Con la sentenza n. 15088 depositata il 16 aprile 2025, la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione torna a misurarsi con il tema, sempre delicato, dei termini di durata della custodia cautelare in presenza di annullamento con rinvio. Il caso riguarda F. C., ritenuto partecipe qualificato di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, vicenda già oggetto di due pronunce conformi di merito. Il Supremo Collegio ha dovuto stabilire se, dopo l’annullamento limitato alla sola qualifica apicale dell’imputato, dovesse applicarsi il termine ordinario o quello ridotto previsto dall’art. 303, comma 4, c.p.p.
L’art. 303 c.p.p. disciplina in maniera puntuale i termini massimi di custodia cautelare secondo la fase procedimentale e la gravità del reato. In particolare:
La normativa nazionale si inserisce in un contesto sovranazionale che valorizza la presunzione di innocenza e il principio di proporzionalità (art. 5 CEDU), imponendo che la privazione cautelare della libertà sia sempre giustificata e di durata limitata.
In tema di termini di durata della custodia cautelare, trova applicazione, a fronte di "doppia conforme" di condanna per il delitto di partecipazione qualificata ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il solo termine indicato all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nel caso di regressione del procedimento per effetto di annullamento, disposto in sede di legittimità e limitato alla sola qualifica apicale dell'imputato in seno al sodalizio.
La massima, di lettura immediata ma non banale, conferma che la doppia conforme "cristallizza" il giudizio di responsabilità: se l’annullamento non incide sulla colpevolezza ma solo sulla posizione gerarchica dell’imputato nel sodalizio criminoso, i termini ridotti di cui al comma 4 restano fermi. In altre parole, la regressione del processo non riporta indietro le lancette del tempo cautelare.
Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria aveva già confermato la custodia, ritenendo integrato l’art. 74 d.P.R. 309/1990. La Cassazione, presieduta da A. M. e relatore F. A., ha rigettato il ricorso del P.M. O. M. avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà.
Punto dirimente: l’annullamento parziale pronunciato dalla stessa Cassazione in precedenza riguardava esclusivamente la qualifica «apicale» di F. C.; ciò non toccava la sussistenza del fatto di partecipazione né la sua gravità. Pertanto restava integra la situazione di doppia conforme, con applicazione del termine unico previsto dall’art. 303, comma 4.
La pronuncia offre spunti utili sia ai difensori sia ai pubblici ministeri:
La sentenza si pone in linea con i precedenti del 2019 e del 2024 (Cass. nn. 1735/2019 e 30805/2024) e con le Sezioni Unite n. 38518/2015, rafforzando un orientamento volto a tutelare il diritto alla libertà personale contro dilatazioni indebite del processo.
Il principio affermato dalla Cassazione n. 15088/2025 ribadisce che la doppia conforme conserva efficacia anche dopo un annullamento che non intacca la responsabilità dell’imputato. Ne discende che, in questi casi, si applica il termine più breve di custodia cautelare previsto dall’art. 303, comma 4, c.p.p. Il messaggio è chiaro: la regressione del procedimento non può tradursi in un allungamento dei tempi di privazione della libertà personale. Un monito importante per tutti gli operatori del diritto, chiamati a bilanciare l’esigenza di sicurezza con il rispetto delle garanzie costituzionali e convenzionali.