L'importazione di stupefacenti può essere un reato consumato anche se il corriere torna dall'estero senza droga. Nella sentenza n. 38368/2023, la Cassazione ha ritenuto sufficiente un accordo già concluso tra fornitore e acquirente sull'oggetto e sulle condizioni dell'operazione. La mancata consegna non rende quindi automaticamente il fatto un tentativo: occorre verificare se il consenso fosse stato raggiunto e quale compito avesse assunto la persona coinvolta.
Il procedimento riguardava un corriere inviato a Buenos Aires per ritirare cocaina da trasportare in Italia. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, il viaggio si inseriva in un'attività di approvvigionamento organizzata da un altro soggetto, in contatto con fornitori argentini. L'operazione non si concluse con la consegna della sostanza.
La difficoltà nasceva dai rapporti economici tra l'organizzatore e i venditori. Le somme inviate erano state destinate dai fornitori al pagamento di precedenti forniture rimaste insolute. Il corriere rientrò dunque senza lo stupefacente. Per la difesa, questi elementi dimostravano che l'acquisto non si era perfezionato e che poteva trattarsi, al più, di tentativo.
I giudici avevano però ricavato dalle conversazioni intercettate una conclusione diversa: il corriere era partito per eseguire un'intesa già raggiunta. La successiva decisione dei fornitori di imputare il denaro a vecchi debiti non eliminava l'accordo preesistente.
La Quarta sezione richiama il principio secondo cui l'acquisto di sostanze stupefacenti si consuma quando venditore e acquirente concordano quantità, qualità e prezzo, senza necessità della consegna materiale. Quanto all'importazione, la sentenza aderisce all'orientamento che considera sufficiente l'accordo finalizzato al trasferimento della droga in Italia.
Il confine resta quello tra un'intesa effettivamente conclusa e una trattativa ancora aperta. La Corte colloca il possibile tentativo nella fase precedente all'incontro delle volontà, quando le trattative siano idonee e univocamente dirette a ottenere il consenso sul trasferimento della sostanza nel territorio nazionale. Non basta quindi descrivere contatti o un viaggio: bisogna ricostruire il contenuto degli accordi e la loro sequenza.
Nel caso esaminato, il viaggio era successivo all'intesa. L'imputato doveva ritirare e trasportare quanto già acquistato, non avviare una negoziazione ancora da definire. Questa ricostruzione, sostenuta dalle intercettazioni, spiegava la qualificazione del fatto come consumato ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R. n. 309/1990, in concorso con altri.
La difesa aveva anche richiamato la condanna di un concorrente, giudicato separatamente per gli stessi fatti, nella forma tentata. La Cassazione ha ritenuto corretta la risposta della Corte d'appello: quella decisione si fondava su un orientamento, considerato superato nella pronuncia in esame, che richiedeva l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga.
La sentenza non presenta dunque il principio come una novità che impone di cambiare le indagini. Lo inserisce in una giurisprudenza già esistente e lo applica alle prove raccolte. Neppure afferma che chiunque viaggi per conto di altri risponda di importazione consumata: nel caso concreto era stato accertato il ruolo del corriere nell'esecuzione dell'acquisto concordato.
Con la decisione assunta il 4 luglio e depositata il 20 settembre 2023, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che le censure riproponevano questioni già affrontate in appello e chiedevano una diversa valutazione delle prove. La condanna è rimasta ferma.
Per valutare una contestazione analoga, la lettura deve concentrarsi sui dialoghi, sui pagamenti, sul momento in cui sarebbe intervenuto l'accordo e sul contributo attribuito a ciascuno. Il fatto che non sia stata sequestrata droga al corriere, da solo, non risolve la distinzione tra tentativo e consumazione. L'esame degli atti nell'ambito dell'assistenza nei procedimenti penali serve a verificare se la ricostruzione dell'accusa trovi riscontri specifici.
Fonte: Cassazione penale, sez. IV, sentenza 4 luglio 2023, depositata il 20 settembre 2023, n. 38368.