• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it
Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Un finanziamento alla capogruppo, un pagamento effettuato per una consociata, una garanzia bancaria concessa nell’interesse della filiera: un’operazione infragruppo non è di per sé una distrazione. Il problema nasce se la società che trasferisce denaro, beni o credito non riceve una contropartita reale e, in seguito, viene assoggettata a liquidazione giudiziale. In quel momento la scelta può essere riletta anche sul piano penale.

Se cerchi una difesa penale a Milano per una contestazione di questo tipo, voglio chiarire anzitutto quali differenze contano davvero. Vedremo perché l’utilità per la holding non basta, quando un vantaggio futuro può avere rilievo, che cosa cambia tra finanziamento, cash pooling e garanzia e come distinguere una decisione imprenditoriale rischiosa da un impoverimento senza una ragione economica riconoscibile per la singola società.

Quando un’operazione infragruppo può essere contestata come distrazione

La contestazione riguarda l’uscita di valore dalla singola società. Denaro, beni, crediti, garanzie e rinunce a pretese possono incidere sul patrimonio che costituisce la garanzia dei creditori di quella società. L’appartenenza a un gruppo può spiegare il contesto economico della scelta, ma non elimina l’autonomia patrimoniale e giuridica di ciascuna impresa.

Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’art. 322 disciplina la bancarotta fraudolenta dell’imprenditore in liquidazione giudiziale; l’art. 329 estende, nei casi previsti, la disciplina agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori delle società. La distrazione rientra tra le condotte che possono assumere rilievo. Il testo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza colloca queste norme tra i reati connessi alla liquidazione giudiziale.

Una perdita non equivale automaticamente a un reato. Un investimento può rivelarsi sbagliato, un debitore può diventare insolvente e un progetto comune può fallire anche dopo una scelta inizialmente ragionevole. La questione penale cambia però se l’operazione sottrae risorse senza creare per la società che le impiega un credito effettivo, un corrispettivo adeguato o un beneficio concreto e ragionevolmente prevedibile.

Conta quindi la sostanza, non l’etichetta data al rapporto. Chiamare un trasferimento “finanziamento” non basta se non esistono una scadenza, una concreta possibilità di rimborso e condizioni compatibili con l’interesse della società finanziatrice. Allo stesso modo, una scrittura contabile o una delibera possono documentare un fatto, ma non sostituiscono una ragione economica reale.

Il gruppo non rende comuni i patrimoni delle società

Ogni società conserva il proprio patrimonio e i propri creditori. La direzione unitaria, gli amministratori in comune o l’uso dello stesso marchio non autorizzano a spostare risorse da una società all’altra senza considerare l’effetto per quella che compie il sacrificio. Un creditore della controllata, infatti, non diventa per questo creditore dell’intero gruppo.

Questa distinzione è decisiva quando una società operativa sostiene la capogruppo o un’altra impresa collegata. Il trasferimento può avere una logica industriale legittima: conservare un canale di vendita, proteggere una fornitura necessaria, ridurre costi finanziari comuni o evitare l’interruzione di una produzione integrata. Ma il beneficio deve poter ricadere anche sulla società che rinuncia alla risorsa, non solo sulle altre società del gruppo.

La Corte di cassazione ha precisato che la sola partecipazione a un gruppo non è sufficiente a escludere il carattere distrattivo del trasferimento. Occorre individuare un saldo positivo delle operazioni o una concreta e fondata prevedibilità di vantaggi per la società apparentemente danneggiata. Il principio è richiamato nella rassegna della Corte di cassazione sulle operazioni infragruppo e sul cash pooling.

L’utilità generale del gruppo resta un dato incompleto. Dire che il denaro è servito a “salvare il gruppo” non chiarisce se la società finanziatrice aveva una prospettiva concreta di recuperare il credito, preservare ricavi propri o ottenere un vantaggio equivalente al rischio assunto. Il giudizio richiede di collegare l’operazione a fatti misurabili: contratti, flussi di cassa, posizioni di credito, garanzie e prospettive disponibili nel momento della decisione.

Vantaggi compensativi: quali caratteristiche devono avere

Il vantaggio compensativo non è una formula che giustifica qualsiasi sacrificio. Indica il beneficio che può riequilibrare, per la società che si impoverisce, l’effetto inizialmente negativo di un’operazione compiuta nella logica del gruppo. Non deve coincidere necessariamente con un pagamento immediato, ma deve essere individuabile e proporzionato.

La sentenza della Quinta Sezione penale n. 42570 del 2024 ha indicato che i vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, idonei a escludere il carattere distrattivo di un’operazione infragruppo, devono essere certi, congrui e proporzionati, con valore almeno equivalente al sacrificio economico sopportato dalla società poi sottoposta a procedura. La stessa pronuncia richiama l’importanza di documenti attendibili, come piani industriali, verbali, contratti, corrispondenza ed evidenze contabili. Il riferimento è nella rassegna penale della Corte di cassazione di novembre 2024.

Il beneficio va valutato nel momento della scelta

Non occorre che ogni previsione si realizzi integralmente. Ciò che conta è che, quando l’operazione viene decisa, il vantaggio atteso abbia basi verificabili. Un piano di rimborso coerente con la situazione finanziaria del debitore, un contratto commerciale già in corso o una filiera da cui derivano ricavi per la società finanziatrice possono rendere comprensibile l’interesse dell’operazione.

Al contrario, una spiegazione costruita dopo l’emersione della crisi ha un peso diverso da una valutazione documentata prima del trasferimento. La cronologia è spesso decisiva: occorre capire che cosa si sapeva sulla solvibilità delle società, quali impegni erano già assunti e quale ritorno era ragionevole attendersi quando il denaro usciva o la garanzia veniva prestata.

Il valore del vantaggio deve essere confrontabile con il sacrificio

Un vantaggio remoto non compensa un danno immediato e rilevante. Se una società trasferisce liquidità necessaria per pagare fornitori e imposte, la prospettiva di un futuro beneficio generico per il gruppo non è sufficiente. Diverso è il caso in cui l’operazione protegga un contratto essenziale per la stessa società, con ricavi stimabili e con un rischio proporzionato al risultato atteso.

La restituzione successiva delle somme può essere un fatto rilevante, ma non chiude automaticamente la questione. Bisogna considerare se il credito era esigibile, se il rimborso era previsto e realisticamente ottenibile, quando è intervenuto e se la società finanziatrice poteva sostenere l’uscita al momento del trasferimento. Un credito vale come contropartita solo se ha consistenza economica reale.

Finanziamenti, cash pooling e garanzie: problemi diversi

Non tutte le operazioni infragruppo espongono allo stesso rischio. Un finanziamento crea, almeno sulla carta, un credito della società erogante verso quella beneficiaria. Per capire se questo credito rappresenti una contropartita effettiva, assumono rilievo l’importo, gli interessi, la scadenza, le garanzie, la solvibilità del debitore e la concreta possibilità di recupero.

Nel cash pooling, cioè nell’accentramento della liquidità di più società su un conto o presso un soggetto del gruppo, l’efficienza finanziaria può costituire una ragione economica. Tuttavia, la gestione accentrata deve lasciare tracce chiare: saldi reciproci, criteri di calcolo, addebiti e accrediti, condizioni di utilizzo delle somme, rendicontazioni e regole sulla restituzione. Senza questi elementi, il passaggio di liquidità può apparire come un prelievo senza una disciplina effettiva.

La garanzia prestata per un debito di una consociata pone un problema ancora diverso. La società garante non trasferisce subito denaro, ma espone il proprio patrimonio al rischio di dover pagare se il debitore non adempie. Il rischio assunto deve essere collegato a un interesse della garante, per esempio alla continuità di una fornitura indispensabile o alla salvaguardia di contratti da cui essa ricava direttamente reddito.

Una garanzia concessa a favore di una società già in grave difficoltà richiede particolare attenzione. Se l’esposizione supera le possibilità patrimoniali della garante e il beneficio per quest’ultima resta soltanto eventuale, la ragione industriale dichiarata può non essere sufficiente. Non è l’esito negativo, da solo, a dimostrare l’illiceità della scelta; è il rapporto tra rischio noto, interesse concreto e capacità della società di sopportarlo.

Ruoli personali e responsabilità nella gestione societaria

La qualifica formale non basta da sola a fondare una responsabilità penale. Per ciascuna persona coinvolta occorre distinguere il ruolo effettivo nella decisione, i poteri esercitati, le deleghe, le informazioni disponibili e il contributo attribuito alla singola operazione. Un componente dell’organo amministrativo, un direttore generale, un liquidatore e un sindaco possono trovarsi in posizioni diverse anche davanti allo stesso flusso finanziario.

Per gli amministratori è rilevante comprendere se hanno deliberato, disposto o avallato l’operazione e su quali dati. Per le funzioni di controllo, il punto non è l’esistenza del gruppo, ma la presenza di segnali concreti di anomalia e il ruolo tenuto di fronte a essi. La valutazione deve restare individuale: non è corretto trasformare automaticamente ogni collegamento societario in una responsabilità personale.

È importante anche distinguere il lessico della disciplina attuale da quello usato in atti e pronunce relativi alla legge fallimentare. Dal 15 luglio 2022 il Codice della crisi è entrato in vigore, salvo le disposizioni che avevano una diversa decorrenza; le vicende anteriori e la data di apertura della procedura possono incidere sul quadro normativo da applicare. La data dei fatti non è un dettaglio terminologico, perché evita di sovrapporre regole e definizioni appartenenti a discipline diverse.

Come leggere una contestazione e predisporre una difesa

La difesa parte dal singolo trasferimento contestato. Non è sufficiente richiamare in modo generico la storia del gruppo o l’esistenza di rapporti economici tra società. Occorre separare finanziamenti, pagamenti, cessioni, garanzie e compensazioni, individuando per ciascuno data, importo, beneficiario, titolo del rapporto e conseguenza concreta sul patrimonio della società che ha sostenuto il costo.

Il secondo passaggio riguarda l’interesse della società depauperata, cioè quella che ha perso liquidità, beni o capacità di credito. La domanda utile è semplice: che cosa riceveva in cambio? La risposta può essere un credito solvibile, un corrispettivo, un risparmio finanziario, la tutela di ricavi propri o un vantaggio compensativo documentabile. Non basta invece richiamare un progetto di gruppo senza mostrare il nesso con la posizione della società coinvolta.

I documenti hanno rilievo quando spiegano questo nesso. Contratti, verbali, corrispondenza, estratti conto, piani finanziari, rendicontazioni di tesoreria e dati commerciali possono mostrare se l’operazione era regolata e se il beneficio era previsto prima della sua esecuzione. La coerenza tra documenti e flussi reali conta più della quantità delle carte.

Se è già in corso un procedimento, non è utile creare ricostruzioni artificiali dopo i fatti. È invece essenziale conservare con ordine i documenti già esistenti e ricostruire una cronologia fedele. Il confronto deve distinguere la crisi complessiva del gruppo dalla singola operazione contestata, il risultato economico negativo dalla scelta originaria e il ruolo societario astratto dal contributo concretamente attribuito alla persona indagata o imputata.

Scelte preventive e alternative pratiche

Un rapporto infragruppo chiaro riduce l’ambiguità, ma non sostituisce la sostanza economica. Prima di disporre un finanziamento, un trasferimento di liquidità o una garanzia, condizioni espresse, scadenze, criteri di calcolo e motivazioni riferite alla singola società aiutano a rendere verificabile l’operazione. Servono soprattutto a chiarire quale rischio viene assunto e quale ritorno è previsto.

Quando una società è già in tensione finanziaria, il margine per sostenere altre imprese del gruppo può restringersi. La crisi aumenta il peso della verifica sull’interesse proprio. Un aiuto può ancora inserirsi in un programma economicamente sensato, ma il rimborso o il vantaggio atteso devono restare concreti e proporzionati alla perdita di liquidità o al rischio che la società assume.

Davanti a una contestazione, una strada consiste nel dimostrare l’esistenza di una vera controprestazione o di vantaggi compensativi verificabili; un’altra consiste nel chiarire che l’operazione contestata non è stata decisa o gestita dalla persona chiamata a rispondere. Le due questioni sono distinte: la prima riguarda l’effetto economico dell’atto, la seconda il contributo personale che viene attribuito a ciascun soggetto.

Per preparare un confronto utile, possono servire l’atto di contestazione o l’avviso ricevuto, i contratti infragruppo, i verbali disponibili, la documentazione bancaria e contabile relativa ai flussi indicati, oltre ai documenti che mostrano il beneficio atteso per la società che ha sostenuto il sacrificio. Se desideri esaminare una situazione concreta, puoi contattarmi.

Domande frequenti

Un finanziamento infragruppo è sempre rischioso sul piano penale?

No, il finanziamento non è vietato in sé. Il rischio può sorgere se la società finanziatrice si priva di risorse senza ottenere un credito realmente recuperabile, un corrispettivo o un vantaggio compensativo concreto. Solvibilità del debitore, scadenze, garanzie, interesse economico della finanziatrice e condizioni esistenti al momento dell’erogazione sono elementi centrali.

Il vantaggio per l’intero gruppo basta a escludere la distrazione?

No, l’utilità generale del gruppo non è sufficiente. Il beneficio deve essere riferibile anche alla società che ha trasferito denaro, beni o capacità di credito. La Corte di cassazione richiede vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili, certi, congrui e proporzionati rispetto al sacrificio economico iniziale della società coinvolta.

Una delibera del consiglio di amministrazione esclude la responsabilità?

No, la delibera è un elemento di prova, non una protezione automatica. Può chiarire chi ha deciso, quali informazioni erano disponibili e quale vantaggio veniva previsto. Non sostituisce però la verifica della sostanza: una decisione formalmente verbalizzata resta contestabile se l’operazione non presenta una controprestazione o un interesse concreto per la società che la sostiene.

La restituzione successiva delle somme elimina ogni problema?

Conta soprattutto quando e come viene ricostituito il patrimonio. Una reintegrazione effettiva e integrale, avvenuta prima della dichiarazione di fallimento o dell’apertura della liquidazione giudiziale, può escludere la distrazione secondo il principio della cosiddetta bancarotta riparata. Deve eliminare il pregiudizio alla garanzia dei creditori: non bastano restituzioni parziali o semplici giri contabili infragruppo. I criteri sono illustrati nelle massime della Cassazione sulla bancarotta riparata. Un pagamento dopo l’apertura della procedura non cancella il reato già perfezionato.

Posso invocare il cash pooling se non esiste un contratto scritto?

Puoi ricostruire una prassi, ma occorrono dati verificabili. In mancanza di un contratto assumono maggiore importanza gli estratti conto, le scritture contabili, le rendicontazioni, i criteri di calcolo dei saldi, i tassi applicati e le prove delle restituzioni. La sola gestione centralizzata della liquidità non dimostra il vantaggio per la società in difficoltà.

Riferimenti istituzionali

Per il quadro normativo relativo ai reati nella liquidazione giudiziale è utile consultare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza su Normattiva. Per i criteri sui vantaggi compensativi nelle operazioni infragruppo, resta centrale la rassegna della Corte di cassazione che riporta la sentenza n. 42570 del 2024.