Nei procedimenti di separazione e divorzio, la determinazione dell'assegno di mantenimento è spesso fonte di accesi conflitti tra i genitori. Tuttavia, un aspetto fondamentale che non deve mai essere trascurato è la voce del figlio stesso. In qualità di avvocato familiarista a Milano, l'Avv. Marco Bianucci osserva quotidianamente come le esigenze espresse dai minori, quando dotati di capacità di discernimento, possano influenzare significativamente non solo l'affidamento, ma anche la quantificazione e la ripartizione delle risorse economiche familiari.
Il codice civile italiano riconosce esplicitamente il diritto del minore che abbia compiuto i dodici anni, e anche di età inferiore se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Sebbene si tenda a pensare all'ascolto del minore prevalentemente in relazione alla scelta del genitore collocatario, le dichiarazioni del figlio possono avere un impatto diretto sul quantum del mantenimento. Ad esempio, la volontà di frequentare un determinato istituto scolastico, di proseguire un'attività sportiva agonistica o di mantenere uno specifico tenore di vita sociale, se ritenuta conforme al suo interesse dal giudice, obbliga i genitori a strutturare un contributo economico adeguato a sostenere tali scelte.
L'articolo 337-octies del Codice Civile stabilisce le modalità dell'ascolto del minore. Il giudice non si limita a registrare le preferenze del ragazzo, ma ne valuta la genuinità per escludere condizionamenti esterni o conflitti di lealtà. Dal punto di vista economico, questo passaggio è cruciale. Se un minore esprime il desiderio, ad esempio, di trascorrere tempi paritetici con entrambi i genitori, ciò potrebbe comportare una modifica sostanziale dell'assegno di mantenimento, passando da un contributo fisso a un mantenimento diretto per capitoli di spesa. La giurisprudenza è ormai concorde nel ritenere che l'assetto economico debba essere funzionale al benessere psicofisico del minore, e nessuno conosce le esigenze attuali del figlio meglio del figlio stesso, purché la sua voce sia interpretata correttamente.
L'Avv. Marco Bianucci, avvocato esperto in diritto di famiglia a Milano, affronta queste delicate fasi processuali con una strategia che pone al centro la tutela del minore e l'equità economica tra le parti. L'obiettivo dello studio non è strumentalizzare la volontà del figlio per ottenere vantaggi economici, ma tradurre le sue legittime aspirazioni in un piano di mantenimento sostenibile e realistico. Quando si affronta l'ascolto del minore, lo Studio Legale Bianucci lavora per garantire che l'ambiente sia sereno e che le richieste economiche correlate alle esigenze del figlio siano ben documentate e argomentate.
La strategia difensiva adottata dall'Avv. Marco Bianucci mira a dimostrare come le richieste economiche siano strettamente connesse alla realizzazione della personalità del minore. Che si tratti di spese straordinarie per l'istruzione o di necessità quotidiane, l'intervento legale è volto a far sì che il giudice recepisca tali bisogni come prioritari. La profonda conoscenza delle dinamiche del Tribunale di Milano permette allo studio di anticipare le criticità legate all'audizione del minore, preparando il genitore a gestire questo momento con la massima consapevolezza e responsabilità genitoriale.
La legge fissa a 12 anni l'età in cui l'ascolto è obbligatorio, ma il giudice può disporlo anche prima se il bambino è capace di discernimento. Tuttavia, il minore non decide autonomamente l'importo del mantenimento né la collocazione; esprime una preferenza che il giudice valuterà se accogliere in base al preminente interesse del minore stesso.
Se la scelta della scuola privata risponde a un interesse formativo consolidato del ragazzo o a una continuità educativa, e se le condizioni patrimoniali dei genitori lo consentono, il giudice può porre tale spesa a carico dei genitori, influenzando così l'ammontare del mantenimento o la ripartizione delle spese straordinarie.
Il rifiuto del minore di frequentare un genitore è una questione complessa che richiede indagine sulle cause. Sebbene il diritto al mantenimento sia un diritto indisponibile del figlio e non possa essere cancellato come ritorsione, un rifiuto ostinato e ingiustificato potrebbe portare a una revisione delle modalità di affidamento e, di conseguenza, dell'assetto economico.
Sì, il figlio maggiorenne non economicamente indipendente ha diritto al mantenimento. In questo caso, la sua voce ha un peso ancora maggiore riguardo alle proprie scelte di vita, studio e formazione, e l'assegno può essere versato direttamente a lui se ne fa richiesta o se il giudice lo ritiene opportuno.
Gestire l'interazione tra la volontà di un figlio e le necessità economiche della famiglia richiede competenza e sensibilità. Se stai affrontando una separazione in cui l'ascolto del minore potrebbe ridefinire gli equilibri economici, affidati all'esperienza dell'Avv. Marco Bianucci. Riceviamo su appuntamento presso il nostro studio a Milano in Via Alberto da Giussano, 26, per analizzare il tuo caso con la massima professionalità.