Inutilizzabilità delle Dichiarazioni: La Cassazione chiarisce i Criteri con la Sentenza n. 9473/2025

Nel panorama del diritto penale, la protezione delle garanzie individuali è un pilastro fondamentale, in particolare il diritto a non autoincriminarsi e all'assistenza legale fin dalle prime indagini. La questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi avrebbe dovuto essere indagato, ma è stato sentito come testimone, è da sempre oggetto di dibattito. La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9473 del 21 gennaio 2025 (depositata il 7 marzo 2025), interviene con una chiarificazione cruciale sui criteri che determinano l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, offrendo una guida preziosa per operatori del diritto e cittadini.

Il Principio dell'Inutilizzabilità e l'Art. 63 c.p.p.

L'articolo 63, comma 2, del Codice di Procedura Penale (c.p.p.) è una norma cardine a tutela dei diritti della difesa. Essa stabilisce l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese da chi, fin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito come persona sottoposta a indagini o imputato. La ratio di questa disposizione è chiara: impedire che le forze dell'ordine e la Procura aggirino le garanzie difensive proprie dell'indagato (come il diritto al silenzio o all'assistenza di un difensore) interrogando una persona come testimone, pur avendo già elementi che la indicherebbero come potenziale autore di reato. Se si fosse proceduto correttamente, la persona avrebbe avuto accesso a diritti fondamentali che le sono stati negati. Tuttavia, la questione chiave è sempre stata: quando esattamente scattano questi "precisi indizi di reità" che impongono di trattare una persona come indagata?

La Sentenza 9473/2025: Quando scattano gli Indizi di Reità?

La pronuncia della Seconda Sezione Penale della Cassazione, presieduta dalla Dott.ssa G. V. e con relatore il Dott. A. M. M., affronta proprio questo interrogativo. La Corte ha rigettato in parte il ricorso di A. M., imputato in un procedimento penale, e in particolare ha esaminato la doglianza relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da un acquirente di droga. La sentenza sottolinea che non è sufficiente un generico coinvolgimento in "vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali" per far scattare l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, c.p.p. Serve qualcosa di più concreto.

L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico.

Questo estratto è il cuore della decisione. La Suprema Corte ribadisce che per attivare la garanzia dell'art. 63, comma 2, c.p.p., devono sussistere "precisi, anche se non gravi, indizi di reità" sin dal momento in cui le dichiarazioni vengono rese. Ciò significa che gli inquirenti devono avere elementi concreti, seppur non necessariamente robusti al punto da configurare una piena prova, che facciano ritenere quella persona come l'autore o il coautore di un reato. Non basta il mero fatto che il soggetto sia coinvolto in una situazione complessa o vicina a fatti criminosi; è necessario che vi siano specifiche ragioni per sospettare la sua responsabilità penale.

In sintesi, la valutazione degli indizi di reità deve essere:

  • Originaria: presente fin dall'inizio del contatto con le forze dell'ordine.
  • Precisa: basata su elementi concreti e specifici, non su mere congetture o un generico coinvolgimento.
  • Attuale: la condizione di indiziato deve sussistere al momento delle dichiarazioni, e non può essere dedotta a posteriori.

Questo orientamento è fondamentale per distinguere tra un semplice testimone che potrebbe fornire informazioni utili e un potenziale indagato che necessita di tutte le garanzie difensive previste dalla legge.

La Fattispecie del Favoreggiamento Personale e l'Art. 384 c.p.

La sentenza ha analizzato un caso specifico in cui l'acquirente di sostanze stupefacenti aveva rifiutato di indicare il nome del cedente per "paura di ritorsioni". Questo comportamento, in linea di principio, potrebbe configurare il reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), in quanto si aiuta una persona a eludere le investigazioni dell'autorità. Tuttavia, la Corte ha ritenuto "manifestamente infondata" la doglianza di inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'acquirente, proprio in virtù dell'applicabilità dell'articolo 384 del Codice Penale. Quest'ultimo prevede una causa di non punibilità per chi ha commesso un reato (come il favoreggiamento) per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nel caso di specie, la paura di ritorsioni, riscontrata dagli investigatori, ha reso configurabile la causa di non punibilità. Di conseguenza, non essendovi, fin dal primo contatto con le forze dell'ordine, precisi indizi di reità per un reato effettivamente punibile (il favoreggiamento), non si rendeva applicabile il disposto dell'art. 63 c.p.p. Le dichiarazioni dell'acquirente, sebbene potessero inizialmente sembrare orientate al favoreggiamento, non potevano essere considerate inutilizzabili, poiché la condotta era coperta da una causa di non punibilità. Questo esempio pratico illustra l'importanza di una valutazione attenta e contestualizzata degli indizi di reità, che deve tenere conto anche di eventuali cause di giustificazione o di non punibilità.

Conclusioni: Un Bilanciamento Fondamentale

La Sentenza n. 9473/2025 della Cassazione costituisce un punto fermo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni. Chiarisce che la tutela dell'art. 63, comma 2, c.p.p. non è automatica per il solo coinvolgimento in vicende illecite, ma richiede indizi "precisi" di reità, valutati ex ante e considerando anche le cause di non punibilità. Questo orientamento bilancia esigenze investigative e diritti individuali, rafforzando la certezza e trasparenza delle procedure penali. Per i professionisti, la pronuncia evidenzia l'importanza di un'attenta qualificazione della posizione del dichiarante sin dalle indagini preliminari.

Studio Legale Bianucci