La VI Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11498 depositata il 21 marzo 2025, torna sul delicato rapporto tra segreto d’ufficio e concorso dell’estraneo (il cosiddetto extraneus) nel reato previsto dall’art. 326 c.p. Il caso trae origine da un provvedimento del Tribunale del Riesame di Firenze, annullato senza rinvio, che aveva ravvisato la responsabilità di S. I. quale privato destinatario di notizie riservate. Il Supremo Collegio, richiamando consolidate pronunce (Sez. U., n. 420/1981) ed evidenziando una linea giurisprudenziale ormai uniforme, fissa paletti precisi che interessano sia gli operatori del diritto sia gli enti pubblici, sempre più attenti alla tutela del patrimonio informativo.
L’art. 326 c.p. punisce il pubblico ufficiale che riveli segreti d’ufficio «fuori dei casi in cui la legge lo consenta». Quando a rispondere può essere anche il privato? La risposta si rintraccia nell’art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato): l’estraneo è punibile se concorre materialmente o moralmente nell’illecito. La sentenza in commento chiarisce che il mero vantaggio ottenuto dalla ricezione dell’informazione non integra di per sé alcun concorso. È necessario un quid pluris: l’esortazione o la pressione che spinga il pubblico ufficiale alla violazione.
In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, la sussistenza del concorso nel reato dell'extraneus postula che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto.
La Corte spiega dunque che il privato diviene correo solo quando svolge un ruolo attivo, di impulso o pressione, verso il pubblico ufficiale. Senza tale contributo morale (o materiale) manca il necessario nesso di causalità soggettiva richiesto dall'art. 110 c.p. Il principio tutela due beni: la riservatezza dell'azione amministrativa e la certezza del perimetro punitivo, evitando di criminalizzare condotte meramente passive.
La Cassazione invita i giudici di merito a ricercare elementi sintomatici di un comportamento attivo del privato. Alcuni indici fattuali possono essere:
Senza tali indicatori, la semplice conoscenza della notizia resta irrilevante ai fini penali, pur potendo configurare altre responsabilità (ad es. disciplinari o civilistiche).
La decisione si colloca nel solco di arresti conformi (Cass. 34928/2018; 47997/2015) e si distanzia da pronunce difformi (Cass. 15489/2004) che reputavano sufficiente la mera divulgazione a terzi. Il mutamento si fonda sull’esigenza di salvaguardare il principio di personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.) e sul richiamo ai valori convenzionali europei in tema di legalità (art. 7 CEDU). La Corte privilegia un’interpretazione restrittiva, in linea con la giurisprudenza di Strasburgo che impone tipicità e prevedibilità della norma incriminatrice.
La sentenza n. 11498/2025 fornisce un utile vademecum agli operatori: il privato che riceve informazioni riservate da un pubblico ufficiale non commette automaticamente reato. Occorre dimostrare un apporto causale – istigazione o induzione – che abbia determinato la violazione del segreto. Per la difesa, ciò apre spazi d’indagine sulle effettive modalità di acquisizione della notizia. Per le pubbliche amministrazioni, il pronunciamento ricorda l’importanza di protocolli interni volti a tracciare ogni richiesta di dati, così da prevenire derive illecite. In definitiva, il principio affermato bilancia l’esigenza repressiva con la tutela dei diritti fondamentali, delineando confini chiari alla responsabilità penale dell’extraneus.