La ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge si pone quando una persona divorziata muore dopo aver contratto un nuovo matrimonio. Per chi resta, il dubbio è concreto: l’ex coniuge può chiedere una parte della pensione? Il coniuge superstite perde automaticamente una quota? E gli anni trascorsi nei due matrimoni determinano davvero il risultato?
La risposta non dipende da un calcolo soltanto aritmetico. La legge richiede che l’ex coniuge abbia precisi requisiti e affida al tribunale la determinazione della quota. Voglio chiarire quali condizioni distinguono una domanda fondata da una che non può essere accolta, quali elementi incidono sul riparto e perché situazioni apparentemente simili possono portare a valutazioni diverse.
La ripartizione riguarda due persone che hanno entrambe titolo alla reversibilità. Da un lato vi è il coniuge superstite, cioè la persona sposata con il pensionato al momento della morte e in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina previdenziale applicabile. Dall’altro vi è l’ex coniuge nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di divorzio e che possiede il requisito dell’assegno divorzile.
L’articolo 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970 stabilisce che, quando esiste un coniuge superstite avente diritto alla reversibilità, il tribunale attribuisce una quota della pensione anche all’ex coniuge titolare dell’assegno previsto dall’articolo 5. Il testo della disposizione e delle modifiche introdotte dalla legge n. 263 del 2005 è consultabile nella pubblicazione della legge n. 263 del 2005 in Gazzetta Ufficiale.
Non si tratta di una divisione ereditaria. La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale destinata ai superstiti; non entra nella successione come un bene da ripartire tra eredi. Per questo la domanda non si risolve guardando al testamento, alle quote ereditarie o ai rapporti personali tra chi resta, ma verificando i requisiti previsti dalla legge sul divorzio e dalla normativa previdenziale.
La separazione non basta a creare questa concorrenza. Chi è separato ma non divorziato conserva la qualità di coniuge; l’ex coniuge, invece, è chi ha ottenuto lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Confondere separazione e divorzio può alterare l’intero punto di partenza.
Per l’ex coniuge, il rapporto assicurativo del defunto deve essere iniziato prima della sentenza di divorzio. Questo requisito va verificato anche quando concorre un nuovo coniuge superstite. Se quest’ultimo manca, l’ex coniuge che possiede i requisiti può ottenere il trattamento a lui spettante senza dividerlo con un altro coniuge; restano ferme le regole previdenziali e i diritti degli eventuali altri familiari beneficiari.
Essere stati sposati in passato non è sufficiente. L’ex coniuge deve essere titolare dell’assegno divorzile previsto dall’articolo 5 della legge n. 898 del 1970. La legge n. 263 del 2005 ha precisato che per titolarità dell’assegno si intende il suo riconoscimento da parte del tribunale: un aiuto economico versato spontaneamente o regolato soltanto da un’intesa privata non coincide, di per sé, con questo requisito. Sono diversi gli accordi di negoziazione assistita conclusi con le forme e i controlli previsti dall’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014: producono gli effetti dei provvedimenti giudiziali e non vanno confusi con semplici intese private.
Occorre quindi distinguere il contributo stabilito durante la separazione dall’assegno divorzile. Il primo disciplina il rapporto economico fra coniugi ancora sposati; il secondo interviene dopo il divorzio. Per la quota di reversibilità rileva l’assegno divorzile. La sentenza di divorzio, l’eventuale accordo recepito dal giudice e i successivi provvedimenti di modifica aiutano a individuare se tale assegno sia stato effettivamente riconosciuto.
Conta anche il modo in cui la regolazione economica del divorzio è stata definita. La Corte di cassazione ha chiarito che l’assegno corrisposto una tantum, cioè in un’unica soluzione definitiva, non equivale alla titolarità attuale di un assegno periodico al momento della morte dell’ex coniuge. In tale situazione manca il sostegno economico continuativo cui la reversibilità si collega. Il principio è illustrato nella rassegna della Corte di cassazione relativa alla sentenza n. 22434 del 2018.
Il nuovo matrimonio dell’ex coniuge ha un effetto decisivo. L’obbligo di pagare l’assegno divorzile cessa se il beneficiario passa a nuove nozze. Di conseguenza, chi si è risposato prima della morte dell’ex coniuge non conserva la titolarità dell’assegno periodico necessaria per concorrere alla pensione di reversibilità. Se invece una persona già beneficiaria di una quota si risposa successivamente, l’articolo 9 prevede la redistribuzione della quota fra gli altri aventi diritto.
Una questione particolarmente delicata può sorgere quando il divorzio è stato pronunciato ma la misura dell’assegno non è ancora definita in modo conclusivo alla data del decesso. Non basta presumere che l’assegno sarebbe stato riconosciuto. In un quadro simile diventano centrali il contenuto dei provvedimenti effettivamente emessi e la specifica disciplina applicabile al procedimento.
La durata dei matrimoni è un criterio necessario, non una percentuale automatica. L’articolo 9 impone di tenere conto della durata del rapporto matrimoniale. Non dice però che si debba dividere la pensione in proporzione esatta agli anni dei due matrimoni. Il giudice deve considerare l’elemento temporale, ma la decisione non coincide con una formula matematica rigida.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419 del 1999, ha chiarito che la durata dei rapporti matrimoniali non può essere ignorata e può anche avere un peso preponderante. Tuttavia non può diventare l’unico fattore, perché la pensione di reversibilità svolge una funzione di continuità del sostegno economico sia verso il coniuge superstite sia verso l’ex coniuge titolare dell’assegno. Il ragionamento della Corte è disponibile nella sentenza n. 419 del 1999 della Corte costituzionale.
Le condizioni economiche possono assumere rilievo insieme alla durata. Il tribunale può valutare, nel quadro complessivo, l’importo dell’assegno divorzile, le risorse delle persone coinvolte e gli elementi che spiegano perché il trattamento continui a svolgere una funzione di sostegno. Ciò non significa attribuire la pensione a chi ha il reddito minore né fissare una quota uguale all’assegno divorzile: sono dati da ponderare, non criteri esclusivi.
La misura dell’assegno divorzile non costituisce un tetto legale invalicabile per la quota di reversibilità. Può aiutare a comprendere il rapporto economico esistente prima della morte, ma la legge non trasforma il suo importo nel limite massimo della quota assegnabile all’ex coniuge. Assegno e reversibilità hanno funzioni collegate, ma non sono la stessa prestazione.
Una stabile convivenza precedente al matrimonio del coniuge superstite può essere presa in considerazione, se viene dimostrata nella sua effettività e continuità. Non si aggiunge automaticamente agli anni di matrimonio come se fosse un periodo coniugale: resta un elemento distinto, utile a descrivere la reale durata della comunione di vita e il suo possibile rilievo solidaristico.
La Corte di cassazione ha riconosciuto alla convivenza prematrimoniale un autonomo rilievo nella valutazione complessiva, purché sia provata la stabilità della relazione. La stessa pronuncia ribadisce che il criterio legale continua a riferirsi alla durata dei matrimoni. Il riferimento è nell’ordinanza n. 5268 del 2020, riportata dalla Corte di cassazione. Una relazione occasionale non produce lo stesso effetto di una convivenza familiare stabile.
Se vi sono più ex coniugi tutti titolari dell’assegno divorzile, la pensione e gli altri assegni vengono ripartiti tra tutti gli aventi diritto. Anche in questo caso il tribunale deve considerare le durate dei rapporti e gli elementi rilevanti per ciascuna posizione, senza ridurre il problema a una semplice somma di anni.
I diritti di figli, genitori e collaterali restano fermi. L’articolo 9, comma 4, precisa che la divisione fra coniuge superstite ed ex coniuge non pregiudica, nei limiti previsti dalla normativa previdenziale, i diritti degli altri soggetti che possono avere titolo al trattamento ai superstiti. Perciò non è corretto immaginare una pensione immutabile da spezzare esclusivamente in due.
Prima si individua il trattamento complessivo spettante ai superstiti secondo la gestione previdenziale interessata e le persone che ne hanno titolo; poi si affronta il riparto della quota riferibile al concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge. L’esistenza di figli non elimina il problema tra i coniugi. Può però incidere sulla composizione complessiva del trattamento e rende importante indicare correttamente tutti i soggetti interessati.
Il giudizio di ripartizione non attribuisce una tutela minore a chi non sia stato inizialmente indicato. La legge prevede che la sentenza favorevole non pregiudichi l’azione degli aventi diritto rimasti fuori dal giudizio nei confronti dei beneficiari. Per questa ragione, tacere l’esistenza di un altro ex coniuge o di altri superstiti non è una strategia utile e può aprire ulteriori contestazioni.
La quota dell’ex coniuge è attribuita dal tribunale. L’ente previdenziale liquida il trattamento secondo le regole della prestazione, ma la determinazione della quota nel concorso tra coniuge superstite ed ex coniuge richiede la decisione prevista dall’articolo 9. La domanda deve esporre la presenza dei soggetti che hanno diritto al trattamento e i fatti che giustificano il riparto richiesto.
L’articolo 9, comma 5, richiede che alla domanda giudiziale diretta a ottenere la pensione di reversibilità o una sua parte sia allegato un atto notorio dal quale risultino tutti gli aventi diritto. Questo adempimento non è un dettaglio formale. Serve a evitare che il giudizio venga deciso senza conoscere l’esistenza di un coniuge superstite, di un altro ex coniuge o di altri soggetti tutelati dalla disciplina previdenziale.
La sentenza di divorzio e il provvedimento sull’assegno dimostrano due aspetti diversi: il primo prova lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il secondo documenta il riconoscimento dell’assegno. I certificati di matrimonio aiutano a ricostruire le durate legali; documenti relativi a pensioni, redditi e patrimoni possono essere rilevanti per la valutazione complessiva delle condizioni economiche.
Se il coniuge superstite richiama una convivenza precedente alle nozze, occorrono elementi concreti sulla sua stabilità: coabitazione effettiva, organizzazione comune della vita quotidiana e continuità del rapporto possono avere un significato diverso da una relazione non stabile. Non è il nome dato alla relazione a contare, ma il fatto provato.
Il primo errore è scambiare l’assegno di separazione per l’assegno divorzile. Un contributo stabilito quando il matrimonio non era ancora sciolto non dimostra da solo il requisito richiesto dall’articolo 9. Occorre individuare il provvedimento che riconosce l’assegno successivo al divorzio e capire se, al momento della morte, quella titolarità esisteva ancora.
Il secondo errore è affidarsi soltanto agli anni di matrimonio. La durata resta un passaggio indispensabile, ma non esaurisce la valutazione. Presentare il caso come una proporzione automatica può trascurare le condizioni economiche, la funzione dell’assegno divorzile e l’eventuale convivenza prematrimoniale stabile; ignorare la durata, al contrario, contrasta con il criterio stabilito dalla legge.
Un altro errore frequente consiste nel trattare una liquidazione una tantum come se fosse un assegno periodico ancora in corso. La differenza incide sul requisito stesso della domanda. È quindi utile distinguere fin dall’inizio tra versamenti periodici, somme occasionali, accordi privati e liquidazione definitiva riconosciuta nel giudizio di divorzio.
No, l’assegno di separazione non basta da solo. Per concorrere alla reversibilità come ex coniuge occorre la titolarità dell’assegno divorzile riconosciuto dal tribunale ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 898 del 1970. La sentenza o l’accordo recepito nel procedimento di divorzio permette di distinguere il contributo rilevante dal mantenimento disposto durante la separazione.
Gli anni di matrimonio sono necessari, ma non formano una formula rigida. Il tribunale deve tenerne conto, come chiarito dall’articolo 9 e dalla Corte costituzionale. Può però valutare anche elementi collegati alla funzione solidaristica della reversibilità, tra cui condizioni economiche, assegno divorzile e, se provata, una stabile convivenza prematrimoniale.
No, non esiste una soglia minima indicata dalla legge per la quota. L’importo dell’assegno è un dato utile nella valutazione complessiva, ma non costituisce il limite massimo della pensione di reversibilità attribuibile all’ex coniuge. Resta invece indispensabile che l’assegno sia stato riconosciuto dal tribunale e sia attuale al momento della morte.
Il nuovo matrimonio fa cessare l’assegno divorzile periodico. Venendo meno la titolarità dell’assegno, manca anche un requisito per concorrere alla reversibilità. Se chi già riceve una quota di pensione passa successivamente a nuove nozze, l’articolo 9 prevede che quella quota sia ripartita tra gli altri aventi diritto.
Sì, devono essere indicati tutti gli aventi diritto al trattamento. L’articolo 9 richiede l’atto notorio allegato alla domanda giudiziale proprio per rendere conoscibili i soggetti interessati. I figli non partecipano al riparto con le medesime regole previste tra coniuge superstite ed ex coniuge, ma i loro diritti previdenziali restano tutelati.