Quando due genitori vivono in città, regioni o addirittura nazioni diverse, l'esercizio del diritto di visita diventa una sfida logistica ed economica rilevante. La distanza geografica non deve mai pregiudicare il rapporto tra il genitore non collocatario e i figli, ma i costi di trasporto (biglietti aerei, treni, carburante, pedaggi autostradali) possono incidere pesantemente sul bilancio familiare. In qualità di avvocato esperto in diritto di famiglia a Milano, l'avv. Marco Bianucci affronta quotidianamente queste delicate situazioni, dove la corretta qualificazione e ripartizione di tali esborsi è fondamentale per prevenire conflitti futuri.
La questione centrale riguarda la natura di queste spese: devono essere considerate incluse nell'assegno di mantenimento ordinario o vanno trattate come spese straordinarie? La risposta non è univoca e dipende da molteplici fattori, inclusa la capacità reddituale delle parti e le cause che hanno determinato l'allontanamento.
Nel panorama giuridico italiano, non esiste una norma del codice civile che stabilisca una regola matematica fissa per la ripartizione delle spese di viaggio. Tuttavia, la giurisprudenza prevalente tende a considerare le spese di viaggio sostenute per esercitare il diritto di visita come spese straordinarie, in quanto non prevedibili nel loro ammontare esatto e non rientranti nelle necessità quotidiane di vita del minore (come vitto e alloggio).
Generalmente, i tribunali applicano il principio della ripartizione al 50% tra i genitori, specialmente quando la distanza è frutto di scelte di vita necessarie o condivise. Tuttavia, esistono eccezioni importanti. Se l'allontanamento è stato una scelta unilaterale di un genitore (ad esempio per motivi personali non lavorativi) che ha reso più oneroso l'esercizio del diritto di visita per l'altro, il giudice potrebbe porre le spese di viaggio interamente o prevalentemente a carico del genitore che si è trasferito. L'obiettivo primario resta sempre la tutela del diritto alla bigenitorialità: il costo del viaggio non deve mai diventare un ostacolo insormontabile per la relazione genitore-figlio.
L'esperienza maturata dall'avv. Marco Bianucci come avvocato esperto in separazioni e divorzi a Milano evidenzia che lasciare la regolamentazione di queste spese a generici accordi verbali è spesso fonte di contenzioso. L'approccio dello Studio Legale Bianucci si basa sulla redazione di accordi di separazione estremamente dettagliati e lungimiranti.
Analizzando il caso specifico, lo studio lavora per inserire clausole chiare che prevedano non solo la percentuale di ripartizione (es. 50% ciascuno, oppure proporzionale al reddito), ma anche le modalità pratiche: chi prenota i biglietti, con quanto anticipo, e come vengono gestiti gli imprevisti. L'obiettivo dell'avv. Marco Bianucci è costruire un assetto economico sostenibile che garantisca la frequenza degli incontri, proteggendo il minore dalle tensioni economiche dei genitori. In sede di negoziazione o giudiziale, si valuta attentamente anche la capacità logistica del genitore, proponendo soluzioni che possano includere, ad esempio, un contributo forfettario alle spese di viaggio all'interno dell'assegno di mantenimento, se questo semplifica la gestione pratica.
No, di regola non sono comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, che copre vitto, alloggio e spese correnti. La giurisprudenza tende a qualificarle come spese straordinarie o esborsi da rimborsare a parte, salvo che nell'accordo di separazione non sia stato esplicitamente pattuito un assegno 'maggiorato' che includa forfettariamente anche i costi di trasferta.
Se il trasferimento del genitore collocatario (la madre, in questo esempio) rende più oneroso il diritto di visita del padre, il giudice può decidere di modulare le spese di viaggio diversamente dalla regola del 50%. In alcuni casi, per compensare il disagio e l'aggravio economico imposto all'altro genitore, le spese di viaggio possono essere poste in misura maggiore o totale a carico del genitore che ha deciso di allontanarsi.
Quando il minore ha l'età per viaggiare da solo (ad esempio in treno o aereo con servizio di accompagnamento), i costi del biglietto e dell'eventuale servizio hostess sono solitamente ripartiti al 50% tra i genitori, in quanto funzionali all'esercizio della bigenitorialità. È essenziale, tuttavia, che ci sia accordo preventivo sul mezzo di trasporto e sui costi, come per ogni spesa straordinaria.
Attualmente, la normativa fiscale italiana non prevede una specifica detraibilità per le spese di viaggio sostenute dal genitore per recarsi a trovare i figli o per farli viaggiare, a meno che non rientrino in specifiche categorie di spese (es. mediche o scolastiche) che però raramente coprono il mero trasporto per visita. È sempre consigliabile consultare un commercialista per le novità fiscali annuali.
La distanza non deve essere un ostacolo all'amore genitoriale, né una fonte di dissesto economico. Se stai affrontando una separazione con un genitore che vive in un'altra città, o se le condizioni attuali non sono più sostenibili, è fondamentale stabilire regole eque e precise. Contatta l'avv. Marco Bianucci per una valutazione del tuo caso presso lo studio di Milano. Insieme definiremo la strategia migliore per garantire i tuoi diritti e la serenità dei tuoi figli.