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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato per Risarcimento Danni

La mala gestio assicurativa può entrare in gioco quando l’impresa ritarda senza giustificazione la gestione del sinistro, rifiuta il pagamento senza basi adeguate oppure conduce la trattativa in modo contrario agli obblighi di correttezza e diligenza. Non basta, però, che la liquidazione sia lenta o inferiore alle tue aspettative: occorre capire quale obbligo è stato violato e quale danno ulteriore ne è derivato.

Ti spiego come distinguere un semplice contrasto sulla quantificazione da un inadempimento dell’assicuratore, che valore ha la perizia predisposta dall’impresa e quando interessi, maggiori esborsi o altre perdite possono aggiungersi all’indennizzo principale. Una distinzione iniziale è decisiva: la posizione del danneggiato nella RCA non coincide con quella dell’assicurato che chiede l’indennizzo previsto dalla propria polizza.

Quando il ritardo dell’assicurazione diventa rilevante

Non ogni ritardo è mala gestio. L’impresa deve avere il tempo necessario per ricevere la denuncia, raccogliere i documenti, accertare la copertura e valutare il danno. Il ritardo diventa giuridicamente significativo quando supera il tempo ragionevolmente necessario oppure viola un termine previsto dalla legge o dal contratto, senza che l’assicuratore indichi una ragione concreta e pertinente.

Conta anche il tipo di polizza. Nell’assicurazione contro i danni, come incendio, furto, infortuni o copertura di un immobile, la controversia riguarda normalmente l’adempimento del contratto: bisogna verificare rischio assicurato, franchigia, scoperto, esclusioni e criteri di liquidazione. Nell’assicurazione della responsabilità civile, disciplinata dall’articolo 1917 del codice civile, l’impresa deve invece tenere indenne l’assicurato dalle somme che questi deve pagare al terzo, entro i limiti della copertura.

Per la responsabilità civile automobilistica esiste una procedura speciale. Gli articoli 145 e 148 del Codice delle assicurazioni prevedono, in presenza di una richiesta completa, termini e contenuti specifici per l’offerta o per il diniego motivato. In linea generale, l’offerta relativa ai danni alle cose deve essere formulata entro sessanta giorni, ridotti a trenta se il modulo di denuncia è firmato dai conducenti coinvolti; per i danni alla persona il termine è di novanta giorni. La disciplina completa è consultabile nel Codice delle assicurazioni private.

Una richiesta incompleta cambia la decorrenza. Nella RCA l’impresa può chiedere entro trenta giorni le integrazioni necessarie e i termini ripartono dalla ricezione dei dati mancanti. Anche il rifiuto di consentire gli accertamenti indispensabili può sospenderli. Per questo la sola data della denuncia non dimostra sempre che l’assicuratore sia già in ritardo.

Mala gestio propria, impropria e semplice mora

La mala gestio propria riguarda l’assicurato. Si configura nell’assicurazione della responsabilità civile quando l’impresa gestisce il sinistro violando i doveri di diligenza, correttezza e buona fede e, così facendo, procura un danno al proprio assicurato. Può accadere, per esempio, che un rifiuto ingiustificato di trattare una pretesa fondata esponga il responsabile a interessi, spese o a un debito maggiore di quello che avrebbe sostenuto con una gestione tempestiva.

La responsabilità dell’impresa non deriva automaticamente dal fatto che il giudice riconosca al terzo una somma superiore all’offerta. Occorre provare l’inadempimento, il danno subito dall’assicurato e il rapporto causale tra i due. Una valutazione iniziale risultata poi errata può essere colposa, ma non lo è necessariamente: contano le informazioni disponibili, la chiarezza della responsabilità e il comportamento tenuto durante la trattazione.

La cosiddetta mala gestio impropria indica invece, soprattutto nella RCA, il ritardo ingiustificato dell’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato. Le conseguenze riguardano gli interessi e, quando provato, il maggior danno da ritardo, che possono gravare sull’impresa anche oltre il massimale. Non significa, però, che l’assicuratore debba sempre pagare oltre il massimale anche il capitale risarcitorio.

La mora nell’adempimento e la mala gestio propria restano concetti distinti. La prima riguarda il ritardo nel pagamento dell’obbligazione; la seconda una gestione negligente del sinistro che danneggia l’assicurato. La distinzione e i relativi effetti sono riepilogati nella rassegna della Corte di cassazione sulla sentenza n. 28811 del 2019. Per la RCA, la Corte ha inoltre ribadito nel 2024 che interessi e rivalutazione collegati al ritardo decorrono dalla costituzione in mora, individuata secondo la disciplina applicabile al sinistro, come risulta dalla rassegna civile della Corte di cassazione di dicembre 2024.

Come contestare una perizia al ribasso

La perizia dell’assicurazione non è una decisione definitiva. È una valutazione tecnica predisposta nell’interesse della liquidazione del sinistro e può essere contestata. Prima di discutere la cifra complessiva, conviene individuare il punto preciso di disaccordo: danni esclusi, costi unitari troppo bassi, vetustà applicata in modo scorretto, riparazioni ritenute non necessarie oppure lesioni considerate non collegate all’evento.

La contestazione è più efficace se collega ogni voce a un riscontro. Per i danni materiali possono essere utili fotografie, preventivi analitici, fatture e una relazione tecnica che spieghi perché determinate lavorazioni derivano dal sinistro. Per i danni alla persona servono certificazioni coerenti, documentazione del percorso di cura e, quando la condizione è stabilizzata, una valutazione medico-legale dei postumi.

Nella RCA devi inoltre consentire l’ispezione del bene secondo le modalità previste dall’articolo 148. Riparare troppo presto può indebolire la prova: la legge consente di procedere dopo la scadenza del termine riservato agli accertamenti oppure dopo il loro completamento anticipato. Se intervieni prima, la valutazione dell’impresa può dipendere dalla fattura delle riparazioni, mentre fotografie e pezzi sostituiti possono diventare decisivi per ricostruire il danno.

Se l’assicuratore versa una somma, bisogna distinguere tra acconto e saldo definitivo. Nella procedura RCA, la somma offerta deve essere pagata anche quando il danneggiato dichiara di non accettarla ed è imputata alla liquidazione finale. Nelle altre polizze occorre leggere con attenzione eventuali quietanze o dichiarazioni transattive: firmare una rinuncia generale può impedire ulteriori richieste, mentre la semplice ricezione di un pagamento non ha sempre lo stesso effetto.

Quali danni ulteriori possono essere richiesti

Il danno da ritardo deve essere concreto. Oltre alla prestazione assicurativa principale possono essere richiesti gli interessi dovuti per la mora e, quando ne ricorrono i presupposti, il maggior danno previsto dall’articolo 1224, secondo comma, del codice civile. Quest’ultimo non coincide con il fastidio provocato dall’attesa: deve rappresentare una perdita patrimoniale ulteriore e dimostrabile.

Possono assumere rilievo, in relazione alle circostanze, costi finanziari o esborsi aggiuntivi che non sarebbero stati sostenuti con un pagamento tempestivo. Lo stesso vale per una perdita economica collegata all’indisponibilità del bene, purché sia documentata e direttamente riconducibile al ritardo. Non basta affermare di aver avuto difficoltà: occorre provare spesa, durata, necessità e nesso causale.

Il danno non patrimoniale non nasce automaticamente dall’incertezza o dalla preoccupazione. L’attesa, da sola, non basta a giustificare una voce autonoma. Serve la lesione seria di un interesse tutelato, accompagnata da elementi che permettano di distinguerla dal normale disagio di una controversia economica.

Nella responsabilità civile il massimale richiede un’ulteriore distinzione. Se era sufficiente al momento del fatto ma diventa incapiente a causa del ritardo dell’impresa, l’assicurato può sostenere che la gestione tardiva abbia compromesso il suo diritto alla copertura integrale. Se, invece, il massimale era già insufficiente dall’inizio, il ritardo non cancella l’eccedenza originaria: possono entrare in gioco interessi e maggior danno, ma non diventa automaticamente assicurato un capitale che il contratto non copriva.

I passaggi da considerare prima della causa

La contestazione deve separare le richieste. È utile indicare la prestazione principale ritenuta dovuta, le singole voci escluse o sottostimate, la data dalla quale si considera maturato il ritardo e gli eventuali danni ulteriori. Una richiesta generica di “mala gestio” non sostituisce la descrizione della condotta contestata e delle sue conseguenze.

Nel sinistro RCA la richiesta deve rispettare i contenuti previsti dal Codice delle assicurazioni e, prima dell’azione, devono decorrere i termini dell’articolo 145. Successivamente, la controversia per danni da circolazione richiede in via ordinaria l’invito alla negoziazione assistita previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 132 del 2014, salvo le eccezioni stabilite dalla stessa norma.

Se la lite nasce invece dal contratto assicurativo, prima della domanda giudiziale è normalmente necessario esperire la mediazione, secondo l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010. La qualificazione della domanda conta: una pretesa del terzo danneggiato e una domanda dell’assicurato fondata sulla propria polizza possono seguire percorsi differenti.

È quindi prudente conservare in modo ordinato polizza, denuncia, richieste di integrazione, perizie, offerte, dinieghi e prove delle spese provocate dall’attesa. La cronologia rende verificabile il ritardo: mostra quali informazioni possedeva l’impresa, quando le ha ricevute e quanto tempo ha impiegato per assumere una posizione motivata.

Accordo, Arbitro Assicurativo o giudizio

Un accordo può chiudere solo una parte della lite. Puoi accettare una somma come acconto e mantenere la contestazione sul residuo, purché ciò risulti chiaramente e non venga sottoscritta una rinuncia incompatibile. Se la distanza dipende da poche voci tecniche, una nuova valutazione condivisa può essere più utile di una discussione generale sulla condotta dell’impresa.

L’Arbitro Assicurativo costituisce un’alternativa stragiudiziale per le controversie che rientrano nella sua competenza e nei limiti economici stabiliti dal decreto ministeriale 6 novembre 2024, n. 215. La procedura è documentale: l’organo non dispone perizie tecniche né assume testimonianze. Può quindi essere meno adatta quando il contrasto richiede accertamenti complessi sulle cause o sull’entità materiale delle lesioni.

Il giudizio consente invece l’istruzione probatoria e, quando necessario, una consulenza tecnica disposta dal giudice. Ha però costi, tempi e rischi che vanno confrontati con la somma realmente controversa. La scelta non dipende soltanto dal valore del sinistro: contano la qualità della prova, la natura tecnica del dissenso e la possibilità di dimostrare un danno ulteriore rispetto all’indennizzo.

Domande frequenti

Il mancato rispetto dei termini prova automaticamente la mala gestio?

No, ma è un elemento importante. Occorre verificare se la richiesta era completa, se erano necessari accertamenti, se vi sono state sospensioni previste dalla legge e quale danno ha causato il ritardo. La mala gestio propria richiede inoltre la prova di una gestione negligente e del pregiudizio subito dall’assicurato.

Posso rifiutare una perizia fatta dall’assicurazione?

Puoi contestarne le conclusioni, indicando con precisione le voci errate o mancanti e producendo elementi tecnici contrari. Non conviene però impedire il sopralluogo o gli accertamenti necessari: nella RCA un rifiuto ingiustificato può sospendere i termini concessi all’impresa e rendere più difficile dimostrare l’entità del danno.

Se incasso l’offerta perdo il diritto al residuo?

Non necessariamente. Nella procedura RCA, il pagamento eseguito dopo la mancata accettazione vale come acconto sulla liquidazione definitiva. Per altre polizze bisogna controllare la causale e le dichiarazioni richieste dall’impresa: una quietanza a saldo o una transazione possono avere effetti più ampi della semplice riscossione della somma.

Posso chiedere i danni per l’ansia causata dall’attesa?

Il disagio ordinario non basta. Un danno non patrimoniale autonomo richiede la lesione seria di un interesse tutelato e prove adeguate. È invece più frequente che il ritardo produca conseguenze patrimoniali, come interessi, spese necessarie o perdite economiche documentate e direttamente collegate al mancato pagamento.

Devo tentare un accordo prima di andare in tribunale?

Di regola è previsto un passaggio preliminare. Per le controversie derivanti da contratti assicurativi opera normalmente la mediazione obbligatoria; per il risarcimento da circolazione di veicoli e natanti è prevista la negoziazione assistita, oltre ai termini della procedura RCA. La corretta sequenza dipende dal titolo della domanda e dalle eventuali eccezioni.

Come orientare la richiesta

La parola mala gestio non sostituisce la prova. La richiesta deve mostrare quale obbligo è stato violato, quando il ritardo è iniziato, quali somme erano dovute e quale perdita ulteriore ne è derivata. Se vuoi chiarire la differenza tra indennizzo, interessi e danni ulteriori nella tua situazione, puoi contattarci portando la polizza e la cronologia delle comunicazioni con l’impresa.