Il sequestro preventivo dei conti o di altri beni della società, in un procedimento per reati fiscali, può mettere in difficoltà l’operatività aziendale prima ancora che sia accertata una responsabilità definitiva. Il dubbio non riguarda soltanto l’amministratore indagato: occorre capire se il provvedimento colpisca l’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, quale profitto fiscale venga contestato e se il valore bloccato sia giustificato.
In questa guida ti spiego quali sono i presupposti della responsabilità dell’ente per reati tributari, perché un sequestro non coincide con una condanna e quali strade processuali meritano attenzione. La distinzione più importante è questa: non ogni reato fiscale commesso in ambito societario rende automaticamente responsabile la società, ma il vincolo sui suoi beni richiede comunque una reazione tempestiva e fondata sul decreto notificato.
La responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/2001 riguarda l’ente, cioè la società o altra organizzazione, ed è distinta dalla responsabilità penale della persona fisica. L’articolo 5 richiede che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente da una persona che lo rappresenta, lo amministra o lo dirige, oppure da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza altrui. Se l’autore agisce esclusivamente nel proprio interesse o in quello di terzi, manca uno dei presupposti centrali della responsabilità dell’ente. Il quadro generale è disciplinato dal D.Lgs. 231/2001 su Normattiva.
Il catalogo dei reati conta. Per i reati tributari non basta evocare genericamente un’irregolarità fiscale. L’articolo 25-quinquiesdecies include, tra gli altri, le dichiarazioni fraudolente mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta con altri artifici, l’emissione di fatture false, l’occultamento o distruzione delle scritture contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione rilevano invece per l’ente soltanto nel particolare contesto delle frodi IVA transfrontaliere previste dal comma 1-bis, con danno complessivo almeno pari a dieci milioni di euro. Il testo aggiornato della disposizione è riportato nell’articolo 5 del D.Lgs. 156/2022.
Questa delimitazione produce una conseguenza pratica immediata: la contestazione deve indicare il reato-presupposto corretto. Una contestazione a carico della persona fisica può avere rilievo penale e tributario senza rientrare, per il solo fatto di esistere, nel catalogo 231 applicabile alla società. Va quindi distinta la contestazione rivolta all’amministratore da quella formalmente elevata all’ente, verificando l’articolo richiamato, la condotta attribuita e il collegamento prospettato con l’interesse o il vantaggio aziendale.
Quando il reato è attribuito a un soggetto in posizione apicale, il modello di organizzazione e gestione può assumere rilievo ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001. L’esimente non dipende dalla sola esistenza di un documento denominato modello 231: la società deve poter sostenere che il modello era stato adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, che i controlli erano affidati a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e che l’autore ha eluso fraudolentemente le regole predisposte e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza dell’organismo.
La data e l’effettività fanno la differenza. Un modello approvato dopo l’avvio delle indagini non prova, da solo, che al momento della condotta esistessero controlli idonei. Ciò non lo rende inutile: un intervento organizzativo successivo può avere significato per il futuro dell’impresa e per le misure da adottare, ma non trasforma retroattivamente una struttura priva di controlli in una struttura già adeguata.
Nei reati tributari, l’effettività del sistema dipende da circostanze concrete. Possono essere rilevanti, per esempio, la separazione tra chi sceglie i fornitori e chi autorizza i pagamenti, la tracciabilità delle verifiche sulle operazioni, i poteri effettivi dell’area amministrativa, la gestione delle deleghe e la possibilità di segnalare anomalie. Non basta indicare una procedura astratta se la condotta contestata era resa possibile da prassi incompatibili con quella stessa procedura.
Se il fatto è attribuito a un dipendente o a un collaboratore sottoposto alla direzione altrui, la prospettiva cambia. La disciplina guarda alla mancata osservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e non sovrappone automaticamente la posizione del sottoposto a quella dell’amministratore. Capire chi aveva il potere concreto di decidere, controllare o impedire l’operazione serve quindi sia per valutare l’addebito alla persona fisica sia per delimitare quello rivolto alla società.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca mira a preservare beni che potrebbero essere confiscati al termine del procedimento. Nel sistema 231, l’articolo 19 prevede la confisca del prezzo o del profitto dell’illecito dell’ente e, quando non sia possibile aggredire direttamente tali beni, la confisca di somme o altri beni di valore equivalente. L’articolo 53 consente il sequestro preventivo delle cose confiscabili secondo questa disciplina. Il blocco è cautelare, non una decisione definitiva, ma può produrre effetti immediati sui rapporti bancari e commerciali.
Il profitto, nei reati fiscali, può essere individuato nel vantaggio economico derivante dall’evasione, spesso descritto come risparmio di spesa. Questo non autorizza però un vincolo indifferenziato sul patrimonio della società. Il decreto deve chiarire quale sia il reato ipotizzato, quale profitto o prezzo venga ritenuto confiscabile e perché i beni individuati possano essere sottoposti a sequestro fino a quel valore.
Il limite quantitativo è decisivo. Il sequestro non dovrebbe superare il valore del profitto contestato, né tradursi in una duplicazione del vincolo quando il medesimo valore sia già aggredito su altri beni o nei confronti di altri soggetti. La Corte di cassazione, con sentenza n. 6287 depositata il 17 febbraio 2026, ha richiamato proprio il limite dell’ammontare complessivo del profitto e il divieto di duplicazione del sequestro nei reati tributari commessi in concorso nell’interesse di una persona giuridica. Il principio è illustrato nella scheda della sentenza della Corte di cassazione n. 6287/2026.
Occorre poi distinguere il sequestro disposto nel procedimento 231 dal sequestro collegato alla confisca prevista per il reato tributario della persona fisica. Un conto intestato alla società può essere coinvolto anche quando l’accusa sostiene che contenga direttamente il profitto del reato fiscale. La base giuridica indicata nel decreto orienta la difesa: cambia il modo in cui contestare il collegamento tra denaro, reato ipotizzato, ente e importo vincolato.
La prima regola è non limitarsi all’effetto visibile, cioè al saldo indisponibile del conto. Bisogna partire dal decreto e dalla sua esecuzione: quale giudice lo ha emesso, quale reato viene contestato, se l’ente è indagato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, quale importo è stato calcolato e quali beni sono stati individuati. La motivazione del provvedimento è il punto di partenza, perché un sequestro può essere contestato per l’assenza o l’insufficienza del presupposto, per l’errata qualificazione del fatto o per l’eccesso di valore.
Contro il decreto genetico di sequestro preventivo è previsto il riesame. La richiesta va presentata entro dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza; il termine è breve e non coincide con il tempo necessario a risolvere nel merito la contestazione fiscale. Il riferimento processuale è dato dagli articoli 322 e 324 del codice di procedura penale, richiamati nel testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale sul procedimento di riesame del sequestro.
Il riesame non è un processo anticipato. Non serve a ottenere subito una sentenza sull’innocenza, ma consente di sottoporre il vincolo a un controllo giudiziario. Possono assumere rilievo la mancanza di un reato-presupposto 231 applicabile, l’assenza di elementi che colleghino il fatto all’interesse o vantaggio dell’ente, l’inesistenza del profitto indicato o un calcolo che includa somme già recuperate, non pertinenti o già vincolate altrove.
Se il vincolo è già stato confermato, modificato o mantenuto con provvedimenti successivi, possono entrare in gioco strumenti diversi, come l’appello cautelare contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo fuori dai casi di riesame. L’appello non sospende automaticamente l’esecuzione della misura. La Corte costituzionale ha ricostruito la distinzione tra riesame del provvedimento iniziale e appello contro i successivi provvedimenti sul vincolo nella decisione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2025. La scelta del rimedio dipende quindi dal contenuto e dalla data dell’atto ricevuto.
Un conto corrente societario non è sottratto al sequestro soltanto perché serve a pagare stipendi, fornitori o imposte correnti. Tuttavia, questa funzione può rendere ancora più importante verificare la proporzione del vincolo e l’esatta provenienza delle somme. La necessità operativa dell’impresa non sostituisce il presupposto legale, ma non consente neppure di trascurare l’impatto concreto di un sequestro eccedente o fondato su una ricostruzione incompleta.
Può essere rilevante verificare se il denaro sia direttamente riconducibile al profitto contestato, se sia affluito dopo i fatti ipotizzati, se il saldo includa somme di provenienza estranea e se esistano già altri sequestri sul medesimo valore. Anche pagamenti eseguiti all’Erario, definizioni tributarie o piani di rientro meritano attenzione perché possono incidere sulla quantificazione del vantaggio che l’accusa assume ancora esistente. Il pagamento non determina automaticamente il dissequestro, ma può rendere necessario ricalcolare il valore realmente aggredibile.
È altrettanto importante non confondere il valore sequestrato con l’intero debito tributario. Il provvedimento cautelare deve essere collegato al profitto o al prezzo dell’illecito secondo la sua base normativa, mentre imposta, sanzioni amministrative, interessi e somme già pagate possono avere natura e trattamento diversi. Un importo presentato come unico va quindi scomposto per capire da quali voci deriva e quale sia l’effettivo oggetto del sequestro.
Per il primo confronto utile, conviene avere il decreto, il verbale di esecuzione, gli estratti conto interessati, gli atti con cui è stata formulata la contestazione e la documentazione che dimostra pagamenti già effettuati o l’eventuale esistenza di altri vincoli. La cronologia dei fatti è essenziale: data della condotta contestata, data dei flussi bancari, data dell’esecuzione del sequestro e data in cui l’ente ha ricevuto effettiva conoscenza del provvedimento possono incidere su difesa e rimedi.
La difesa cautelare punta a verificare se il sequestro debba essere annullato, ridotto o modificato. L’adeguamento dell’organizzazione aziendale risponde invece al problema di evitare che controlli insufficienti continuino a esporre l’ente. Un piano non sostituisce l’altro: contestare l’assenza dei presupposti del vincolo non impedisce di correggere procedure e deleghe, mentre la revisione organizzativa non elimina da sola un sequestro già disposto.
Se il nucleo dell’accusa riguarda fatture per operazioni inesistenti, la questione può riguardare sia la realtà economica delle operazioni sia il sistema che consentiva l’utilizzo della documentazione. Se invece si contesta l’occultamento delle scritture contabili, assume rilievo la concreta disponibilità dei documenti, la loro ricostruibilità e il ruolo di chi gestiva archivi e contabilità. La stessa etichetta fiscale può descrivere fatti molto diversi, e per questo la difesa non può essere costruita soltanto sulla denominazione del reato.
Un errore da evitare è trattare il sequestro come un semplice problema bancario. La banca esegue il vincolo disposto dall’autorità giudiziaria; non può sostituirsi al giudice nel valutarne la legittimità. Se il sequestro interferisce con obblighi improrogabili dell’impresa, la soluzione non consiste nell’aggirare il blocco, ma nel valutare con precisione gli strumenti processuali disponibili e gli eventuali provvedimenti richiesti al giudice competente.
No. L’indagine a carico dell’amministratore non basta da sola. Per la responsabilità 231 occorrono un reato compreso nel catalogo applicabile, un collegamento con l’interesse o vantaggio dell’ente e le ulteriori condizioni previste dalla disciplina. La contestazione deve quindi essere letta separando l’addebito personale da quello formalmente rivolto alla società.
Può colpire anche il conto operativo, ma il valore del vincolo deve restare collegato al profitto o al prezzo indicato nel provvedimento e non può duplicare somme già efficacemente sequestrate per lo stesso valore. La circostanza che il conto serva all’attività aziendale non esclude di per sé il sequestro, ma rende essenziale verificare proporzione e quantificazione.
Il termine è di dieci giorni dall’esecuzione del sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza. Occorre accertare quando il sequestro è stato eseguito o quando ne hai avuto effettiva conoscenza: non sempre serve una notifica formale perché il termine inizi a decorrere. Per questa ragione, appena ricevuto il decreto, è importante individuare data, destinatario e modalità dell’esecuzione.
No, non in modo automatico. Il pagamento o un accordo con l’Erario possono incidere sul profitto ancora confiscabile e rendere necessario un ricalcolo del vincolo, ma il dissequestro dipende dal titolo del provvedimento, dalle somme già versate e dal contenuto degli atti. Non bisogna confondere il debito tributario complessivo con il valore oggetto della misura cautelare.
Non elimina retroattivamente il problema. L’esimente organizzativa riguarda l’assetto esistente prima della condotta contestata e la sua effettiva attuazione. Un modello adottato dopo può essere utile per correggere carenze e ridurre rischi futuri, ma non dimostra da solo che la società disponesse già di controlli idonei nel periodo oggetto dell’indagine.
Per orientarsi nel provvedimento, i riferimenti principali sono il D.Lgs. 231/2001, l’articolo 25-quinquiesdecies sui reati tributari e le norme processuali sul riesame e sull’appello cautelare. Il decreto di sequestro resta il documento decisivo: è da quel testo che si ricavano il titolo della misura, l’importo, i beni coinvolti e il rimedio da attivare.