confondere una rettifica fiscale con la prova di un reato.