La pronuncia in commento, resa dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione il 28 marzo 2025 (dep. 22 aprile 2025), affronta un tema cruciale per la prassi difensiva: il rapporto tra la sospensione dell’esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p. e la successiva (eventuale) sospensione prevista dall’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199. Il caso nasce dal ricorso di B. S., cui il Tribunale di sorveglianza aveva negato una misura alternativa, dopo che l’esecuzione era già stata sospesa dal P.M. ai sensi del citato art. 656. La Corte d’Appello di Milano aveva rigettato l’istanza e la Suprema Corte conferma: non è possibile ottenere una “seconda chance” di sospensione automatica.
L’art. 656 c.p.p. consente al Pubblico Ministero di sospendere l’ordine di esecuzione per pene detentive brevi, in attesa che il condannato chieda una misura alternativa (affidamento in prova, detenzione domiciliare ordinaria, semilibertà). La legge 199/2010, varata per fronteggiare il sovraffollamento carcerario, introduce invece la detenzione domiciliare “allargata” per condanne fino a 18 mesi, prevedendo la sospensione automatica dell’ordine di carcerazione se ricorrono determinati requisiti oggettivi e soggettivi.
L’intento del legislatore è diverso: mentre l’art. 656 c.p.p. tutela il diritto del condannato a richiedere misure alternative, la legge 199/2010 punta a ridurre la popolazione carceraria con una misura di carattere emergenziale. La sentenza n. 15683/2025 si colloca esattamente nell’intersezione tra questi istituti.
Il condannato che, dopo aver beneficiato della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., si sia visto respingere dal tribunale di sorveglianza la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, non può usufruire di una ulteriore sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199.
La massima, di per sé chiara, esclude la stratificazione delle due sospensioni: una volta esaurita la “finestra” dell’art. 656 – culminata con il rigetto da parte della sorveglianza – il condannato deve dare immediata esecuzione alla pena. Diversamente, si creerebbe un vuoto coercitivo incompatibile con il principio di certezza della pena (art. 27 Cost.).
Il Collegio richiama i precedenti n. 25039/2012 e n. 47859/2012, nonché decisioni del 2019 e 2020 che avevano già tracciato la stessa linea, sottolineando come:
La Corte rimarca inoltre che la legge 199/2010 attribuisce al magistrato di sorveglianza la verifica in fase esecutiva, ma non interviene sul giudicato negativo già formatosi sull’istanza alternativa. Per questo, chi ha esaurito – senza successo – il percorso dell’art. 656 vede preclusa ogni ulteriore sospensione automatica.
Alla luce di questa sentenza, il difensore dovrà:
Con la sentenza n. 15683/2025 la Cassazione consolida un orientamento rigoroso in materia di esecuzione penale: non è ammissibile una seconda sospensione dell’ordine di carcerazione dopo il fallimento dell’iter ex art. 656 c.p.p. Il messaggio è chiaro: la strategia difensiva deve puntare su una tempestiva e ben argomentata richiesta di misure alternative, poiché le “doppie sospensioni” non trovano cittadinanza nell’attuale sistema normativo.