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Prelievi dal conto del genitore defunto: come gli eredi recuperano le somme

Se un familiare con la delega o cointestatario ha prelevato dal conto del genitore, gli altri eredi possono chiedere la restituzione di ciò che non viene giustificato, anche per i prelievi fatti prima della morte.

In breve

Prima e dopo la morte
Anche i prelievi fatti quando il genitore era in vita possono tornare nell’eredità, se il familiare li ha fatti per sé senza una giustificazione.
Conto cointestato
Il familiare cointestatario non può tenere per sé più della sua metà; se il denaro era tutto del genitore, deve restituire tutto ciò che non giustifica.
Delega sul conto
Chi aveva la delega gestiva denaro del genitore e deve spiegare ogni prelievo con documenti, non con un semplice elenco di spese.
Da dove partire
Gli eredi possono chiedere alla banca i documenti degli ultimi dieci anni; prima della causa la legge richiede un tentativo di mediazione.

Quando un familiare che aveva la delega sul conto di un genitore, o ne era cointestatario, ha prelevato somme che alla morte non si ritrovano, gli altri eredi possono chiederne la restituzione all’eredità. Vale anche per i prelievi fatti mentre il genitore era in vita, se chi li ha fatti non dimostra a che cosa sono serviti: che il denaro era suo, che è stato speso per il genitore o che il genitore glielo ha donato.

La Corte di cassazione lo ha ribadito più volte tra il 2024 e il 2026. Quello che decide queste cause sono gli estratti conto: chi alimentava il conto, dove sono finiti i prelievi, quali spese sono documentate. Di seguito spieghiamo come si ragiona nei due casi più frequenti, il conto cointestato e la delega, e da dove conviene partire.

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Prelievi in vita e dopo la morte: che cosa cambia

Con la morte il patrimonio del genitore passa agli eredi, e l’erede può reclamare i beni che facevano parte dell’eredità in quel momento. Per questo chi ha prelevato sostiene spesso che il denaro uscito dal conto prima della morte «non è più eredità». La Cassazione ha chiarito che l’argomento vale solo per le somme di cui il genitore ha disposto lui stesso; se i prelievi li ha fatti il figlio cointestatario, usando i suoi poteri sul conto e senza un atto del genitore, nasce un credito alla restituzione che fa parte dell’eredità (Cass. civ., Sez. II, ord. 28 novembre 2025, n. 31126). In quel caso il figlio aveva ritirato poco prima della morte del padre oltre 570.000 euro da un conto alimentato solo dai redditi del padre, ed è stato condannato a riconferirli alla massa ereditaria.

Diverso è il caso in cui sia stato il genitore a prelevare e a regalare il denaro a un figlio: allora si tratta di una donazione, che non si restituisce ma si conta nella divisione e nel calcolo della legittima, come spieghiamo nella pagina sulla collazione delle donazioni ricevute in vita.

Dopo la morte, invece, il denaro sul conto appartiene già agli eredi. La delega si estingue con la morte del titolare (art. 1722 c.c.); restano validi verso gli eredi gli atti compiuti prima di sapere della morte (art. 1729 c.c.). Chi è chiamato all’eredità e preleva per sé, inoltre, può compiere un atto che vale come accettazione tacita (art. 476 c.c.), con le conseguenze che ne derivano anche sui debiti.

02

Conto cointestato: la metà non giustifica tutto

Con le firme disgiunte, verso la banca ciascun cointestatario può disporre dell’intero saldo (art. 1854 c.c.). Tra i cointestatari, però, vale un’altra regola: il saldo si divide in parti uguali, se non risulta diversamente (art. 1298 c.c.). La Cassazione ne trae una conseguenza precisa: nessun cointestatario può prendere per sé, senza il consenso dell’altro, più della propria metà, e la regola vale per tutta la durata del conto, non solo per il saldo finale. Il consenso del genitore non si presume dal solo fatto della cointestazione: deve provarlo chi ha prelevato (Cass. civ., Sez. II, ord. 2 giugno 2026, n. 17483). In quel caso un figlio aveva emesso assegni a proprio favore e trasferito somme sui propri conti per oltre 350.000 euro; la somma è stata considerata un bene ereditario da dividere con il fratello.

La metà è però solo una presunzione. Gli eredi possono dimostrare che il denaro era tutto del genitore, anche con indizi, purché gravi, precisi e concordanti: non basta provare chi ha materialmente fatto i versamenti, occorre dimostrare che le somme gli appartenevano. Nelle decisioni più recenti hanno pesato la provenienza dei versamenti (pensione, canoni di locazione, rendimenti di titoli intestati al solo genitore), l’assenza di versamenti del figlio, che aveva un conto proprio, e il confronto tra le condizioni economiche dei due cointestatari (Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2026, n. 5009; ord. n. 31126/2025).

Se la presunzione viene superata, l’intero saldo entra nell’eredità, e tutto ciò che il cointestatario ha preso per sé senza giustificazione va restituito. Se non viene superata, il cointestatario conserva la sua metà e risponde di quanto ha prelevato oltre quella metà.

03

Delega sul conto: chi l’ha usata deve rendere il conto

La delega a operare non rende il delegato titolare del conto: il denaro resta del genitore, e il delegato lo gestisce per lui. Chi gestisce affari altrui per incarico deve rendere il conto del suo operato e rimettere quanto ha ricevuto (art. 1713 c.c.). Nella causa di divisione tra coeredi, dove la legge prevede che i condividenti si rendano i conti (art. 723 c.c.), il giudice può ordinare al figlio delegato di presentare il rendiconto della gestione.

È ciò che è accaduto nel caso deciso da Cass. civ., Sez. II, 24 ottobre 2024, n. 27591. In poco più di nove mesi prima della morte del padre il saldo del conto era sceso da circa 125.000 a circa 2.000 euro; la figlia delegata è stata condannata a restituire alla massa oltre 131.000 euro di prelievi non adeguatamente giustificati. Un elenco di pagamenti con data, importo e causale non è bastato: mancavano gli elementi per verificare come l’incarico fosse stato svolto.

04

Spese per il genitore, regali o appropriazione: che cosa si deve provare

Una volta dimostrati i prelievi, è in larga parte chi li ha fatti a dover spiegare perché erano legittimi. Le giustificazioni che reggono, se documentate, sono di regola tre:

  • spese per il genitore: assistenza domiciliare, retta della residenza, cure, farmaci, spese della casa, con ricevute, contratti e bonifici che collegano le uscite ai suoi bisogni;
  • denaro proprio: nel conto cointestato, versamenti fatti con redditi o risparmi del figlio, che riducono la quota del genitore;
  • una donazione: il genitore ha voluto arricchire il figlio, e lo spirito di liberalità va provato, non si deduce dalla cointestazione. Nella decisione del marzo 2026 la tesi della donazione, sollevata per la prima volta in appello, è stata respinta anche perché mancava questa prova (ord. n. 5009/2026).

Quando la donazione è provata, la somma non torna nel conto ma entra nei conteggi della divisione e della quota di legittima. Per chi ha prelevato conta anche il tempo: le difese vanno sollevate fin dal primo grado, perché in appello non si possono introdurre temi nuovi.

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Un esempio

Pensiamo a una madre vedova con due figli, morta senza testamento. Negli ultimi anni viveva con il figlio minore, cointestatario a firme disgiunte del suo conto, alimentato solo dalla pensione e dall’affitto di un appartamento di sua proprietà. Alla morte sul conto restano 6.000 euro; dagli estratti risultano, oltre alle spese correnti, 150.000 euro di bonifici verso un conto personale del figlio.

Se i versamenti provengono tutti dalla madre, la presunzione della metà è superata e i 150.000 euro, se il figlio non li giustifica, rientrano nell’eredità. La massa liquida da dividere sale a 156.000 euro: 78.000 per ciascun figlio. Il figlio che ha prelevato tiene già 150.000 euro e deve quindi versarne 72.000 al fratello. Se dimostra con fatture e bonifici che 40.000 euro sono serviti a pagare l’assistenza della madre, la somma da restituire scende e il conteggio si rifà su 116.000 euro.

Se invece sul conto confluiva anche lo stipendio del figlio, la presunzione può reggere: la metà del saldo è sua, e la discussione si sposta su quanto ha prelevato oltre la sua parte.

06

Che cosa fare: documenti, mediazione e causa

  1. Chiedere alla banca la documentazione. Chi succede al cliente ha diritto di ottenere, a proprie spese ed entro novanta giorni, copia della documentazione delle singole operazioni degli ultimi dieci anni (art. 119, comma 4, D.Lgs. 385/1993). Servono gli estratti conto, il contratto di conto con il regime delle firme, la delega e le contabili dei bonifici e degli assegni. Oltre i dieci anni la banca non è tenuta a fornire copia: conviene muoversi presto.
  2. Non toccare il conto prima di aver deciso. Prelevare a propria volta può valere come accettazione dell’eredità e complicare la propria posizione.
  3. Ricostruire entrate e uscite. Da una parte pensione, affitti, cedole e vendite; dall’altra le spese del genitore, mese per mese, con le date di ricoveri o malattie. È il lavoro che, in causa, svolge il consulente tecnico.
  4. Chiedere per iscritto il rendiconto al familiare che ha operato sul conto, con l’elenco delle operazioni da spiegare.
  5. Tentare la mediazione. Per le controversie in materia di successioni ereditarie e di divisione è condizione per poter agire in giudizio (art. 5 D.Lgs. 28/2010).
  6. Agire in giudizio, di solito nella causa di divisione dell’eredità, con la domanda di rendiconto e di restituzione alla massa, e chiedendo al giudice di ordinare l’esibizione dei documenti bancari mancanti (art. 210 c.p.c.).

Nella nostra assistenza nelle successioni e nelle divisioni partiamo dagli estratti conto: prima di qualsiasi contestazione verifichiamo che cosa dicono i documenti, e diamo un preventivo scritto prima dell’incarico.

Norme e sentenze citate

Le fonti su cui si basa l’articolo, verificate sul testo ufficiale alla data indicata.

  1. Cass. civ., Sez. II, ord. 2 giugno 2026, n. 17483 (si apre in una nuova finestra) Il cointestatario non può prendere per sé, senza consenso, più della sua quota; il consenso non si presume e va provato da chi ha prelevato.
  2. Cass. civ., Sez. II, ord. 5 marzo 2026, n. 5009 (si apre in una nuova finestra) La presunzione di parti uguali si supera con indizi gravi, precisi e concordanti; la donazione richiede la prova dello spirito di liberalità.
  3. Cass. civ., Sez. II, ord. 28 novembre 2025, n. 31126 (si apre in una nuova finestra) I prelievi del cointestatario prima della morte, senza un atto del defunto, generano un credito di restituzione verso la massa.
  4. Cass. civ., Sez. II, 24 ottobre 2024, n. 27591 (si apre in una nuova finestra) Il figlio delegato sul conto del genitore può essere chiamato a rendere il conto nella divisione e a restituire i prelievi non giustificati.
  5. Codice civile, artt. 1298 e 1854 (si apre in una nuova finestra) Divisione in parti uguali tra creditori solidali, salvo prova diversa; conto intestato a più persone con firme disgiunte.
  6. Codice civile, artt. 1713, 1722 e 1729 (si apre in una nuova finestra) Obbligo di rendiconto del mandatario, estinzione del mandato per morte del mandante, atti compiuti prima di saperlo.
  7. D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), art. 119 (si apre in una nuova finestra) Diritto di chi succede al cliente di avere copia della documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni.
  8. D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 (si apre in una nuova finestra) Mediazione obbligatoria prima della causa in materia di successioni ereditarie e divisione.

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Domande frequenti

02 8295 4969

Il fratello cointestatario può prelevare tutto il saldo dopo la morte del genitore?

Può riuscire a farlo, ma non può tenere per sé più della sua parte. Verso la banca, se il conto è a firme disgiunte, ciascun cointestatario è considerato creditore dell’intero saldo (art. 1854 c.c.). Tra i cointestatari, però, il saldo si divide in parti uguali, salvo prova diversa (art. 1298 c.c.): la metà del genitore appartiene agli eredi, e anche di più se il denaro era tutto suo. Chi preleva oltre la propria parte deve restituire la differenza all’eredità, che poi si divide tra tutti gli eredi, lui compreso.

Se il genitore era d’accordo con i prelievi, il figlio deve restituire le somme?

No, se il consenso è provato: in quel caso i prelievi possono essere spese fatte per il genitore oppure una donazione. Il consenso, però, non si presume dalla sola cointestazione del conto, e deve dimostrarlo chi ha prelevato (Cass. n. 17483/2026). Se il genitore ha voluto regalare il denaro, la somma non si restituisce ma entra nei conteggi della divisione e della quota di legittima: i figli devono conferire nella divisione le donazioni ricevute, salvo dispensa.

Si può denunciare il familiare che ha prelevato dal conto?

Dipende da chi ha subito il danno e da chi ha prelevato. Per i delitti contro il patrimonio commessi senza violenza, come l’appropriazione indebita, non è punibile chi li ha commessi a danno di un genitore, di un figlio o del coniuge non separato (art. 649 c.p.); se il danneggiato è un fratello o una sorella non convivente, si procede solo a querela. Chi non è un familiare, come un assistente o un conoscente, non beneficia di questa regola. Per recuperare il denaro, in ogni caso, la strada è quella civile della restituzione all’eredità.

Fino a quando si possono chiedere alla banca gli estratti conto del defunto?

Per le operazioni degli ultimi dieci anni. Chi succede al cliente, come l’erede, ha diritto di ottenere copia della documentazione delle singole operazioni compiute in quel periodo, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni (art. 119, comma 4, D.Lgs. 385/1993). La banca può addebitare solo i costi di produzione. Oltre i dieci anni questa norma non aiuta: se i prelievi contestati sono lontani nel tempo, conviene chiedere subito tutta la documentazione disponibile.

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