La sicurezza sul luogo di lavoro rappresenta un pilastro fondamentale del nostro ordinamento giuridico, tutelata da una complessa rete di norme e principi giurisprudenziali. Al centro di questa tutela vi è la figura del datore di lavoro, al quale incombono obblighi non delegabili volti a prevenire infortuni e malattie professionali. Ma cosa accade quando un infortunio si verifica nonostante la presenza di un preposto alla sicurezza? La recente sentenza n. 10465 del 29 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, depositata il 17 marzo 2025 (Rv. 287777-01), offre un chiarimento cruciale su questo delicato equilibrio di responsabilità, ribadendo la centralità delle scelte gestionali del datore di lavoro.
La decisione della Suprema Corte si inserisce nel contesto della prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alla questione dell'esonero da responsabilità del datore di lavoro a seguito della designazione di un preposto. Il caso in esame riguardava un imputato, A. L., datore di lavoro, dichiarato responsabile di omicidio colposo per il decesso di un preposto, vittima di una caduta dall'alto durante lavorazioni in quota. La Corte d'Appello di Napoli aveva già confermato la responsabilità penale, e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, validando l'orientamento secondo cui la nomina di un preposto non è di per sé sufficiente a sollevare il datore di lavoro da ogni colpa.
Il preposto è una figura chiave nel sistema di sicurezza aziendale, incaricato di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, come sottolineato dalla sentenza 10465/2025, il suo ruolo, pur essenziale, non può tradursi in un automatico esonero di responsabilità per il datore di lavoro. La distinzione fondamentale risiede nella natura delle violazioni che hanno causato il sinistro. La Cassazione ha infatti affermato che:
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la designazione di un preposto non esonera da responsabilità il datore di lavoro, nel caso in cui la verificazione del sinistro sia conseguita a scelte gestionali inadeguate ascrivibili a quest'ultimo e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa.
Questa massima è di fondamentale importanza. Essa chiarisce che il datore di lavoro mantiene la piena responsabilità quando l'infortunio deriva da decisioni o omissioni a livello strategico e organizzativo, che rientrano nella sua sfera di competenza esclusiva. La responsabilità del preposto, invece, è limitata alle violazioni che attengono alla vigilanza sull'esecuzione delle mansioni da parte dei lavoratori. Se la causa dell'incidente è da ricercarsi in carenze strutturali, organizzative o nella mancata fornitura di dispositivi di sicurezza adeguati, la colpa ricade sul datore di lavoro.
La sentenza in commento trova fondamento nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e nel Codice Penale. Il D.Lgs. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro una serie di obblighi non delegabili, tra cui:
Nel caso specifico trattato dalla sentenza, l'omicidio colposo è stato ricondotto alla violazione dell'obbligo datoriale di predisporre e fornire specifiche attrezzature idonee a svolgere in sicurezza lavorazioni in quota, come previsto, ad esempio, dall'Art. 71 e Art. 146 del D.Lgs. 81/2008. L'Art. 41 del Codice Penale, che disciplina il nesso di causalità, completa il quadro normativo, collegando la condotta omissiva o commissiva del datore di lavoro all'evento lesivo.
La fattispecie che ha portato alla pronuncia della Cassazione è emblematica. Il decesso del preposto, caduto dall'alto, non è stato attribuito a una sua disattenzione o a un errore nell'esecuzione del lavoro, bensì alla mancata predisposizione da parte del datore di lavoro di sistemi di sicurezza adeguati per le lavorazioni in quota. Questa carenza, a monte dell'attività lavorativa, rientra palesemente tra le “scelte gestionali inadeguate” che la Suprema Corte ascrive al datore di lavoro. L'omissione di dotare i lavoratori, e in questo caso anche il preposto, delle attrezzature necessarie per operare in sicurezza in quota, costituisce una grave violazione degli obblighi datoriali, con conseguenze penali significative.
La sentenza 10465/2025 rafforza ulteriormente il principio secondo cui la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza è ampia e profonda. Essa non si esaurisce con la mera nomina di figure preposte, ma permane per tutte quelle decisioni e omissioni che attengono alla sfera organizzativa e strutturale dell'azienda. Il datore di lavoro deve assicurare un ambiente di lavoro sicuro, non solo attraverso la vigilanza, ma soprattutto attraverso la predisposizione di misure di prevenzione efficaci e la fornitura di attrezzature adeguate. La sicurezza sul lavoro non è un optional, ma un obbligo inderogabile, la cui violazione può comportare gravi conseguenze penali, come l'omicidio colposo, anche in presenza di figure intermedie come i preposti. È fondamentale per le aziende e per tutti i professionisti del settore legale mantenere alta l'attenzione su questi principi, al fine di garantire la massima tutela della vita e dell'integrità fisica dei lavoratori.