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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

La tassazione dell’assegno di mantenimento riguarda due persone e, spesso, due voci diverse nello stesso provvedimento: la somma destinata all’ex coniuge e quella destinata ai figli. Confonderle può portare a indicare nella dichiarazione un importo non deducibile oppure a non considerare un reddito che invece rileva per chi riceve l’assegno.

Ti spiego il criterio di base, che non dipende dal nome usato nell’accordo ma dalla natura della somma. Vedremo perché la periodicità conta, perché il contributo per i figli ha un trattamento diverso e quali cautele usare quando l’assegno è stato sostituito da un pagamento unico, da rate arretrate o da prestazioni come il pagamento di una rata di mutuo.

La distinzione decisiva: ex coniuge o figli

Solo l’assegno periodico destinato al coniuge può essere dedotto dal reddito complessivo di chi lo versa, se ricorrono gli altri requisiti previsti dalla legge. L’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR esclude invece espressamente le somme destinate al mantenimento dei figli. Il punto non è quindi chi riceve materialmente il bonifico, ma quale finalità attribuisce alla somma il provvedimento che regola la separazione o il divorzio. Articolo 10 del TUIR sugli oneri deducibili.

La deduzione non è una detrazione. Una deduzione riduce il reddito sul quale si calcola l’IRPEF; non restituisce automaticamente, euro per euro, quanto è stato versato. L’effetto fiscale concreto dipende quindi dal reddito complessivo del soggetto obbligato e dalle altre regole applicabili alla sua dichiarazione.

La quota per i figli resta fuori dalla deduzione anche quando è prevista nello stesso verbale, accordo o provvedimento che stabilisce l’assegno per l’ex coniuge. Per questo è importante che le somme siano distinguibili: un importo attribuito al coniuge e un importo attribuito ai figli rispondono a obblighi diversi e non possono essere trattati come un unico onere deducibile.

Quando l’assegno versato è deducibile

La legge richiede un assegno periodico. Il pagamento deve essere dovuto con cadenza ripetuta, come quella mensile, e deve essere corrisposto in conseguenza di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio oppure cessazione dei suoi effetti civili. La deducibilità riguarda la misura risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria; versamenti ulteriori, effettuati spontaneamente o per scelta personale, non acquistano lo stesso trattamento soltanto perché sono stati fatti all’ex coniuge.

Il titolo che stabilisce l’obbligo è centrale. Sentenza, decreto, verbale omologato o altro atto che fonda giuridicamente l’obbligo devono consentire di riconoscere importo, destinatario e causale. Se le condizioni vengono modificate, conta il nuovo atto che disciplina l’assegno. Un’intesa privata non formalizzata può avere rilievo nei rapporti tra le parti, ma non permette di dare per scontata la deduzione fiscale prevista per somme risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Va considerato ciò che è stato effettivamente corrisposto. L’esistenza di un obbligo non equivale al pagamento. Perciò ricevute, contabili bancarie e causali coerenti con il provvedimento sono utili per collegare ogni versamento all’assegno dovuto. Il pagamento in contanti rende più difficile dimostrare con precisione data, importo e destinatario; una tracciabilità ordinata evita che una corretta previsione nel provvedimento resti priva di riscontro pratico.

Come viene trattato l’assegno per chi lo riceve

L’assegno periodico deducibile per chi paga rileva come reddito per chi lo percepisce. L’articolo 50, comma 1, lettera i), del TUIR include tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente gli assegni periodici indicati dall’articolo 10, compreso quello dovuto all’ex coniuge nei limiti previsti dalla norma. La simmetria fiscale riguarda dunque la quota periodica destinata al coniuge, non quella attribuita ai figli. Articolo 50 del TUIR sui redditi assimilati.

Non ogni entrata ricevuta dopo la separazione è uguale. La somma destinata al mantenimento dei figli non diventa reddito dell’ex coniuge solo perché transita sul suo conto per essere gestita nell’interesse dei figli. Allo stesso modo, un pagamento patrimoniale occasionale richiede di essere qualificato correttamente: applicare meccanicamente la regola dell’assegno mensile a un trasferimento diverso espone entrambe le parti a errori.

La data e la causale del pagamento meritano coerenza. Se un bonifico copre più mensilità, può essere utile indicare il periodo di riferimento e la quota cui si riferisce. Non si tratta di un formalismo privo di effetti: permette di distinguere arretrati dell’assegno coniugale, contributi per i figli, spese straordinarie e somme eventualmente versate per un diverso accordo patrimoniale.

Pagamento periodico, arretrati e assegno una tantum

Conta la natura dell’obbligazione, non il numero dei bonifici. Un assegno divorzile stabilito in unica soluzione non diventa periodico perché le parti ne dilazionano materialmente il pagamento in più rate. La Corte di cassazione ha ribadito che l’assegno una tantum non è deducibile per chi lo versa, mentre la deducibilità dell’assegno periodico non viene meno solo perché siano pagate insieme mensilità arretrate. Rassegna della Corte di cassazione, ordinanza n. 7123 del 15 marzo 2024.

Gli arretrati richiedono una distinzione precisa. Se la sentenza o l’accordo giudiziale aveva già previsto un assegno periodico e il debitore paga in ritardo più rate maturate, la corresponsione cumulativa non muta, da sola, la natura periodica dell’assegno. Diverso è il caso di una somma concordata una volta per definire stabilmente ogni pretesa economica tra ex coniugi: qui occorre guardare alla struttura dell’accordo, non alla modalità con cui il denaro viene materialmente trasferito.

L’una tantum produce anche effetti familiari diversi. La legge sul divorzio consente, su accordo delle parti e se il tribunale la ritiene equa, la corresponsione in unica soluzione; dopo tale attribuzione non può essere proposta una successiva domanda di contenuto economico tra gli ex coniugi. Questa scelta può chiudere il rapporto economico, ma non va confusa con un assegno mensile ai fini fiscali. Legge n. 898 del 1970 sul divorzio.

Pagare spese al posto dell’assegno non basta

Una spesa sostenuta per l’ex coniuge non coincide automaticamente con un assegno deducibile. Il pagamento diretto di un canone, di una rata di finanziamento, di utenze o di altre spese può avere una funzione di mantenimento, ma il trattamento fiscale dipende dal titolo che lo prevede e dalla sua effettiva funzione. La qualificazione civilistica dell’esborso non può essere sostituita da una causale bancaria scelta unilateralmente.

La sostituzione deve risultare dall’assetto regolato tra le parti. La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto rilievo, in un caso specifico, a rate di mutuo pagate in esecuzione di un accordo di separazione omologato, quando il pagamento era finalizzato al mantenimento del coniuge economicamente più debole. Ha invece escluso la deducibilità quando l’onere si aggiungeva all’assegno e perseguiva un diverso assetto patrimoniale. Materiale della Corte di cassazione sul trattamento fiscale dell’assegno di mantenimento.

Le spese dei figli restano un capitolo autonomo. Il contributo mensile ordinario e le spese straordinarie per istruzione, salute o attività dei figli rispondono al dovere di mantenimento della prole. Anche se vengono ripartite in un accordo familiare, non possono essere trasformate in deduzione dell’assegno al coniuge. Conviene quindi tenere separate causali, ricevute e richieste di rimborso.

Come organizzare la gestione fiscale senza confondere le somme

Il documento da cui nasce l’obbligo è il punto di partenza. Prima di predisporre la dichiarazione, leggi la parte economica del provvedimento: indica se esiste un assegno per il coniuge, quale quota riguarda i figli, se sono previste rivalutazioni, arretrati o prestazioni sostitutive. Se l’importo è cambiato nel corso dell’anno, occorre collegare ogni periodo alla disposizione che lo regola.

Conserva una prova ordinata dei pagamenti. Il provvedimento, gli eventuali atti successivi e le contabili dei bonifici consentono di ricostruire quanto è stato realmente versato e a quale titolo. Una causale chiara, per esempio riferita al mese e alla quota coniugale, riduce l’ambiguità. Se un unico bonifico comprende somme diverse, la tracciabilità deve rendere riconoscibile la ripartizione.

Non correggere da soli un importo stabilito dal giudice. Se cambiano redditi, esigenze dei figli, disponibilità dell’abitazione o altre circostanze rilevanti, il piano fiscale non sostituisce la modifica delle condizioni familiari. Prima si chiarisce se l’obbligo civile è stato effettivamente variato; poi si applica il trattamento fiscale alla somma dovuta e pagata. Se testo dell’accordo e pagamenti non coincidono, posso aiutarti a distinguere ciò che deriva dall’assegno da ciò che richiede una diversa qualificazione.

Domande frequenti

Posso dedurre l’assegno versato per il mantenimento dei figli?

No, la quota per i figli non è deducibile ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. La deduzione riguarda l’assegno periodico corrisposto all’ex coniuge nei limiti risultanti dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Se versi con un unico bonifico somme per coniuge e figli, devi poter distinguere le due componenti.

Chi riceve l’assegno di mantenimento deve dichiararlo?

L’assegno periodico destinato all’ex coniuge rileva fiscalmente per chi lo percepisce, perché il TUIR lo ricomprende tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il contributo destinato ai figli segue invece una logica diversa e non va sovrapposto alla quota coniugale solo perché viene materialmente ricevuto dal genitore convivente.

Un assegno una tantum versato a rate è deducibile?

No, se resta un assegno in unica soluzione. La rateizzazione è soltanto una modalità di pagamento e non modifica la natura dell’accordo. Diversamente, gli arretrati di un assegno mensile già dovuto possono essere pagati cumulativamente senza diventare, per questo solo fatto, una prestazione una tantum.

Posso dedurre somme versate oltre l’importo stabilito nel provvedimento?

Non è corretto considerarle automaticamente deducibili. La norma collega la deduzione alla misura risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria. Un aiuto aggiuntivo, un rimborso occasionale o un versamento spontaneo possono avere ragioni familiari comprensibili, ma richiedono una qualificazione distinta dall’assegno periodico previsto nel titolo.

Il pagamento della rata del mutuo dell’ex coniuge vale sempre come mantenimento?

No, dipende dalla funzione prevista nell’accordo. La rata può essere collegata al mantenimento soltanto se il titolo che disciplina la separazione o il divorzio la pone effettivamente in sostituzione o a integrazione qualificata dell’assegno per il coniuge. Se regola un diverso rapporto patrimoniale, non assume automaticamente la natura di onere deducibile.