Il sistema giudiziario italiano si fonda su principi cardine volti a garantire l'imparzialità e la terzietà del giudice, elementi essenziali per un giusto processo. Tra questi, spicca il principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dalla nostra Costituzione. Ma cosa succede quando l'assegnazione di un processo non rispetta le tabelle organizzative dell'ufficio giudiziario? Si verifica una nullità? La recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 8901 del 10/12/2024 (depositata il 04/03/2025), con Presidente V. D. N. ed Estensore G. G., offre un'interpretazione chiarificatrice su questa delicata questione, stabilendo confini precisi tra mera irregolarità e vizio insanabile.
L'articolo 25, comma 1, della Costituzione italiana stabilisce che "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Questo principio fondamentale mira a prevenire la creazione di giudici ad hoc per specifiche controversie, garantendo che la competenza e la composizione dell'organo giudicante siano determinate da norme generali e astratte, antecedenti al fatto concreto. È una pietra angolare della nostra democrazia, essenziale per la tutela dei diritti e delle libertà individuali, poiché assicura che ogni cittadino sia giudicato da un organo imparziale, la cui designazione non possa essere influenzata da logiche esterne o discrezionali.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha affrontato il tema dell'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio giudiziario. Si tratta di un aspetto cruciale, poiché le tabelle non sono meri atti amministrativi, ma strumenti che concretizzano il principio del giudice naturale. La pronuncia chiarisce quando tale violazione può comportare una nullità assoluta dei provvedimenti emessi, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
L'assegnazione del processo in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio incide sulla capacità del giudice, causando, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dei provvedimenti dallo stesso emessi, nel solo caso in cui si sostanzi in un'assegnazione "extra ordinem", effettuata in spregio dei criteri tabellari e risulti, pertanto, finalizzata ad eludere o violare il principio, costituzionalmente sancito, del giudice naturale precostituito per legge.
Questa massima è di fondamentale importanza. La Cassazione sottolinea che non ogni inosservanza delle tabelle genera una nullità assoluta. La sanzione più grave, ovvero la nullità per difetto di capacità del giudice, si verifica solo in presenza di un'assegnazione "extra ordinem". Con questa espressione, la Corte intende un'assegnazione che non solo deroga ai criteri tabellari, ma lo fa con una finalità ben precisa: eludere o violare il principio del giudice naturale precostituito per legge. In altre parole, la violazione deve essere intenzionale e strumentale, volta a precostituire un giudice diverso da quello che sarebbe stato naturalmente competente secondo le regole generali. Solo in questi casi si configura un'alterazione così profonda della capacità funzionale del giudice da compromettere l'essenza stessa del giusto processo.
La fattispecie esaminata dalla Cassazione riguardava l'imputato G. G., il cui provvedimento cautelare reale era stato emesso da un collegio del Tribunale della Libertà di Potenza diverso da quello tabellarmente previsto. Tuttavia, la Corte ha escluso la nullità del provvedimento. Perché? La ragione risiedeva nell'incompatibilità del collegio originariamente previsto, il quale si era già espresso sulla medesima regiudicanda, annullando un precedente decreto di sequestro. In questo contesto, l'assegnazione a un collegio diverso non era finalizzata ad eludere il principio del giudice naturale, ma a garantire l'imparzialità del giudizio, evitando che lo stesso organo si pronunciasse nuovamente sulla medesima questione. Questo dimostra come la Cassazione operi una distinzione cruciale:
La sentenza conferma che la capacità del giudice non è compromessa da ogni scostamento dalle tabelle, ma solo da quelli che tradiscono lo spirito e la lettera dell'art. 25 Cost. e dell'art. 33, comma 1, c.p.p., che ne è l'applicazione processuale.
La pronuncia della Cassazione n. 8901/2024 rappresenta un punto fermo nella giurisprudenza in materia di capacità del giudice e organizzazione giudiziaria. Essa ribadisce l'importanza del principio del giudice naturale precostituito per legge, ma al contempo delimita con chiarezza i confini della nullità assoluta, distinguendola da mere irregolarità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, questa sentenza è un promemoria costante che la forma processuale, pur essendo fondamentale, deve sempre essere interpretata alla luce della sua funzione ultima: garantire un processo equo, imparziale e rispettoso dei diritti fondamentali, senza che deviazioni giustificate da superiori esigenze di giustizia possano compromettere la validità degli atti.