La capacità processuale dell’imputato fra rito cartolare e trattazione orale: commento a Cass. pen. n. 13788/2025

Con la decisione del 8 aprile 2025 (dep.), la Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione ha offerto un punto fermo in materia di capacità dell’imputato di stare in giudizio, chiarendo che i parametri valutativi del giudice rimangono i medesimi sia nei procedimenti a trattazione orale sia in quelli c.d. “cartolari”. Di seguito analizziamo la massima, il ragionamento della Corte e le possibili implicazioni pratiche per la difesa tecnica.

Il cuore della pronuncia

In tema di capacità dell'imputato di stare in giudizio, l'accertamento del giudice non si atteggia in modo diverso a seconda del rito instaurato, se cioè implicante la trattazione orale o cartolare, posto che partecipare coscientemente al processo significa essere in grado di replicare adeguatamente e con consapevolezza alle accuse e predisporre un'autodifesa, intesa come possibilità di esercitare una serie di attività difensive riconosciute. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che nel giudizio cartolare l'imputato può presentare memorie difensive, suscettibili, all'evidenza, di incidere sulla formazione del convincimento del giudice).

La Corte, richiamando l’art. 70 c.p.p. e la giurisprudenza costituzionale in tema di diritto di difesa, afferma con chiarezza che l’idoneità dell’imputato a «partecipare coscientemente» al processo va verificata con gli stessi criteri, indipendentemente dal fatto che l’udienza si svolga in aula o su atti. L’obiettivo è garantire che l’imputato possa comprendere le contestazioni, interloquire con il difensore e incidere sul convincimento del giudice.

Rito cartolare e garanzie difensive

Il procedimento “su atti” ha conosciuto un forte sviluppo con le recenti riforme orientate alla deflazione del carico giudiziario. Tuttavia, come ricorda la Cassazione, la natura scritta non esonera il giudice dal valutare la capacità processuale dell’imputato. Si tratta di un accertamento che:

  • prescinde dal mezzo di partecipazione (fisica o telematica);
  • richiede, se necessario, perizie o consulenze ai sensi dell’art. 70 c.p.p.;
  • comporta la sospensione del processo qualora emerga un’incapacità transitoria o permanente.

Il Collegio ha sottolineato, inoltre, che nel giudizio cartolare l’imputato è comunque abilitato a depositare memorie, istanze di prova e note di udienza, strumenti che ex lege devono essere esaminati dal giudice in camera di consiglio. Ne deriva che l’effettività del contraddittorio può essere salvaguardata, purché l’imputato sia messo in condizione di comprendere e decidere.

L’impatto pratico per gli operatori

Per il difensore, la sentenza impone di non abbassare la soglia di attenzione nei procedimenti cartolari, giacché la capacità processuale resta pregiudiziale. In caso di dubbio, è opportuno:

  • sollecitare il giudice a disporre accertamenti peritali;
  • richiedere la sospensione del processo ex art. 72 c.p.p.;
  • documentare le difficoltà cognitive o psichiche dell’assistito, anche attraverso certificazioni sanitarie.

Quanto al giudice, l’obbligo di motivare la propria decisione sulla capacità non può essere limitato a formule di stile, dovendo dare conto delle ragioni che supportano l’idoneità dell’imputato a difendersi.

Conclusioni

La Cassazione, con la pronuncia n. 13788/2025, ribadisce che il diritto di difesa «non cambia vestito» a seconda del rito. La capacità di stare in giudizio è un presupposto imprescindibile che permea ogni fase processuale, orale o scritta. Per avvocati e magistrati la lezione è duplice: presidiare con rigore le garanzie di partecipazione effettiva dell’imputato e valorizzare gli strumenti difensivi anche nei procedimenti cartolari. Solo così il processo penale potrà dirsi realmente equo e conforme ai parametri costituzionali ed europei.

Studio Legale Bianucci