Protezione Internazionale e Trattenimento: La Cassazione chiarisce i termini con la Sentenza n. 16529/2025

Il diritto dell'immigrazione e la protezione internazionale sono ambiti in continua evoluzione, con le pronunce della Corte di Cassazione che svolgono un ruolo cruciale nel definire l'applicazione delle norme. La Sentenza n. 16529 del 2 maggio 2025 si inserisce in questo contesto, affrontando una questione di primaria importanza per i cittadini stranieri sottoposti a trattenimento amministrativo: le modalità e i tempi per l'effettivo esercizio del diritto di richiedere protezione internazionale.

Il Contesto Normativo e la Questione Chiave

Il trattenimento amministrativo è una misura coercitiva per gli stranieri in attesa di espulsione o respingimento, disciplinata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione). Recenti modifiche, introdotte dal D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con Legge 9 dicembre 2024, n. 187, hanno ridefinito il quadro processuale. La questione chiave esaminata dalla Cassazione riguarda il momento in cui la volontà di chiedere protezione internazionale, spesso manifestata durante l'udienza di convalida del trattenimento davanti al Giudice di Pace, assume valore legale.

La Massima della Cassazione e le sue Implicazioni

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16529/2025, ha stabilito un principio fondamentale per la tutela dei diritti dei richiedenti asilo. La massima della sentenza recita:

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale espressa durante l'udienza di convalida fissata davanti al giudice di pace ex art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dal soggetto che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento equivale a presentazione della domanda, e da tale momento decorrono i termini previsti dall'art. 14, comma 5, del citato d.lgs. n. 286 del 1998, come richiamato dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 2015, n. 142, per l'iscrizione e la decisione della stessa.

In termini semplici, la Cassazione ha chiarito che la semplice espressione della volontà di chiedere asilo durante l'udienza di convalida davanti al Giudice di Pace è sufficiente per attivare il processo. Da quel momento, infatti, decorrono i termini legali per l'iscrizione e la decisione della domanda, come previsto dagli artt. 14, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 e 6, comma 5, D.Lgs. n. 142/2015. Questo orientamento, che ha trovato applicazione nel caso dell'imputato Z. P.M. P. F., è cruciale per garantire che il diritto alla protezione internazionale non sia ostacolato da mere formalità procedurali, specialmente in un contesto di privazione della libertà personale, in linea con l'articolo 13 della Costituzione e l'articolo 5, comma 1, della CEDU.

Conclusioni: Un Diritto Fondamentale Rafforzato

La Sentenza n. 16529/2025 della Corte di Cassazione rappresenta un significativo rafforzamento della tutela dei diritti dei cittadini stranieri sottoposti a trattenimento. Equiparando la manifestazione di volontà a una formale presentazione della domanda di protezione internazionale, la Corte ha garantito un accesso più efficace al diritto di asilo. Questo approccio bilancia le esigenze di controllo migratorio con l'irrinunciabile rispetto dei diritti umani e delle garanzie procedurali, assicurando che la libertà personale e il diritto di chiedere protezione siano pienamente tutelati.

  • Accesso Immediato: La volontà espressa verbalmente è sufficiente.
  • Certezza dei Termini: Avvio immediato dei termini procedurali.
  • Tutela Effettiva: Allineamento con Costituzione e norme europee.
Studio Legale Bianucci