Per valutare l'autoriciclaggio occorre ricostruire la provenienza del denaro e il reato che l'ha generato. Nella sentenza n. 25824 del 2024, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato perché, nel caso concreto, i reati presupposti erano stati puntualmente individuati. La decisione affronta anche l'integrazione dell'imputazione e il peso della collaborazione nel trattamento sanzionatorio, senza introdurre automatismi favorevoli o sfavorevoli alla difesa.
L'imputato era stato condannato per associazione per delinquere e autoriciclaggio. La Corte d'appello di Milano aveva parzialmente riformato la decisione, riducendo la pena. Nel ricorso si contestava, tra l'altro, che mancasse una sentenza definitiva sui reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti indicati dalla difesa come presupposto dell'autoriciclaggio.
La Cassazione ha rilevato che la contestazione riguardava anzitutto proventi di specifiche appropriazioni indebite. Il capo d'imputazione descriveva la costituzione e gestione di numerosi soggetti giuridici destinati a ricevere il denaro proveniente dalle condotte degli amministratori delle società coinvolte. Anche le operazioni di falsa fatturazione risultavano individuate in un separato procedimento, pur non ancora definito.
La Corte ha richiamato diversi orientamenti sulla prova del reato presupposto, senza risolverne il confronto in astratto: ha ritenuto che nel caso esaminato fosse soddisfatto anche quello più rigoroso, che richiede almeno l'individuazione della tipologia del reato. Non ne deriva che sia sufficiente parlare genericamente di denaro di origine sospetta.
Un'altra censura riguardava l'aggiunta di operazioni ai capi d'imputazione dopo la richiesta di rinvio a giudizio, senza un nuovo avviso di conclusione delle indagini. La Corte ha definito non rituale la scelta procedurale, ma ha escluso nel caso concreto un effettivo pregiudizio alle possibilità difensive.
L'integrazione era stata notificata all'imputato ed era stata stimolata dalle sue stesse dichiarazioni collaborative. Si trattava, secondo la ricostruzione accolta, di dettagli esplicativi di un'accusa già formulata nei suoi elementi essenziali. L'imputato aveva inoltre scelto il giudizio abbreviato conoscendo i fatti contestati.
La motivazione distingue quindi la specificazione dell'addebito dalla modifica dei suoi elementi essenziali, capace di creare incertezza e compromettere la difesa. La scelta del rito abbreviato è valutata in quel contesto: non viene presentata come un'accettazione della propria colpevolezza né come una rinuncia generale a contestare qualsiasi difetto dell'accusa.
La difesa sosteneva inoltre che le operazioni di autoriciclaggio fossero anteriori, o al più contemporanee, alla consumazione del reato tributario, richiamando la regola sull'emissione di più fatture nello stesso periodo d'imposta. La Corte ha anzitutto osservato che i proventi contestati derivavano dalle appropriazioni indebite.
Ha poi spiegato che l'unificazione delle plurime emissioni prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 74 del 2000 non elimina il carattere illecito dei singoli episodi. La regola di cumulo non poteva quindi essere utilizzata, nel modo proposto dal ricorrente, per escludere la rilevanza delle successive operazioni sul denaro.
La Corte ha ritenuto adeguata anche la motivazione sulla recidiva e sul bilanciamento con l'attenuante della collaborazione. I giudici d'appello avevano considerato i precedenti e la progressione dell'attività criminale, spiegando perché la collaborazione non giustificasse un risultato più favorevole dell'equivalenza già riconosciuta.
L'esito è stato l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende. La pronuncia conferma così la necessità di leggere insieme la descrizione delle operazioni, l'individuazione dei reati presupposti e le ragioni concretamente adottate dai giudici, evitando di ricavare regole assolute da un singolo passaggio della motivazione.
Fonte: Cassazione penale, sezione II, sentenza n. 25824 del 2024.