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La sezione lavoro della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 17690 del 30 giugno 2025, ha esaminato la sottoscrizione della sentenza da parte del componente anziano del collegio in sostituzione del presidente. La massima ufficiale è Rv. 675614-01.

La firma sostitutiva

Il principio riguarda il presidente che, dopo la decisione, cessi dal servizio oppure rifiuti, per qualsiasi motivo, di compiere gli adempimenti connessi alle funzioni esercitate. In queste circostanze, la sentenza non è nulla né inesistente se gli adempimenti sono compiuti dal componente anziano del collegio, con l'annotazione di aver sottoscritto in vece del presidente impedito.

L'indicazione dell'impedimento

Non è necessario indicare la causa specifica dell'impedimento. La Cassazione ha rigettato il ricorso contro la decisione della Corte d'appello di Ancona del 10 novembre 2020.

Il chiarimento riguarda questa modalità di sottoscrizione sostitutiva. Non afferma l'irrilevanza di qualsiasi mancanza della firma o di ogni altro difetto formale della sentenza.

Fonti ufficiali: Corte di cassazione, Rassegna del Massimario.

Studio Legale Bianucci