I Limiti del Ricorso del Pubblico Ministero in Cassazione: Analisi della Sentenza n. 18986/2025 sulla Doppia Conforme di Proscioglimento

Nel complesso panorama del diritto processuale penale italiano, il ruolo della Corte di Cassazione è fondamentale per garantire l'uniformità interpretativa e la corretta applicazione delle norme. Una recente pronuncia, la Sentenza n. 18986 del 2025, emessa dalla Sesta Sezione Penale, offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso del Pubblico Ministero (P.M.) in presenza di una "doppia conforme" di proscioglimento. Questa decisione merita un'attenta analisi per comprenderne le implicazioni pratiche e la portata nel sistema delle impugnazioni.

La "Doppia Conforme" di Proscioglimento: Un Concetto Chiave

Il principio della "doppia conforme" si verifica quando due gradi di giudizio, solitamente il primo e l'appello, giungono alla medesima conclusione, nel nostro caso, un proscioglimento dell'imputato. Questo scenario limita le possibilità di ricorso in Cassazione, specialmente per quanto riguarda la valutazione del fatto. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità, il cui compito principale è verificare la corretta applicazione della legge e l'assenza di vizi logici o giuridici nella motivazione delle sentenze di merito. La sentenza che analizziamo affronta proprio questa delicata interazione tra la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica del reato.

Il Cuore della Questione: La Massima della Cassazione

La pronuncia della Corte di Cassazione, con la sua autorevolezza, stabilisce un principio fondamentale che delimita l'ammissibilità del ricorso del P.M. in situazioni specifiche. Ecco la massima che riassume il fulcro della decisione:

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, in presenza di una "doppia conforme" di proscioglimento, il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l'erronea qualificazione giuridica del reato sul rilievo che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che, in tal caso, la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Questa massima evidenzia un punto cruciale: sebbene il P.M. possa legittimamente ricorrere per censurare un'erronea qualificazione giuridica del fatto, tale ricorso diventa inammissibile se, dietro la pretesa erronea qualificazione, si cela in realtà una contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito. In altre parole, se per sostenere che il reato è stato qualificato male, il P.M. deve necessariamente argomentare che i fatti sono stati accertati in modo sbagliato, allora il suo ricorso si scontra con il divieto di riproporre in Cassazione una diversa lettura degli elementi di prova, soprattutto in presenza di una doppia conforme di proscioglimento.

Implicazioni Normative e Giurisprudenziali

La decisione si fonda su principi consolidati del codice di procedura penale. L'articolo 606 c.p.p. elenca i motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge e il vizio di motivazione. Tuttavia, l'articolo 608, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto per rafforzare il principio di ragionevole durata del processo e la funzione nomofilattica della Cassazione) limita ulteriormente i casi in cui il P.M. può ricorrere avverso sentenze di proscioglimento, escludendo, in presenza di doppia conforme, le censure che si risolvono in una diversa valutazione del fatto.

La sentenza n. 18986/2025, relatore Dott. P. Di Geronimo, si inserisce in un solco giurisprudenziale già tracciato, come testimoniato dal richiamo alla precedente sentenza n. 47575 del 2016 (Rv. 268404-01). Ciò rafforza l'orientamento secondo cui il sindacato della Cassazione sulla motivazione, pur esteso a verificarne la logicità e la completezza, non può spingersi fino a un riesame del merito della quaestio facti. La qualificazione giuridica, pur essendo una questione di diritto, è strettamente connessa alla base fattuale accertata. Se il P.M. contesta la qualificazione giuridica solo perché non concorda con la ricostruzione dei fatti, allora la sua doglianza non è di diritto, ma di fatto, e come tale inammissibile in questo specifico contesto.

Per i professionisti del diritto, ciò significa:

  • Per il P.M.: Una maggiore attenzione nella formulazione dei motivi di ricorso, che devono essere strettamente ancorati a violazioni di legge e non mascherare contestazioni di merito sulla ricostruzione fattuale.
  • Per la Difesa: La possibilità di invocare la "doppia conforme" come baluardo contro ricorsi del P.M. che tentino di rimettere in discussione l'accertamento dei fatti già consolidato.
  • Per i Giudici di Merito: L'importanza di una motivazione solida e coerente nella ricostruzione del fatto, che possa resistere a eventuali censure di legittimità.

Conclusioni

La Sentenza n. 18986/2025 della Corte di Cassazione Penale rappresenta un importante tassello nel mosaico del diritto processuale, riaffermando il principio della "doppia conforme" di proscioglimento e i limiti del sindacato di legittimità. Essa chiarisce che il ricorso del P.M., pur potendo vertere sull'erronea qualificazione giuridica, non può surrettiziamente trasformarsi in una contestazione della ricostruzione fattuale, soprattutto quando tale ricostruzione è stata confermata in due gradi di giudizio. Questa pronuncia contribuisce a rafforzare la certezza del diritto e a delineare con maggiore precisione i confini tra l'accertamento del fatto, prerogativa dei giudici di merito, e il controllo di legittimità, compito esclusivo della Suprema Corte. Una corretta comprensione di questi principi è essenziale per tutti gli operatori del diritto.

Studio Legale Bianucci