Favoreggiamento della prostituzione e "quid pluris": la Cassazione n. 13825/2025 detta i confini per NCC e tassisti

Con la decisione depositata il 9 aprile 2025, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione torna sul tema del favoreggiamento della prostituzione, previsto dall’art. 3, comma 1, lett. 8, della legge n. 75/1958 (c.d. «Legge Merlin»). Il caso riguarda un noleggiatore con conducente che accompagnava abitualmente sex workers nei luoghi di meretricio, offrendo anche bevande e sigarette. La Corte ha confermato la condanna, precisando quale condotta di trasporto professionale travalichi l’ordinario contratto di prestazione d’opera, integrando il reato.

Il fatto e il percorso processuale

La Corte d’appello di Perugia aveva riconosciuto la responsabilità di un autista NCC per aver periodicamente trasportato un gruppo di donne – dietro corrispettivo fisso, individuale o collettivo – ai luoghi di esercizio della prostituzione, fornendo loro «generi di conforto». Il ricorso lamentava l’assenza di un concreto vantaggio procurato all’attività di meretricio. La Cassazione, richiamando precedenti (Cass. 12633/1999, 35718/2007, 28212/2016, 16689/2018), ha rigettato il ricorso, ribadendo che il mero trasporto, se connotato da continuità e da un apporto ulteriore rispetto al normale servizio, integra l’elemento materiale del reato.

Integra il delitto di favoreggiamento della prostituzione l'accompagnamento continuativo di prostitute sul luogo di svolgimento dell'attività di meretricio, pur se effettuato da soggetto professionalmente abilitato e dedito al trasporto, a condizione che il predetto offra un "quid pluris" rispetto all'ordinario rapporto contrattuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato a carico di un esercente l'attività di noleggio auto con conducente, che, dietro corrispettivo prefissato, differenziato in base alla tipologia, individuale o collettiva, del trasporto, riforniva altresì le donne trasportate di generi di conforto, quali bevande e sigarette).

Commento: La massima sottolinea due passaggi chiave: la continuità del servizio e l’esistenza di un quid pluris. Non è punito il singolo trasporto occasionale – tipico di taxi o NCC – ma l’attività sistematica che agevola l’organizzazione della prostituzione, arricchendola di servizi aggiuntivi. Il «quid pluris» funge da discrimine tra lecito esercizio di un’impresa di trasporto e condotta penalmente rilevante. Il giudice dovrà quindi valutare: durata del rapporto, frequenza dei viaggi, pianificazione degli orari secondo le esigenze del meretricio, eventuale fornitura di beni o sostegni logistici.

L’elemento oggettivo e soggettivo del reato

Ai sensi dell’art. 3 lett. 8 L. 75/1958, il favoreggiamento consiste in qualsiasi attività che agevoli, in maniera non marginale, l’esercizio della prostituzione altrui. La giurisprudenza richiede:

  • Apporto concreto: il trasporto abituale riduce tempi, costi e rischi delle sex workers, rendendo più proficua la loro attività.
  • Continuità dell’azione: pluralità di viaggi concordati, talora con orari notturni stabiliti.
  • Quid pluris: disponibilità di beni o altri servizi (ad esempio, alloggio, promozione, vigilanza).

Quanto al dolo, è sufficiente la consapevolezza dell’autista di contribuire al meretricio. Non occorre la prova di un pactum sceleris con la prostituta: basta la coscienza dell’aiuto prestato e l’accettazione del rischio.

Implicazioni pratiche per gli operatori del trasporto

La sentenza offre indicazioni preziose per chi svolge servizi di taxi o NCC:

  • Mantenere la occasionalità delle corse, evitando forme di convenzione stabile con soggetti dediti al meretricio.
  • Non fornire servizi accessori che manifestino sostegno logistico all’attività illecita.
  • Documentare i viaggi secondo la disciplina amministrativa (registro corse, foglio di servizio) per dimostrare la casualità del trasporto.

Rileva, inoltre, il possibile concorso con il reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere) quando l’organizzazione di trasporto si inserisca in un sistema più ampio di sfruttamento.

Conclusioni

La Cassazione n. 13825/2025 ribadisce una linea interpretativa rigorosa: il professionista del trasporto che si ponga stabilmente al servizio della prostituzione altrui, aggiungendo prestazioni ulteriori, supera la soglia del lecito. La nozione di quid pluris diventa perciò criterio-guida per distinguere l’attività imprenditoriale legittima dalla fattispecie criminosa, con ricadute rilevanti in termini di responsabilità penale e di possibili misure accessorie (confisca del veicolo, chiusura dell’autorimessa). Gli operatori del settore sono chiamati ad adottare policy interne e formazione del personale per prevenire condotte a rischio, nel rispetto della legalità e della propria reputazione professionale.

Studio Legale Bianucci