Confisca per sproporzione e tutela dei terzi: commento alla sentenza n. 31179 del 2024

La recente sentenza n. 31179 del 21 maggio 2024, depositata il 30 luglio 2024, offre spunti significativi per comprendere l'evoluzione della giurisprudenza in materia di misure di sicurezza patrimoniali. In particolare, il caso in questione tratta della confisca per sproporzione e della relativa tutela dei terzi, ponendo l'accento sulle garanzie per i soggetti di buona fede.

Il contesto normativo della confisca per sproporzione

La confisca per sproporzione è un istituto giuridico previsto dal Codice Penale italiano, che consente di confiscare beni quando il loro valore non è giustificato dalle entrate lecite del soggetto coinvolto. L'art. 240-bis del Codice Penale definisce le modalità di applicazione di tale misura, mentre l'art. 104-bis, comma 1-quater, del Codice di Procedura Penale stabilisce le modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale.

In particolare, la sentenza analizza l'applicabilità della normativa ai terzi di buona fede che abbiano acquisito beni prima dell'inserimento del reato presupposto nel catalogo di cui all'art. 240-bis. Questo aspetto è cruciale, poiché la protezione dei diritti dei terzi è un principio fondamentale in materia di confisca, che trova una sua esplicitazione anche a livello europeo.

La massima della sentenza e il suo significato

Confisca per sproporzione - Tutela dei terzi - Art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen. - Applicabilità ai terzi di buona fede - Acquisizione del bene prima dell’inserimento del reato presupposto nel catalogo ex art. 240-bis, cod. pen. - Esclusione - Fattispecie. In tema di misure di sicurezza patrimoniali, la disciplina contenuta nell'art. 104-bis, comma 1-quater, disp. att. cod. proc. pen., richiamante il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa alle modalità di intervento dei terzi nel procedimento penale per la tutela dei propri diritti, in ordine al sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione ed alla confisca medesima, non si applica ai terzi di buona fede che abbiano acquisito il bene in epoca antecedente all'inserimento del reato presupposto (nella specie, truffa ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) nel catalogo dell'art. 240-bis cod. pen., ancorché la sentenza che ha disposto l'ablazione sia intervenuta successivamente a detta integrazione normativa.

Questa massima chiarisce che i terzi di buona fede, cioè coloro che hanno acquisito beni senza essere a conoscenza di eventuali illeciti, non possono subire la confisca se l'acquisizione è avvenuta prima che il reato sia stato formalmente inserito nel catalogo. Questo principio mira a tutelare i diritti di chi ha agito in buona fede e a garantire una giustizia equa.

Implicazioni pratiche della sentenza

Le implicazioni di questa sentenza sono molteplici e riguardano la protezione dei diritti dei terzi nel contesto di misure di sicurezza patrimoniali. È fondamentale che chi acquista beni si assicuri della loro provenienza e che le eventuali incertezze vengano chiarite prima di procedere all'acquisto.

  • La necessità di verificare la storia patrimoniale dei beni.
  • La consulenza legale per comprendere il contesto di eventuali misure di sequestro.
  • La consapevolezza che la protezione dei diritti di terzi di buona fede è un diritto fondamentale.

Conclusioni

In definitiva, la sentenza n. 31179 del 2024 rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei terzi di buona fede nel contesto della confisca per sproporzione. Essa ribadisce l'importanza di un equilibrio tra le esigenze di giustizia e la protezione dei diritti patrimoniali, fornendo un chiaro riferimento normativo e giurisprudenziale su cui basarsi per il futuro.

Studio Legale Bianucci