Un leasing aziendale può contenere un costo finanziario più alto di quello che appare dal solo tasso indicato in contratto. Se ti chiedi se interessi, commissioni e spese abbiano superato la soglia antiusura, il punto non è cercare una percentuale isolata: occorre confrontare il costo effettivo dell’operazione con il limite previsto per quella precisa categoria di leasing e per il periodo in cui le condizioni sono state pattuite.
In questa guida voglio chiarire che cosa si intende per usura oggettiva, quali dati servono per una verifica seria e perché una perizia econometrica può essere utile solo se costruita su documenti completi e su criteri dichiarati. Vedremo anche che cosa cambia fra interessi corrispettivi e interessi di mora, e perché il recupero di somme non è un rimborso automatico né coincide necessariamente con una richiesta di risarcimento.
L’usura oggettiva dipende dal superamento del tasso soglia. La legge stabilisce un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari; il controllo non richiede quindi di dimostrare che l’utilizzatore fosse in difficoltà economica. L’art. 644 del codice penale, come modificato dalla legge n. 108 del 1996, considera inoltre nel costo del credito non soltanto gli interessi in senso stretto, ma anche commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione, con esclusione di imposte e tasse. Il testo vigente della disciplina è consultabile nella legge n. 108 del 1996 in Normattiva.
Il tasso soglia non è uguale per ogni finanziamento. Si parte dal TEGM, cioè dal tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente per operazioni omogenee. Il limite si ottiene aumentando il TEGM di un quarto e aggiungendo quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra soglia e TEGM non può superare otto punti. Per questo non è corretto confrontare un leasing con la soglia prevista per un mutuo, un’apertura di credito o un prestito personale.
La data della pattuizione è decisiva. Per l’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, il decreto-legge n. 394 del 2000 chiarisce che rilevano gli interessi superiori al limite nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal successivo pagamento. La verifica dell’usura originaria richiede quindi il decreto trimestrale applicabile alla data di sottoscrizione, non il tasso soglia attuale. Il riferimento temporale è spiegato nel testo coordinato del decreto-legge n. 394 del 2000.
Il termine “leasing aziendale” non individua una sola soglia. La classificazione distingue il leasing immobiliare a tasso fisso e variabile, il leasing aeronavale e su autoveicoli, e il leasing strumentale. Per alcune categorie rileva anche l’importo dell’operazione. Il bene finanziato, il tipo di tasso e l’ammontare non sono dettagli secondari: possono condurre a una soglia diversa e cambiare l’esito del confronto.
Conta la struttura finanziaria reale del contratto. Un macchinario, un veicolo destinato all’attività e un immobile utilizzato dall’impresa non vanno automaticamente collocati nella stessa categoria. Occorre individuare quale forma tecnica abbia effettivamente assunto il rapporto e quale classificazione fosse prevista nel decreto applicabile al tempo della stipula. Il decreto ministeriale del 23 settembre 2025 conferma la separazione tra le diverse categorie di leasing nella classificazione delle operazioni creditizie pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
Le soglie sono pubblicate trimestre per trimestre. I decreti riportano TEGM e tassi soglia per le categorie previste, ma il loro impiego in una contestazione storica richiede di risalire al provvedimento applicabile nel trimestre della pattuizione. Per comprendere il meccanismo di rilevazione, può essere utile consultare il decreto sui TEGM pubblicato il 30 giugno 2026, che indica espressamente la rilevazione trimestrale e il rinvio all’allegato con le tabelle.
Il TAN non basta a escludere l’usura. Il tasso annuo nominale misura soltanto una parte della remunerazione pattuita. Nel leasing, la verifica deve considerare i flussi economici effettivi: l’importo finanziato, l’eventuale anticipo o maxi-canone, i canoni, le commissioni iniziali e gli altri oneri che costituiscono il prezzo del credito. Il calcolo deve poi tradurre questi flussi in un tasso annuo confrontabile con la soglia.
Ogni costo va qualificato prima di essere sommato. Una spesa non entra nel calcolo solo perché compare in fattura o perché è stata sostenuta nello stesso giorno della stipula. Va chiarito se è un costo collegato all’erogazione del credito o, invece, il prezzo di un servizio distinto, un’imposta o una tassa. La legge esclude imposte e tasse; per gli altri addebiti, il collegamento concreto con il finanziamento e le regole della rilevazione sono elementi centrali.
Il prezzo di riscatto richiede una lettura separata. Nel leasing, l’opzione finale di acquisto riguarda il bene e non coincide automaticamente con un interesse. Tuttavia, non basta chiamare una voce “prezzo di riscatto” per sottrarla a ogni analisi: occorre leggere il piano finanziario, il contratto e la funzione economica dell’addebito. La stessa cautela vale per premi assicurativi, costi di istruttoria, spese di incasso, commissioni di gestione e oneri applicati al momento della stipula.
Una perizia econometrica serve a rendere il calcolo controllabile. Un elaborato utile indica i documenti utilizzati, il capitale preso a base, tutti i flussi considerati, la data di ciascun flusso, la formula impiegata e il tasso soglia scelto. Se manca uno di questi passaggi, il risultato numerico diventa difficile da verificare. La perizia non sostituisce la qualificazione giuridica delle clausole, ma può mostrare con precisione dove nasce un eventuale superamento.
Gli interessi corrispettivi remunerano il finanziamento programmato. Sono inclusi nei canoni o comunque maturano secondo il piano contrattuale fin dall’inizio del rapporto. Se la contestazione riguarda l’usura oggettiva originaria, il confronto principale è tra il costo contrattuale effettivo del finanziamento e la soglia vigente quando quelle condizioni sono state convenute.
La mora riguarda invece il ritardo nell’adempimento. Può entrare in gioco dopo il mancato pagamento di uno o più canoni, insieme a spese di sollecito, penali o conseguenze previste per la risoluzione. Non è corretto ottenere un tasso da confrontare con la soglia sommando in modo meccanico il tasso corrispettivo e il tasso di mora: hanno funzione e momento di applicazione diversi. Un approfondimento pubblicato dalla Corte di cassazione richiama espressamente questa distinzione per un rapporto di leasing: interessi di mora e usura nella documentazione della Corte di cassazione.
Dopo l’inadempimento occorre verificare ciò che è stato applicato davvero. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che, se la domanda riguarda la mora dopo che si è verificata, l’accertamento considera l’interesse concretamente praticato nell’inadempimento; se la contestazione è proposta durante il rapporto, si guarda alla pattuizione e alla soglia del momento dell’accordo. La sintesi ufficiale della decisione n. 19597 del 18 settembre 2020 è disponibile nella rassegna della Corte di cassazione.
Il superamento della soglia non genera un risarcimento forfettario. Il primo effetto da distinguere è la validità della clausola sugli interessi e sugli oneri che hanno prodotto il tasso oltre soglia. L’art. 1815, secondo comma, del codice civile prevede per gli interessi usurari la nullità della clausola e la non debenza degli interessi. L’applicazione di questa regola a un rapporto di leasing richiede però di identificare con precisione le pattuizioni contestate e l’effetto che si chiede sul rapporto finanziario.
La restituzione riguarda somme che risultano non dovute. Se sono stati pagati interessi o oneri privi di titolo dopo un accertamento della nullità, la domanda restitutoria deve quantificare i pagamenti e spiegare il criterio di ricalcolo. Non è sufficiente indicare il totale dei canoni versati, perché nei canoni possono convivere quota capitale, corrispettivi per il godimento del bene, oneri finanziari e imposte. Il punto è separare le componenti e ricostruire l’effetto economico della clausola contestata.
La contestazione stragiudiziale e l’azione giudiziale non sono la stessa scelta. Una richiesta scritta alla società di leasing può esporre la ricostruzione, contestare il superamento della soglia e domandare un ricalcolo o la restituzione di importi specifici. Se la risposta non risolve il problema, l’azione giudiziale richiede allegazioni e prova adeguate. In entrambe le ipotesi, il contratto, il piano finanziario, le condizioni generali, gli estratti conto e i pagamenti effettivi sono più importanti di un calcolo svolto su dati parziali.
Sospendere unilateralmente i canoni può aggravare il problema. Una contestazione sull’usura non autorizza di per sé a interrompere i pagamenti senza valutare le clausole di decadenza, risoluzione e restituzione del bene. Se il leasing è ancora in corso, bisogna tenere distinti il diritto che si intende far valere e le conseguenze dell’inadempimento. Questo evita che una verifica potenzialmente fondata si intrecci con nuove richieste per canoni insoluti, mora o risoluzione.
Per una prima ricostruzione bastano documenti essenziali ma completi. Sono normalmente utili il contratto sottoscritto con le condizioni economiche e generali, il piano dei canoni, le fatture o note di addebito iniziali, le comunicazioni di modifica e gli estratti dei pagamenti. Se vi è stato ritardo o risoluzione, servono anche i conteggi della società di leasing. Non occorre trasformare subito il problema in una causa: prima va verificato se dati, categoria e periodo consentono davvero il confronto.
Il contratto è indispensabile, ma spesso non basta. Servono anche piano dei canoni, costi iniziali, documenti di addebito e prova dei pagamenti, perché il tasso effettivo dipende dai flussi finanziari e dagli oneri realmente pattuiti o applicati. Per la mora diventano rilevanti anche i conteggi prodotti dopo il ritardo o la risoluzione.
Va usato il tasso della categoria corretta nel trimestre della pattuizione. Il leasing strumentale, quello immobiliare e quello su autoveicoli non condividono necessariamente la stessa soglia. Se il rapporto è stato modificato con un accordo che introduce nuove condizioni economiche, quell’accordo può richiedere un esame temporale distinto.
No, non per il solo nome della voce. La legge considera commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, mentre esclude imposte e tasse. Bisogna quindi capire che cosa remunera concretamente l’addebito e se costituisce un costo necessario del finanziamento o un servizio autonomo.
Non è corretto sommare automaticamente i due tassi. Gli interessi corrispettivi e quelli di mora operano in momenti e con funzioni diverse. Per contestare la mora è necessario esaminare la clausola, la base di calcolo e gli importi concretamente richiesti dopo l’inadempimento, senza costruire una percentuale solo addizionando due valori contrattuali.
No, la restituzione non riguarda automaticamente l’intero importo dei canoni. Occorre distinguere capitale, corrispettivo per il bene, imposte e componenti finanziarie. La richiesta deve indicare quali interessi o oneri non sarebbero dovuti, perché la clausola è contestata e quali pagamenti sono stati effettuati in applicazione di quella clausola.
Per approfondire la disciplina, i riferimenti principali sono la legge n. 108 del 1996, il decreto-legge n. 394 del 2000 e i decreti trimestrali del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il dato decisivo resta sempre quello applicabile alla singola pattuizione.