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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Un’accusa di frode nelle pubbliche forniture può nascere da una consegna ritenuta non conforme, da materiali diversi da quelli pattuiti, da una prestazione tecnica contestata o da documenti che sembrano incoerenti con il contratto. Se la tua impresa opera a Milano o altrove, il primo dubbio è spesso concreto: una difficoltà esecutiva, un ritardo o una scelta tecnica discutibile possono davvero diventare un reato?

La risposta non dipende dalla sola difformità. Voglio aiutarti a distinguere l’inadempimento contrattuale dalla condotta fraudolenta, a capire perché capitolato, ordini e verifiche tecniche contano tanto e a chiarire quando la contestazione può coinvolgere anche la società ai sensi del d.lgs. 231/2001. Sono piani diversi, che vanno tenuti distinti fin dall’inizio.

Che cosa riguarda l’articolo 356 del codice penale

La frode riguarda l’esecuzione del rapporto, non la sola gara. L’articolo 356 del codice penale riguarda la frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura e degli altri obblighi contrattuali richiamati dall’articolo 355. Il punto centrale è quindi ciò che accade dopo l’accordo con lo Stato, un ente pubblico o un soggetto che esercita un servizio pubblico o di pubblica necessità, non soltanto il modo in cui il contraente è stato scelto. Il testo vigente del codice è consultabile nel Codice penale su Normattiva.

Il contratto deve avere una funzione pubblica rilevante. Non ogni rapporto commerciale con una società partecipata o con un soggetto privato rientra automaticamente nella fattispecie. Occorre individuare il contraente, il servizio o lo stabilimento cui sono destinate cose o opere e il preciso obbligo assunto. La denominazione del contratto non basta: contano il suo contenuto effettivo e la funzione della prestazione.

La contestazione deve individuare una condotta concreta. Non è sufficiente affermare in modo generico che la fornitura sia stata “scadente” o “irregolare”. Occorre collegare la presunta frode a beni, lavorazioni, quantità, caratteristiche, tempi o modalità di esecuzione determinate. Per questo una contestazione ben definita deve permettere di capire quale clausola contrattuale si assume violata e in che modo la prestazione sarebbe stata resa diversa da quella dovuta.

Difformità contrattuale e frode non coincidono

Un inadempimento non diventa automaticamente un reato. Un ritardo dovuto a indisponibilità di componenti, un errore tecnico correggibile, una lavorazione contestata o una difformità di modesta entità possono produrre conseguenze contrattuali. Non bastano però, da soli, a dimostrare la frode. Anche un inadempimento volontario non basta: deve emergere un accorgimento ingannevole che presenti come corretta una prestazione diversa da quella dovuta. È il criterio richiamato dalla Cassazione nella sentenza n. 25372 del 2023. La consapevolezza di questa condotta va provata.

La buona fede operativa va distinta dalla scelta consapevole di aggirare il contratto. Se un’impresa impiega un componente diverso perché autorizzato, perché tecnicamente equivalente secondo le specifiche applicabili o perché la modifica è stata concordata e documentata, il fatto va letto diversamente da una sostituzione nascosta. Allo stesso modo, una non conformità emersa durante il collaudo non dimostra da sé che chi ha eseguito la prestazione intendesse fornire qualcosa di diverso dal dovuto.

La truffa è un’accusa ulteriore, non un sinonimo. Quando vengono contestati artifici o raggiri diretti a ottenere un profitto con danno della controparte, può entrare in gioco anche la truffa. La differenza è importante: una decisione del Tribunale di Taranto ha evidenziato, in un caso relativo a ricambi consegnati come originali, che la truffa può concorrere con la frode nelle pubbliche forniture se emergono anche artifici o raggiri, danno e ingiusto profitto. Il caso è illustrato nella pagina istituzionale del Tribunale di Taranto; non sostituisce però l’analisi dei fatti di un procedimento diverso.

Rimediare non cancella da solo il problema penale. Sostituire il bene, ripetere una lavorazione o riconoscere una penale può essere utile nel rapporto contrattuale e può modificare il quadro pratico della vicenda. Non stabilisce però, da solo, se la condotta precedente fosse dolosa o se fosse invece il risultato di un errore, di un contrasto interpretativo o di una difficoltà esecutiva non fraudolenta.

Il capitolato definisce ciò che era davvero dovuto

La prima domanda è quale prestazione il contratto richiedeva. Il capitolato tecnico, l’offerta accettata, il contratto, gli ordini esecutivi e le eventuali varianti stabiliscono caratteristiche, standard, quantità e modalità di controllo. Una formula commerciale come “prodotto equivalente” può assumere significati molto diversi: talvolta è ammessa, talvolta richiede autorizzazioni specifiche, talvolta è esclusa da una prescrizione tecnica puntuale.

Le modifiche autorizzate cambiano il confronto. Una richiesta successiva della stazione appaltante, un ordine di servizio, un verbale di riunione con contenuto vincolante o una variante formalizzata possono incidere su ciò che l’impresa era tenuta a consegnare. Al contrario, una prassi solo riferita verbalmente, ma non compatibile con il contratto o non provabile, può lasciare aperto il problema della difformità. La data di ciascun documento conta perché consente di ricostruire la sequenza delle decisioni.

La prova tecnica deve essere leggibile e verificabile. Certificati di conformità, schede del produttore, documenti di trasporto, registri di magazzino, rapporti di prova, fotografie e verbali di accettazione possono essere decisivi soltanto se collegano un bene o una lavorazione specifici al contratto. Un documento generico, privo di riferimento a lotto, seriale, quantità o cantiere, può avere un peso limitato. Anche una consulenza tecnica deve spiegare metodo, dati esaminati e ragioni della conclusione.

La ricostruzione non può fermarsi alla contestazione iniziale. Occorre considerare anche i controlli eseguiti, le riserve formulate, le richieste di chiarimento e le risposte già date. Se la pubblica amministrazione ha accettato una prestazione con una determinata documentazione, quel fatto non esclude in assoluto una contestazione penale, ma può essere rilevante per comprendere che cosa fosse noto, chi abbia deciso e quale fosse il significato della difformità indicata.

La responsabilità penale della persona e quella dell’impresa

Il contratto intestato alla società non individua da solo il responsabile penale. Nel procedimento penale occorre distinguere il ruolo dell’amministratore, del direttore tecnico, del responsabile di commessa, del dipendente addetto agli acquisti e di eventuali fornitori esterni. Una carica formale non dimostra automaticamente chi abbia disposto una sostituzione, predisposto un documento o scelto una modalità esecutiva.

La delega conta se è reale e coerente con i poteri esercitati. Organigrammi, procure, deleghe, flussi autorizzativi e comunicazioni interne aiutano a stabilire chi aveva il potere concreto di decidere e chi disponeva delle informazioni tecniche. Una delega meramente nominale non risolve il problema; allo stesso modo, il fatto che una persona non ricopra una qualifica apicale non la esclude automaticamente se ha avuto un contributo effettivo nella condotta contestata.

Le posizioni difensive possono non coincidere. L’interesse della società a dimostrare la correttezza dei propri processi organizzativi non coincide sempre con quello della singola persona accusata di avere agito autonomamente. Questo non significa che vi sia necessariamente un conflitto, ma impone di chiarire fin dall’inizio quali fatti ciascun soggetto attribuisce a sé, quali decisioni riconosce e quali invece contesta.

Quando può entrare in gioco la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001

La società non risponde automaticamente per il reato attribuito a una persona. L’articolo 24 del d.lgs. 231/2001 include oggi l’articolo 356 c.p. tra i reati che possono fondare la responsabilità dell’ente. L’inserimento è stato disposto dall’articolo 5 del d.lgs. 75/2020, in vigore dal 30 luglio 2020, come risulta nel testo dell’intervento normativo su Normattiva.

Servono interesse o vantaggio dell’ente. Il d.lgs. 231/2001 richiede che il reato-presupposto sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società da persone apicali o sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Se la persona ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, l’ente non risponde ai sensi dell’articolo 5. Questo criterio impone di guardare ai fatti: un risparmio di costo, l’acquisizione o la conservazione di una commessa e un vantaggio aziendale sono questioni diverse dal guadagno personale occulto di un singolo.

Per escludere la responsabilità, il modello 231 deve essere efficace prima del fatto. Per i reati commessi da soggetti apicali, l’articolo 6 prevede condizioni precise perché l’ente possa andare esente da responsabilità: modello organizzativo idoneo e concretamente attuato prima del fatto, organismo di vigilanza con autonomi poteri, elusione fraudolenta del modello e assenza di vigilanza omessa o insufficiente. Il riferimento è l’articolo 6 del d.lgs. 231/2001. Un modello adottato dopo il fatto non dimostra una prevenzione già esistente. Può però incidere sulle sanzioni: l’articolo 17 consente di evitare le interdittive quando, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, si eliminano le carenze organizzative e ricorrono anche le condizioni relative alla riparazione delle conseguenze e alla messa a disposizione del profitto per la confisca.

Le conseguenze per l’ente possono incidere sull’operatività. L’articolo 24 prevede sanzioni pecuniarie e, nei casi stabiliti dalla norma, sanzioni interdittive. Per un’impresa che lavora con enti pubblici non è quindi sufficiente discutere la qualità della fornitura: occorre distinguere l’accusa alla persona fisica dalla contestazione all’ente, senza confondere i rispettivi presupposti.

Come impostare i primi passaggi dopo una contestazione

Occorre prima capire quale atto è arrivato e che cosa contesta. Una richiesta di chiarimenti dell’amministrazione, una diffida contrattuale, un’ispezione, un avviso di garanzia o un decreto di perquisizione hanno funzioni diverse. Il testo dell’atto indica il fatto attribuito, il periodo considerato e, quando già presente, la qualificazione giuridica. Non è utile rispondere a tutto indistintamente: la priorità è non creare contraddizioni tra contratto, documentazione tecnica e comunicazioni successive.

La documentazione va conservata nella sua sequenza originale. Contratto, allegati, capitolati, ordini, e-mail, registri, certificati, documenti di trasporto e verbali devono restare integri e riconoscibili. Correggere retroattivamente una scheda, produrre dichiarazioni ricostruttive prive di riscontro o eliminare messaggi può aggravare la posizione invece di chiarirla. Una cronologia essenziale aiuta a separare ciò che era previsto fin dall’origine dalle scelte intervenute durante l’esecuzione.

La linea difensiva deve affrontare i fatti decisivi. Se il bene era conforme, occorre spiegare rispetto a quale specifica e con quali riscontri. Se era diverso, occorre capire se la modifica fosse autorizzata, inevitabile ma comunicata, tecnicamente equivalente o invece non autorizzata. Se emerge una scelta intenzionale, diventa essenziale stabilire chi l’abbia presa, con quali informazioni e se l’impresa ne abbia tratto un interesse o un vantaggio rilevante per la disciplina 231.

Domande frequenti

Ogni difformità rispetto al capitolato integra la frode nelle pubbliche forniture?

No, la difformità non basta da sola. Occorre distinguere un inadempimento, un errore tecnico o un ritardo da una prestazione infedele accompagnata da un accorgimento ingannevole che la faccia apparire conforme al contratto. Il capitolato, le eventuali autorizzazioni alla modifica, le comunicazioni con l’ente e il comportamento di chi ha eseguito la prestazione sono gli elementi che permettono di capire se vi sia dolo.

Posso usare un prodotto equivalente a quello indicato nel contratto pubblico?

Dipende dalla clausola applicabile. L’equivalenza può essere ammessa, esclusa oppure subordinata a requisiti e autorizzazioni. Non è sufficiente che il prodotto sia simile o tecnicamente valido: bisogna verificare se rispetta i criteri stabiliti e se la sua adozione è stata comunicata o approvata quando il contratto lo richiede.

La società risponde sempre se è indagato un suo amministratore?

No, la responsabilità 231 ha presupposti autonomi. Per coinvolgere l’ente servono il reato-presupposto, il collegamento con persone apicali o sottoposte e l’interesse o vantaggio della società. L’accusa alla persona fisica e quella all’ente possono svilupparsi insieme, ma non si sovrappongono automaticamente.

Frode nelle pubbliche forniture e truffa possono essere contestate insieme?

Sì, ma hanno elementi diversi. La truffa richiede anche artifici o raggiri, un danno e un ingiusto profitto; la frode nelle pubbliche forniture richiede un’esecuzione infedele mascherata da un accorgimento ingannevole. Quando sono presenti entrambi i gruppi di elementi, le contestazioni possono concorrere. Bisogna perciò leggere con precisione il fatto descritto nell’imputazione.

Un modello 231 adottato dopo la contestazione esclude la responsabilità dell’impresa?

No, non prova l’efficacia preventiva precedente. Per la disciplina dell’articolo 6, il modello deve essere stato adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge. L’adozione successiva può incidere sulle sanzioni e, insieme alle altre condizioni dell’articolo 17, evitare quelle interdittive. Non elimina retroattivamente la responsabilità per la condotta contestata.

Una difesa che parte dai fatti verificabili

La qualificazione penale non si decide dal nome della contestazione. Si decide confrontando obbligo contrattuale, prestazione resa, documenti disponibili, ruolo delle persone coinvolte e, per l’impresa, interesse o vantaggio e assetto organizzativo precedente al fatto.

Se devi affrontare una contestazione di frode nelle pubbliche forniture a Milano, puoi contattarmi: insieme allo staff possiamo inquadrare il fatto contestato e distinguere gli aspetti penali, contrattuali e 231 che richiedono una risposta coerente.