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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

L’accertamento tecnico irripetibile è un momento delicato delle indagini penali: un esame su un corpo, un oggetto, un luogo, una sostanza o un dato può modificarne lo stato e rendere impossibile ripetere davvero l’operazione in seguito. Per questo, se ricevi un avviso ai sensi dell’art. 360 del codice di procedura penale, non è sufficiente pensare che si tratti di un appuntamento tecnico riservato agli esperti.

La posta in gioco è difensiva. Puoi chiederti chi possa partecipare, se sia possibile nominare un consulente tecnico di parte, che cosa significhi fare osservazioni e se l’accertamento possa essere rinviato davanti a un giudice. Ti spiego quali garanzie prevede la legge, quali scelte distinguere e perché il dato scientifico, anche quando appare molto persuasivo, deve poter essere compreso e discusso nel procedimento.

Quando un accertamento diventa irripetibile

Non ogni esame tecnico è irripetibile. L’art. 360 c.p.p. riguarda gli accertamenti disposti dal pubblico ministero su persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione. Il punto non è il nome dell’esame, né il fatto che sia complesso: conta il rischio concreto che, dopo le operazioni, la fonte di prova cambi, si consumi o non possa più essere analizzata nelle stesse condizioni. Occorre anche distinguere l’accertamento, che implica valutazioni tecnico-scientifiche, dai semplici rilievi materiali, come fotografie o misurazioni: il fatto che un luogo cambi non assoggetta automaticamente ogni raccolta di dati all’articolo 360.

Un’autopsia, l’analisi di una sostanza che viene consumata dal test, l’estrazione di tracce biologiche o un rilievo su un luogo destinato a essere alterato possono porre questo problema. Al contrario, un’attività che può essere ripetuta conservando intatto l’oggetto o replicando il metodo non diventa irripetibile soltanto perché richiede strumenti sofisticati.

L’irripetibilità riguarda lo stato della fonte. La prova scientifica non coincide quindi con l’accertamento irripetibile. Un’analisi del DNA, un esame informatico o una valutazione tossicologica possono essere tecnicamente affidabili oppure contestabili; prima ancora, bisogna capire se il campione, il dispositivo o il dato originario restano disponibili per controlli successivi.

Il pubblico ministero può nominare propri consulenti per compiere accertamenti tecnici nell’ambito delle indagini. Quando però ricorrono i presupposti dell’art. 360, la legge impone garanzie di partecipazione proprio perché la difesa rischia di non poter recuperare in seguito la condizione originaria dell’oggetto esaminato. Il testo dell’articolo, comprensivo della possibilità di partecipazione a distanza autorizzata dal pubblico ministero, è riportato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022.

L’avviso e il diritto di nominare un consulente tecnico

L’avviso deve indicare giorno, ora e luogo. L’art. 360 c.p.p. prevede che il pubblico ministero avvisi senza ritardo la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e i rispettivi difensori del conferimento dell’incarico, informandoli della facoltà di nominare consulenti tecnici. L’avviso serve a rendere effettiva una scelta: intervenire con una competenza tecnica propria nell’atto che può fissare dati non più riproducibili.

Il consulente tecnico di parte non sostituisce il difensore e non decide il procedimento. È un professionista scelto dalla parte per seguire il metodo impiegato, comprendere il quesito affidato dal pubblico ministero, controllare le operazioni e formulare rilievi tecnici. La sua funzione non consiste nel contraddire automaticamente il consulente dell’accusa, ma nel verificare se i dati raccolti e il percorso che porta alle conclusioni siano controllabili.

Partecipare non significa condividere il risultato

La presenza consente un contraddittorio tecnico. Difensori e consulenti eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, partecipare agli accertamenti, formulare osservazioni e riserve. Un’osservazione può riguardare, per esempio, il metodo di prelievo, la conservazione di un reperto, la documentazione delle operazioni, l’ordine degli esami o i limiti di una conclusione.

Non esiste però un diritto a imporre al consulente del pubblico ministero la tesi della difesa. Ciò che conta è che un rilievo pertinente sia formulato nel momento utile e che l’attività sia documentata in modo da permettere al giudice di comprenderne lo svolgimento. Una conclusione scientifica non diventa incontestabile solo perché è contenuta in una relazione tecnica: il giudice ne valuta il contenuto insieme agli altri elementi acquisiti.

La persona offesa può nominare a sua volta un consulente tecnico e partecipare con il proprio difensore. Questa possibilità è distinta dalle facoltà dell’indagato: le posizioni processuali non sono sovrapponibili e, in particolare, la riserva di promuovere incidente probatorio prevista dall’art. 360 è attribuita alla persona sottoposta alle indagini.

La riserva di incidente probatorio: che cosa cambia

L’incidente probatorio porta l’accertamento davanti al giudice. È un procedimento che consente di formare anticipatamente una prova quando attendere il dibattimento la esporrebbe a perdita o alterazione. Nell’ambito dell’art. 360 c.p.p., la persona sottoposta alle indagini può dichiarare, prima del conferimento dell’incarico, di riservarsi di chiedere l’incidente probatorio.

La riserva non è una formula per bloccare ogni attività tecnica. Dopo la riserva, il pubblico ministero non procede all’accertamento, salvo che il rinvio renda l’atto inutilmente eseguibile: in altre parole, salvo che attendere faccia perdere proprio l’utilità dell’esame. La ragione è concreta: non ha senso sospendere un’operazione se, nel frattempo, il reperto si degrada o il luogo viene inevitabilmente trasformato.

La riserva comporta un termine preciso. Se la richiesta di incidente probatorio non viene presentata entro dieci giorni dalla formulazione della riserva, quest’ultima perde efficacia e non può essere formulata di nuovo. La disciplina del termine e della conseguenza processuale deriva dalla modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, consultabile nel testo pubblicato su Normattiva.

Occorre quindi distinguere due piani. La riserva manifesta la scelta di chiedere che l’accertamento si svolga nel contraddittorio davanti al giudice; la richiesta di incidente probatorio è l’atto successivo che deve essere depositato nei dieci giorni. Confondere i due passaggi può far perdere l’effetto sospensivo della riserva.

Se il pubblico ministero procede nonostante la riserva

La legge collega una conseguenza all’uso dell’atto in dibattimento. Se il pubblico ministero procede malgrado una riserva espressa ed efficace, pur non essendovi il pericolo che l’accertamento differito diventi inutilmente eseguibile, i risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento. Non basta dunque affermare, in modo generico, di non condividere l’atto: occorre verificare se la riserva è stata formulata prima dell’incarico, se la richiesta è seguita entro dieci giorni e se esisteva davvero un’esigenza di non differire.

Questa regola non autorizza a presumere che ogni irregolarità elimini automaticamente ogni dato tecnico dal procedimento. Le conseguenze dipendono dalla violazione concreta. L’assenza di avviso, i destinatari dell’avviso, il momento in cui emerge un indagato, la natura effettivamente irripetibile dell’accertamento e il contenuto della documentazione sono questioni diverse, che non vanno confuse con il merito dell’analisi scientifica.

È altrettanto importante non scambiare l’accertamento tecnico del pubblico ministero con una perizia disposta dal giudice. La perizia è un mezzo di prova ordinato dall’autorità giudiziaria nel processo; l’accertamento ex art. 360 nasce invece durante le indagini, ma può assumere rilievo probatorio proprio perché l’oggetto esaminato non può essere riportato alla condizione iniziale.

Prova scientifica: domande utili oltre l’etichetta tecnica

Il metodo conta quanto la conclusione. Un risultato tecnico può essere rilevante soltanto se è possibile ricostruire quali materiali siano stati esaminati, come siano stati acquisiti, quali strumenti o protocolli siano stati usati e quali passaggi collegano i dati alla conclusione. Dire che un esame è “scientifico” non risponde da solo a queste domande.

Per esempio, in una verifica su materiale biologico può rilevare la distinzione tra prelievo, conservazione, analisi di laboratorio e interpretazione del risultato. In un accertamento informatico, può assumere rilievo la preservazione del dispositivo o della copia dei dati, oltre alla procedura di estrazione. In un rilievo su un luogo, possono essere decisive le condizioni in cui fotografie, misure e tracce sono state raccolte.

Il quesito tecnico delimita l’indagine. Bisogna distinguere ciò che l’esame può dimostrare da ciò che richiede ulteriori valutazioni. Un consulente può accertare una compatibilità, una concentrazione, una cronologia tecnica o l’esistenza di una traccia; l’attribuzione della responsabilità penale richiede invece una valutazione complessiva del giudice, nel confronto con le altre prove e con le spiegazioni alternative plausibili.

Se la difesa svolge un proprio accertamento tecnico non ripetibile durante le investigazioni difensive, non può agire in segreto: l’art. 391-decies, comma 3, c.p.p. impone al difensore di avvisare senza ritardo il pubblico ministero, affinché possa esercitare le facoltà compatibili previste dall’art. 360. Il relativo riferimento normativo è disponibile nel testo della legge sulle investigazioni difensive.

Scelte immediate e errori da evitare

Il primo passaggio è capire quale atto è stato fissato. L’avviso, il decreto di nomina e l’indicazione delle operazioni consentono di distinguere un normale approfondimento investigativo da un accertamento che può modificare definitivamente la fonte di prova. Questa distinzione guida la scelta sulla nomina del consulente e sull’eventuale riserva di incidente probatorio.

La nomina di un consulente non equivale a una dichiarazione di colpevolezza né a un attacco alla persona offesa. Serve a partecipare consapevolmente all’atto e a dare al difensore elementi tecnici comprensibili. Al tempo stesso, non è utile nominare un esperto senza un quesito concreto: occorre individuare se il problema riguarda il campione, il metodo, la documentazione, l’interpretazione dei risultati o l’opportunità dell’incidente probatorio.

Un errore frequente è attendere la relazione conclusiva per porre ogni domanda. Alcune questioni possono essere affrontate solo durante le operazioni, quando il reperto è ancora disponibile e l’attività può essere documentata. L’errore opposto è trattare come irripetibile qualsiasi verifica tecnica: la difesa deve usare le garanzie previste dalla legge per il loro scopo, senza attribuire all’atto una natura che non ha.

Per orientarsi, conserva l’avviso ricevuto, gli eventuali allegati, la data fissata e le indicazioni sul reperto o sul luogo interessato. La cronologia è essenziale, soprattutto se si valuta una riserva di incidente probatorio, perché il termine di dieci giorni decorre dalla sua formulazione e non da un momento scelto successivamente.

Domande frequenti

Posso nominare un consulente tecnico di parte anche se sono persona offesa?

Sì, se ricevi l’avviso ex art. 360 c.p.p. La persona offesa e il suo difensore possono nominare un consulente tecnico per assistere e partecipare alle operazioni. Questa facoltà serve a seguire l’accertamento e formulare osservazioni tecniche; non attribuisce però automaticamente le stesse prerogative che la legge riserva alla persona sottoposta alle indagini.

La riserva di incidente probatorio blocca sempre l’accertamento?

No. La riserva presentata prima del conferimento dell’incarico comporta, in linea generale, che il pubblico ministero non proceda. Può però disporre ugualmente l’accertamento se il differimento lo renderebbe non più utilmente eseguibile. Inoltre la riserva perde efficacia se la richiesta di incidente probatorio non viene proposta entro dieci giorni.

Posso contestare una consulenza tecnica solo dopo avere letto la relazione?

Puoi contestarne le conclusioni anche dopo, ma alcune verifiche arrivano tardi. Se il reperto viene consumato, il luogo cambia o il dato originario è alterato, non sempre sarà possibile ripetere l’operazione. Per questo la partecipazione all’accertamento può essere decisiva quando il contrasto riguarda acquisizione, conservazione o metodo, non soltanto l’interpretazione finale.

La partecipazione a distanza è un diritto automatico?

No, richiede l’autorizzazione del pubblico ministero. L’art. 360, comma 3-bis, c.p.p. consente al pubblico ministero di autorizzare la partecipazione a distanza della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, dei difensori e dei consulenti nominati che ne facciano richiesta. La possibilità non elimina l’esigenza di verificare se il collegamento permetta una partecipazione effettiva.

Un accertamento tecnico irripetibile prova da solo la responsabilità penale?

No. L’accertamento può fornire un dato molto importante, ma il giudice valuta il suo contenuto, il metodo, i limiti dell’analisi e il rapporto con tutte le altre prove. Una compatibilità tecnica, una traccia o una ricostruzione non sostituiscono automaticamente la valutazione complessiva richiesta per decidere sulla responsabilità.

Riferimenti normativi essenziali

Per approfondire il quadro normativo, puoi consultare il testo dell’art. 360 c.p.p. riportato nella Gazzetta Ufficiale, la legge n. 103 del 2017 sulla riserva e sul termine di dieci giorni e la disciplina dell’art. 391-decies c.p.p. per gli accertamenti difensivi non ripetibili. Se hai ricevuto un avviso e devi comprendere quali facoltà siano concretamente attivabili, puoi contattarmi.