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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

La prescrizione del reato di omicidio non ha un solo termine valido per ogni morte causata da una persona. Cambia anzitutto la qualificazione giuridica del fatto: è diverso aver voluto uccidere, aver voluto soltanto percuotere o ferire e aver causato la morte per colpa, cioè per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole. Cambiano anche le conseguenze delle aggravanti e degli atti compiuti nel procedimento.

Voglio aiutarti a distinguere i casi che più spesso vengono confusi: l'omicidio volontario, l'omicidio preterintenzionale e l'omicidio colposo. Vedremo da quale data si parte, quale pena conta per il calcolo, perché una sentenza di primo grado può incidere in modo decisivo e perché, nei fatti meno recenti, la data del reato è importante quanto il titolo di reato contestato.

Non esiste un unico termine per tutti gli omicidi

Il primo dato decisivo è il reato contestato, non il nome generico di “omicidio”. L'omicidio volontario riguarda chi cagiona la morte con dolo, cioè con volontà dell'evento o accettazione dell'evento mortale nei termini richiesti dalla legge. L'omicidio colposo riguarda invece una morte non voluta, causata dalla violazione di una regola di prudenza o di diligenza. L'omicidio preterintenzionale si colloca fra i due: la persona compie atti diretti a percuotere o a ledere, ma ne deriva la morte.

La diversa imputazione determina la pena edittale, vale a dire la pena prevista dalla legge prima che il giudice stabilisca la pena concreta. L'articolo 157 del codice penale fa dipendere il termine ordinario di prescrizione proprio dal massimo della pena edittale; non conta, quindi, la pena che il pubblico ministero chiede o quella che il giudice potrebbe applicare nel singolo caso. Il criterio generale e le sue eccezioni sono indicati nell'articolo 157 del codice penale.

Le aggravanti possono cambiare il risultato soltanto nelle ipotesi previste dalla legge. Per il calcolo non si considerano normalmente le attenuanti né le aggravanti comuni; si considerano, invece, le aggravanti che comportano una pena di specie diversa oppure un aumento di pena superiore a un terzo. Perciò non basta leggere il solo articolo principale: occorre capire se l'accusa contesta una circostanza con effetti speciali e quale pena essa rende applicabile.

Termini base: volontario, preterintenzionale e colposo

Omicidio volontario e pena dell'ergastolo

L'omicidio volontario non aggravato, previsto dall'articolo 575 del codice penale, ha un termine base di prescrizione di ventiquattro anni. La pena prevista è la reclusione non inferiore a ventuno anni e, per individuare il massimo, opera il limite generale della reclusione. Questo è il punto di partenza, non una data automatica di estinzione: sospensioni, interruzioni e disciplina temporale del procedimento possono spostare il momento finale.

L'ergastolo esclude la prescrizione. L'articolo 157 stabilisce infatti che il reato non si estingue per prescrizione quando la legge prevede l'ergastolo, anche se questa pena deriva dall'applicazione di un'aggravante. Non ogni aggravante dell'omicidio volontario produce però l'ergastolo: alcune incidono sulla pena senza trasformarla in ergastolo. Bisogna quindi distinguere con precisione tra la contestazione dell'aggravante, la pena che ne consegue e l'eventuale riconoscimento dell'aggravante nella decisione.

Omicidio preterintenzionale

Il termine base è diciotto anni per l'omicidio preterintenzionale disciplinato dall'articolo 584 del codice penale, punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. La questione centrale non è soltanto stabilire che una persona è morta dopo un'aggressione: occorre accertare quale condotta era voluta. Se la volontà riguardava lesioni o percosse e la morte è l'evento ulteriore, l'inquadramento può essere preterintenzionale; se emerge la volontà omicida, il titolo può essere quello dell'omicidio volontario.

La distinzione incide sul tempo, ma anche sulla ricostruzione dell'intero fatto. Le dichiarazioni, il tipo di azione, il mezzo impiegato, la sede e la gravità delle lesioni, le condotte prima e dopo l'evento possono assumere rilievo per accertare l'elemento soggettivo. Non è corretto scegliere il termine di prescrizione guardando soltanto alla gravità dell'esito: prima va individuato il reato che l'accusa sostiene e che il giudice è chiamato a verificare.

Omicidio colposo e ipotesi qualificate

L'omicidio colposo semplice, previsto dall'articolo 589 del codice penale, ha un termine base di sei anni. La pena massima ordinaria è di cinque anni, ma per i delitti l'articolo 157 fissa comunque una soglia minima di sei anni. La regola cambia nelle forme più gravi previste dallo stesso articolo: per la morte causata violando norme sulla sicurezza del lavoro il termine è raddoppiato e arriva a quattordici anni; per l'esercizio abusivo di professioni o arti sanitarie, quando ricorrono i presupposti della norma, il termine può arrivare a venti anni.

L'omicidio stradale o nautico è un reato distinto dall'omicidio colposo comune. L'articolo 589-bis prevede proprie pene e l'articolo 157 raddoppia i relativi termini: nella forma base, punita fino a sette anni, il termine ordinario è quattordici anni; le ipotesi con pene massime più elevate richiedono un calcolo diverso. Per questo un incidente mortale non va automaticamente ricondotto ai sei anni dell'omicidio colposo semplice. Il testo dell'articolo 589-bis del codice penale consente di distinguere la fattispecie base dalle circostanze più gravi.

Come si calcola il tempo: inizio, sospensione e interruzione

Il termine parte dalla consumazione del reato. Negli omicidi, in linea generale, questo significa dal momento della morte, perché è allora che si realizza l'evento richiesto dalla fattispecie. Se la lesione viene inflitta in un giorno e il decesso avviene successivamente, non si può assumere senza altro come data iniziale quella della condotta violenta. Anche l'esatta collocazione temporale dell'evento può dunque essere essenziale.

La sospensione ferma l'orologio per il periodo previsto dalla legge: il tempo già maturato non si perde, ma il termine riprende a decorrere quando cessa la causa di sospensione. Le cause possono dipendere, per esempio, da una sospensione imposta dalla legge, da una questione da definire in altra sede o da un rinvio dovuto all'impedimento o alla richiesta dell'imputato o del difensore. Non ogni rinvio d'udienza produce lo stesso effetto e non è prudente sommare periodi senza conoscere il provvedimento che lo ha disposto.

L'interruzione ha un effetto diverso: gli atti indicati dalla legge fanno decorrere nuovamente il termine dall'atto interruttivo, entro i limiti massimi fissati dal codice. L'articolo 160 del codice penale elenca gli atti interruttivi e richiama i limiti dell'articolo 161. In via ordinaria, l'interruzione non consente di prolungare il termine oltre un quarto; per alcune forme di recidiva i limiti sono più elevati. Dire soltanto che “c'è stata un'udienza” non basta quindi a stabilire né un'interruzione né la sua durata.

La prescrizione non cancella ogni conseguenza. L'estinzione del reato per prescrizione riguarda il piano penale, ma non equivale a una dichiarazione di innocenza. Inoltre, le domande civili e le decisioni sugli effetti civili seguono regole proprie, che non coincidono automaticamente con il calcolo della prescrizione penale. In presenza di parti civili, il contenuto della sentenza e la fase in cui matura la prescrizione meritano una lettura separata.

La sentenza di primo grado e la data del fatto

Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020, la prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Se però l'annullamento comporta la regressione del procedimento al primo grado o a una fase precedente, il corso riprende dalla pronuncia definitiva di annullamento. Dopo la sentenza di primo grado, nei giudizi di impugnazione può venire in rilievo l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima: è un istituto diverso dalla prescrizione e non va confuso con essa.

I fatti anteriori seguono regole transitorie che non possono essere trascurate. La Corte costituzionale ha ricostruito il principio affermato dalle Sezioni unite: per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 resta applicabile il regime della sospensione introdotto nel 2017; per quelli commessi dal 1° gennaio 2020 opera il sistema collegato alla legge n. 134 del 2021. La ricostruzione è disponibile nella sentenza n. 38 del 2026 della Corte costituzionale.

La data di iscrizione della notizia di reato non decide il regime. Per questa distinzione conta la data in cui il fatto è stato commesso. Un procedimento iniziato molto tempo dopo la morte può quindi ricadere in una disciplina storica diversa da quella applicabile a un fatto recente. È uno degli errori più frequenti nel calcolo informale: usare la norma oggi vigente senza verificare quale disciplina temporale governi quel reato.

Quali dati servono per una risposta concreta

Il calcolo richiede una sequenza verificabile: data della morte, articolo contestato, aggravanti indicate nell'imputazione, eventuali modifiche della contestazione, atti interruttivi, provvedimenti di sospensione e data della sentenza di primo grado. Per i fatti collocati tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 va aggiunta la disciplina transitoria. Un verbale, un avviso di conclusione indagini o un capo d'imputazione sono utili non perché contengano da soli la risposta, ma perché indicano il titolo di reato e gli atti processuali da collocare nel tempo.

Non conviene attendere una sola data teorica. Se il dubbio riguarda un procedimento pendente, bisogna considerare insieme la qualificazione giuridica e lo stato del processo. Se invece la questione riguarda una sentenza o un'impugnazione, è essenziale distinguere tra prescrizione del reato, cessazione del suo corso e improcedibilità dell'impugnazione. Puoi contattarmi se hai bisogno di leggere questi dati in rapporto agli atti del procedimento.

Domande frequenti

L'omicidio volontario si prescrive sempre dopo ventiquattro anni?

No, ventiquattro anni è il termine base dell'omicidio volontario non aggravato. Il termine può essere influenzato da sospensioni e interruzioni. Soprattutto, se per il reato è prevista la pena dell'ergastolo, anche come effetto di un'aggravante, l'articolo 157 esclude la prescrizione. Occorre quindi verificare la contestazione e la pena applicabile, non soltanto gli anni trascorsi.

Quando si prescrive l'omicidio colposo semplice?

Il termine base è sei anni, perché la pena massima ordinaria è inferiore al minimo fissato dall'articolo 157 per i delitti. Non vale però per tutte le morti colpose: l'omicidio con violazione delle norme antinfortunistiche, l'ipotesi sanitaria abusiva e l'omicidio stradale o nautico seguono termini diversi, spesso raddoppiati.

Le attenuanti riducono il termine di prescrizione?

Di regola no. Per calcolare il termine non si considera la diminuzione dovuta alle attenuanti. Alcune aggravanti, invece, incidono perché prevedono una pena diversa o un aumento a effetto speciale. Questa regola evita di confondere la pena che potrebbe essere concretamente irrogata con la pena edittale che serve per il calcolo della prescrizione.

Un rinvio dell'udienza interrompe sempre la prescrizione?

No, un rinvio non basta da solo. Bisogna capire se ricorre una causa di sospensione prevista dalla legge e per quale periodo, oppure se è stato compiuto un atto interruttivo. Sospensione e interruzione producono effetti differenti. Il provvedimento che dispone il rinvio, il motivo indicato e la data sono elementi necessari per attribuirgli il corretto effetto.

Dopo la sentenza di primo grado posso ancora chiedere la prescrizione?

Dipende dalla data del reato. Per i fatti commessi dal 1° gennaio 2020, la prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, salvo l'eventuale annullamento con regressione. Per i fatti precedenti il regime transitorio può essere diverso. In appello va inoltre distinta la prescrizione dall'improcedibilità per superamento dei termini dell'impugnazione.

Riferimenti normativi essenziali

Per il criterio generale di calcolo e per l'imprescrittibilità dei reati puniti con l'ergastolo, il riferimento è l'articolo 157 del codice penale. Per gli atti che interrompono la prescrizione rileva l'articolo 160 del codice penale. Il quadro della successione delle riforme e della disciplina applicabile in base alla data del fatto è illustrato nella sentenza n. 38 del 2026 della Corte costituzionale.