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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

La gestazione per altri realizzata all’estero può avere oggi conseguenze penali anche in Italia se riguarda un cittadino italiano. Il punto non è soltanto capire se la pratica sia consentita nel Paese in cui avviene: occorre distinguere la legge applicabile al fatto, la condotta concretamente svolta, la data in cui si sono verificati gli eventi e le questioni che riguardano il figlio nato dal percorso.

Ti spiego che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2024, perché l’espressione “reato universale” può essere fuorviante e quali aspetti non devono essere confusi con il tema penale. Vedremo anche perché il divieto e la posizione giuridica del minore seguono piani diversi: una contestazione penale non decide automaticamente lo stato di figlio, così come un documento di nascita formato all’estero non elimina da solo ogni questione prevista dal diritto italiano.

La regola introdotta per i fatti commessi all’estero

Dal 3 dicembre 2024, l’articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede espressamente che il cittadino italiano sia punito secondo la legge italiana anche quando i fatti di surrogazione di maternità indicati dalla norma sono commessi all’estero. La modifica è stata introdotta dalla legge 4 novembre 2024, n. 169, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2024 ed entrata in vigore il 3 dicembre successivo. Il testo della riforma è consultabile nella legge n. 169 del 2024.

La disposizione non crea una nuova pratica vietata: estende invece la possibilità di applicare la legge penale italiana ai fatti di surrogazione commessi fuori dal territorio nazionale da cittadini italiani. Il nucleo del reato resta nell’articolo 12, comma 6, della legge n. 40: la norma punisce chi, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. La pena prevista è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 euro a un milione di euro.

La cittadinanza italiana è un presupposto espresso della nuova estensione. Il testo non parla genericamente di persone residenti in Italia, di cittadini stranieri presenti nel Paese o di ogni partecipante al percorso compiuto all’estero. Questo non permette però di concludere, senza esaminare i fatti, che una determinata persona sia estranea alla vicenda: nel diritto penale contano il ruolo effettivo svolto, il collegamento con la condotta descritta dalla legge e le circostanze in cui essa è stata realizzata.

Perché “reato universale” non descrive tutta la regola

L’etichetta giornalistica semplifica troppo. La legge n. 169 del 2024 viene spesso definita come norma sul “reato universale”, ma il suo testo non attribuisce all’Italia una competenza generale su qualsiasi fatto di gestazione per altri commesso da chiunque e in qualunque Stato. Il legislatore ha previsto, in termini letterali, la punibilità secondo la legge italiana del cittadino italiano per i fatti di surrogazione realizzati all’estero.

La liceità nel Paese estero non chiude la questione italiana. Un percorso regolato o consentito dalla legge del luogo in cui avviene può avere comunque rilievo in Italia se ricorrono le condizioni della disposizione penale italiana. Non è quindi corretto basarsi solo sul contratto, sull’autorizzazione della clinica o sull’atto di nascita straniero per affermare che non esista alcun rischio nel nostro ordinamento.

Nemmeno il viaggio all’estero basta da solo a definire il reato. La norma non punisce una categoria familiare né usa la formula “chi diventa genitore mediante gestazione per altri”. Indica invece condotte specifiche: realizzare, organizzare o pubblicizzare la surrogazione. Stabilire se una persona abbia svolto una di queste condotte richiede di collegare i fatti concreti al testo della norma, senza sostituire l’analisi giuridica con definizioni generiche o con il solo esito della nascita.

Le condotte e i fatti che possono cambiare la valutazione

Il ruolo concreto viene prima delle formule usate nei documenti. Un accordo può chiamare le parti “genitori intenzionali”, “committenti”, intermediari o consulenti, ma la qualificazione penale dipende da ciò che ciascuno ha realmente fatto. Possono assumere rilievo, per esempio, l’organizzazione del percorso, i rapporti con strutture o intermediari, gli accordi economici, la gestione della gravidanza e le attività di promozione della pratica.

La pubblicità è una condotta distinta. La legge affianca alla realizzazione e all’organizzazione anche la pubblicizzazione della surrogazione. Per questo non è prudente considerare irrilevanti contenuti online, campagne, annunci o iniziative dirette a promuovere un servizio. Il punto decisivo non è l’uso di una parola tecnica, ma la funzione comunicativa effettiva del messaggio e il suo collegamento con la pratica vietata.

La documentazione serve a ricostruire i fatti, non a trasformarli. Atti di nascita, provvedimenti stranieri, contratti, documenti sanitari e comunicazioni possono avere funzioni diverse: alcuni riguardano lo stato civile del bambino, altri il rapporto con operatori o agenzie, altri ancora la cronologia. Un documento valido nello Stato di formazione non risolve automaticamente né la responsabilità penale né il riconoscimento in Italia dei rapporti familiari.

La data del fatto è decisiva per la nuova disciplina

La legge n. 169 è entrata in vigore il 3 dicembre 2024. Questa data non coincide con la data della sua approvazione, del 4 novembre 2024, né con quella della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del 18 novembre 2024. Quando un percorso si sviluppa in più fasi, non basta indicare l’anno della nascita: occorre distinguere gli atti compiuti prima e dopo l’entrata in vigore della modifica.

Non va presunta un’applicazione retroattiva sfavorevole. L’articolo 2 del codice penale esprime il principio per cui nessuno può essere punito per un fatto che, al momento in cui fu commesso, non costituiva reato. La disciplina temporale può diventare delicata se si discute di condotte iniziate prima del 3 dicembre 2024, proseguite dopo quella data o compiute all’estero in fasi differenti. In questi casi non è corretto ricavare una risposta automatica dalla sola data del parto o del rientro in Italia.

La cronologia deve essere precisa. La distinzione fra decisione di intraprendere il percorso, stipula degli accordi, attività organizzative, gravidanza, nascita e registrazione dell’atto può incidere sul problema da affrontare. Non significa che ogni passaggio integri necessariamente un reato; significa che la datazione dei singoli fatti è indispensabile per applicare correttamente una norma entrata in vigore in un momento determinato.

Il divieto penale e lo status del bambino restano questioni diverse

La legge n. 169 del 2024 non disciplina lo stato di figlio. La sua unica modifica riguarda l’articolo 12 della legge n. 40 e la perseguibilità dei fatti commessi all’estero dal cittadino italiano. Non introduce una nuova regola sulla trascrizione degli atti di nascita, sul riconoscimento della filiazione o sull’adozione. Perciò non è corretto affermare che una possibile contestazione penale cancelli automaticamente i diritti del minore o determini da sola chi debba risultare genitore nei registri italiani.

L’interesse del minore richiede una tutela autonoma. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 33 del 2021, ha distinto il disvalore attribuito dall’ordinamento alla gestazione per altri dalla necessità di assicurare al bambino la protezione del legame con chi esercita di fatto responsabilità genitoriale. La Corte ha richiamato, quale percorso previsto nel quadro allora esaminato, l’adozione in casi particolari e ha sollecitato un intervento del legislatore più adeguato alle specificità di queste situazioni. Il provvedimento è disponibile nella sentenza n. 33 del 2021 della Corte costituzionale.

Non bisogna confondere la gestazione per altri con altre ipotesi di PMA. La sentenza n. 68 del 2025 della Corte costituzionale riguarda il riconoscimento del figlio nato da una PMA praticata all’estero da una coppia di donne e precisa espressamente che quella vicenda è distinta dalla surrogazione di maternità. Richiamarla come se avesse risolto le questioni della gestazione per altri porterebbe a una conclusione errata. La distinzione è chiarita nella sentenza n. 68 del 2025.

Quali scelte considerare senza aggravare il problema

Separare subito il piano penale da quello familiare aiuta a evitare errori. La tutela della posizione del minore, la formazione o la trascrizione di un atto di stato civile e la valutazione di una possibile responsabilità penale non sono domande intercambiabili. Possono coinvolgere documenti comuni, ma seguono regole, autorità e conseguenze differenti. Affrontarne una non sostituisce l’altra.

Le dichiarazioni spontanee richiedono consapevolezza. Ricostruzioni approssimative, documenti prodotti fuori contesto o comunicazioni pubbliche possono creare equivoci sulla sequenza degli eventi e sui ruoli svolti. Non è un invito a sottrarre o alterare documenti: al contrario, significa conservare gli atti nella loro integrità e non dare spiegazioni giuridiche improvvisate su fatti che possono avere rilevanza in più sedi.

Una ricostruzione utile parte da dati essenziali: cittadinanza delle persone coinvolte, Paese in cui si sono svolte le attività, date dei passaggi rilevanti, contenuto degli atti formati all’estero e situazione attuale del minore. Se emerge un problema concreto, possiamo distinguere con ordine la posizione penale dalle iniziative necessarie per proteggere continuità familiare, responsabilità genitoriale e rapporti giuridici del bambino.

Domande frequenti

La gestazione per altri effettuata all’estero è sempre punibile in Italia?

No, non basta che il percorso sia avvenuto all’estero. Dal 3 dicembre 2024 la legge riguarda espressamente il cittadino italiano e richiede che ricorrano i fatti di surrogazione descritti dall’articolo 12, comma 6, della legge n. 40. La legge del Paese estero non elimina automaticamente il problema italiano, ma nemmeno la sola nascita all’estero prova la responsabilità penale.

Il termine “reato universale” significa che possono essere perseguiti anche cittadini stranieri?

No, questa conclusione non deriva dal testo della legge. La disposizione aggiunta nel 2024 indica il cittadino italiano che commette all’estero i fatti di surrogazione di maternità previsti dalla norma. Usare l’espressione “reato universale” non deve far dimenticare questo limite soggettivo esplicito, né sostituire l’analisi della condotta concreta.

La legge n. 169 del 2024 si applica a un percorso iniziato prima della sua entrata in vigore?

La risposta dipende dalle date delle singole condotte. La legge è entrata in vigore il 3 dicembre 2024 e il principio di non retroattività penale impedisce di trattare con leggerezza fatti anteriori secondo una disciplina successiva più sfavorevole. Occorre quindi distinguere gli accordi e le attività precedenti dagli eventuali fatti compiuti dopo quella data.

Un atto di nascita straniero risolve automaticamente il problema in Italia?

No, l’atto straniero non produce sempre tutti gli effetti richiesti. Il suo contenuto, la natura dell’autorità che lo ha formato e la posizione dei genitori indicati incidono sulle questioni di stato civile. Inoltre, la disciplina penale introdotta dalla legge n. 169 non stabilisce da sola come debba essere definito in Italia lo status del bambino.

Una possibile indagine penale priva il bambino di ogni tutela familiare?

No, la tutela del minore segue un piano autonomo. La Corte costituzionale ha evidenziato la necessità di proteggere il legame del bambino con chi esercita di fatto responsabilità genitoriale, pur nel quadro del divieto di gestazione per altri. Gli strumenti utilizzabili dipendono dalla situazione concreta e non vanno confusi con l’accertamento di eventuali responsabilità degli adulti.

Riferimenti normativi essenziali

Il riferimento centrale è l’articolo 12 della legge n. 40 del 2004, nel testo vigente dal 3 dicembre 2024, che riporta sia le condotte sanzionate sia l’estensione ai fatti commessi all’estero dal cittadino italiano. Il testo aggiornato è disponibile su Normattiva, articolo 12 della legge n. 40 del 2004.

Se la situazione coinvolge già una nascita o un atto straniero, è importante non rinviare la distinzione fra profili penali e tutela familiare. Puoi contattarmi per inquadrare il problema sulla base di date, documenti e rapporti giuridici effettivamente esistenti.