La localizzazione GPS può avere un ruolo importante in un procedimento penale perché sembra offrire una risposta semplice: un dispositivo, un veicolo o un telefono risultano in una certa area a una certa ora. Quel dato, però, non prova da solo tutto ciò che l’accusa gli attribuisce. Può sorgere il dubbio sulla sua acquisizione, sulla precisione della mappa, sulla continuità della traccia o sul collegamento tra l’apparato localizzato e la persona indagata.
Ti spiego quali distinzioni contano davvero quando si vuole contestare una prova di localizzazione. Vedremo perché non tutti i dati chiamati “GPS” seguono le stesse regole, quando può porsi un problema di inutilizzabilità e quando, invece, la discussione riguarda soprattutto la capacità della traccia di dimostrare il fatto contestato.
La prima domanda è da dove proviene il dato. Un localizzatore satellitare usato durante un’attività investigativa, i dati di posizione contenuti nei tabulati di un’utenza telefonica, la cronologia di un’app o le registrazioni di una piattaforma installata su un veicolo aziendale non sono la stessa prova. Possono riferirsi tutti a spostamenti, ma hanno un’origine diversa e richiedono verifiche diverse.
Il GPS consente a un dispositivo di calcolare la propria posizione mediante segnali satellitari. Nel fascicolo, però, quel risultato può comparire come file originario, successione di coordinate, relazione di polizia giudiziaria, schermata o mappa elaborata successivamente. Una mappa è una rappresentazione del dato, non sempre il dato originario. Per comprenderne il peso occorre distinguere ciò che il sistema ha registrato da ciò che è stato ricostruito o riassunto dopo.
Una traccia può indicare che un telefono, un veicolo o un apparato erano in una zona; non identifica automaticamente chi lo stesse usando. La posizione del dispositivo e la presenza personale sono fatti diversi. Se un’auto è condivisa, un telefono è lasciato nel mezzo o l’apparato può essere spostato da altri, il passaggio dal dato tecnico all’attribuzione individuale richiede elementi ulteriori.
Il GPS installato o impiegato dagli investigatori non va confuso con i dati richiesti a un gestore telefonico. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 37395 del 2024, ha qualificato la localizzazione degli spostamenti tramite sistema satellitare GPS, il cosiddetto pedinamento elettronico, come mezzo di ricerca della prova atipico. Nella stessa pronuncia ha escluso l’applicazione analogica della disciplina prevista per i tabulati telefonici. Il passaggio è riportato nella rassegna penale della Corte di cassazione relativa alla sentenza n. 37395/2024.
Questo significa che la mancanza del decreto previsto per l’acquisizione dei tabulati non rende, da sola, inutilizzabile il pedinamento GPS investigativo. Una contestazione fondata soltanto sull’assenza di autorizzazione giudiziaria rischia quindi di applicare una disciplina che riguarda un’altra fonte di prova.
Ciò non impedisce di discutere il valore della localizzazione. Restano rilevanti, per esempio, il periodo coperto dal controllo, la documentazione delle operazioni, la frequenza dei rilevamenti, eventuali intervalli privi di registrazioni e la possibilità di attribuire il veicolo a una persona determinata. La regolarità dell’acquisizione e la forza dimostrativa della traccia sono questioni autonome.
I dati detenuti da un fornitore di comunicazioni seguono una disciplina specifica. L’articolo 132 del Codice della privacy regola l’acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico conservati dai fornitori per finalità penali. Il testo riprodotto nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026 prevede, in presenza dei presupposti indicati dalla legge, l’autorizzazione del giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza delle parti abilitate. Puoi consultare il testo dell’articolo 132 riportato nella Gazzetta Ufficiale.
La norma richiede sufficienti indizi per reati puniti con ergastolo o con reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, calcolata secondo l’articolo 4 del codice di procedura penale; contempla inoltre specifiche ipotesi di minaccia, molestia o disturbo telefonico gravi. Non ogni indagine consente quindi di acquisire indistintamente tabulati e dati di localizzazione. Rilevano sia il tipo di reato sia l’utilità del dato per l’accertamento dei fatti.
In caso di urgenza, il pubblico ministero può disporre l’acquisizione con decreto motivato quando il ritardo può arrecare grave pregiudizio alle indagini; il provvedimento deve essere comunicato al giudice entro quarantotto ore e il giudice decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive. L’articolo 132 stabilisce inoltre che i dati acquisiti in violazione delle regole dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati.
La Corte di cassazione ha applicato questa distinzione alla geolocalizzazione contenuta nei tabulati: con la sentenza n. 15836 del 2023 ha ritenuto non utilizzabili, anche nel giudizio abbreviato, i dati acquisiti dalla polizia giudiziaria senza il decreto autorizzativo richiesto dall’articolo 132, comma 3. La scheda ufficiale della sentenza n. 15836/2023 consente di verificare l’oggetto e il principio espresso dalla Corte.
L’inutilizzabilità riguarda il modo in cui la prova è stata acquisita. L’articolo 191 del codice di procedura penale stabilisce che non possono essere utilizzate le prove acquisite in violazione dei divieti fissati dalla legge e che il vizio è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Il riferimento è il testo dell’articolo 191 del codice di procedura penale.
Perciò non basta che una mappa sia sintetica o che una relazione non descriva ogni dettaglio tecnico. Un dato poco persuasivo non è automaticamente un dato vietato. Se si sostiene l’inutilizzabilità, occorre individuare una regola legale applicabile alla specifica acquisizione e spiegare in che modo è stata violata.
L’attendibilità, invece, riguarda ciò che il dato può davvero dimostrare. Una coordinata può essere utile per collocare un mezzo in una strada o in un’area; può non essere sufficiente per affermare che il mezzo fosse davanti a un determinato ingresso, che il suo utilizzatore fosse presente o che abbia compiuto l’azione contestata. La precisione richiesta dipende dalla conclusione che l’accusa vuole trarre.
Anche la sequenza temporale può cambiare il ragionamento. Due rilevamenti distanti venti minuti possono indicare punti di partenza e arrivo, ma non descrivono necessariamente il tragitto, le soste o chi detenesse il dispositivo in quell’intervallo. Una registrazione fitta e continua offre informazioni maggiori, ma deve comunque essere letta insieme agli altri elementi del procedimento.
Una contestazione tecnica è utile soltanto se incide su un passaggio concreto della ricostruzione. Sono importanti l’identificativo dell’apparato, la data e l’ora di ogni rilevamento, il fuso orario utilizzato, la frequenza delle registrazioni e l’eventuale esistenza di file originari. Una schermata isolata non permette sempre di controllare se vi siano stati vuoti di segnale, modifiche o elaborazioni successive.
La precisione geografica merita un’attenzione proporzionata al caso. In un’area urbana, la differenza tra trovarsi nelle vicinanze di un edificio ed essere in un punto preciso può essere decisiva; in una ricostruzione che riguarda solo una zona ampia, invece, quella stessa differenza può avere un’incidenza minore. Non è la parola “GPS” a stabilire la precisione del dato, ma il sistema impiegato e l’uso che se ne fa nel processo.
Un altro punto riguarda la catena del ragionamento. Se l’accusa localizza un veicolo, deve ancora dimostrare chi lo guidava; se localizza un telefono, deve spiegare perché quel telefono fosse nella disponibilità della persona interessata; se localizza un’app, deve chiarire chi poteva accedere al relativo account. Il salto dall’apparato alla persona non può essere dato per scontato.
La contestazione deve partire dal fatto che il dato dovrebbe provare. Se la fonte è un tabulato ottenuto da un fornitore, il primo punto può essere il rispetto dell’articolo 132: reato per cui si procede, provvedimento adottato, urgenza e convalida, quando invocata. Se la fonte è un pedinamento satellitare investigativo, assumono maggiore rilievo la documentazione dell’attività e la capacità della traccia di dimostrare la specifica circostanza contestata.
Quando la fonte è privata, come una piattaforma di gestione flotte o un’app, non si può trasferire automaticamente la disciplina dei tabulati o quella del GPS investigativo. Occorre anzitutto capire chi raccoglieva i dati, quale sistema li generava, che cosa sia stato consegnato agli investigatori e se il materiale consenta di ricostruire il percorso dalla registrazione originaria alla sua produzione nel fascicolo.
Per preparare un confronto utile servono pochi elementi, ma precisi: il tipo di dispositivo localizzato, il documento che descrive l’acquisizione, l’intervallo temporale contestato, la forma in cui i dati sono stati prodotti e i fatti che collegano l’apparato alla persona. Questi dati permettono di scegliere tra una contestazione di legittimità, una critica tecnica o entrambe.
No, non sempre. La risposta dipende dalla fonte del dato. Per il pedinamento satellitare svolto dagli investigatori, la Cassazione ha escluso l’applicazione automatica della disciplina dei tabulati. Per dati di localizzazione contenuti nei tabulati telefonici o telematici, invece, l’articolo 132 richiede l’autorizzazione del giudice, salvo la procedura urgente con successiva convalida.
No, localizza prima di tutto un apparato. Un GPS può riferirsi a un veicolo, a un telefono o a un dispositivo dedicato. Per attribuire quella presenza a una persona servono elementi concreti sulla disponibilità e sull’uso effettivo dell’apparato. L’eventuale esclusività del mezzo, l’accesso alle chiavi e altri dati compatibili possono cambiare sensibilmente la valutazione.
La mappa deve poter essere ricondotta ai dati che rappresenta. Conta sapere se esistono coordinate, orari e registri originari, se vi siano intervalli privi di rilevamenti e come sia stata costruita la rappresentazione grafica. Un riepilogo chiaro può essere utile, ma non elimina il problema di verificare la continuità e il significato della traccia.
Sì, se la precisione è decisiva per l’accusa. Non ha lo stesso peso discutere se un mezzo fosse in una zona ampia oppure se fosse esattamente in un punto determinato. La contestazione deve indicare quale conclusione non è sostenuta dai dati disponibili: la presenza in un edificio, una particolare sosta, un tragitto o un intervallo temporale ristretto.
No, non secondo la sentenza n. 15836/2023 della Cassazione. La Corte ha ritenuto che l’inutilizzabilità dei dati di geolocalizzazione contenuti in tabulati acquisiti senza il decreto richiesto dall’articolo 132 non sia sanata dalla scelta del rito abbreviato. Occorre comunque stabilire se il dato discusso appartenga davvero a questa categoria e se ricorra il vizio indicato.
La domanda utile non è se il GPS valga sempre o non valga mai. Occorre distinguere la fonte della localizzazione, la regola che ne disciplina l’acquisizione, il fatto che dovrebbe dimostrare e gli elementi necessari per collegare il dispositivo alla persona. Quando la localizzazione ha un ruolo centrale nell’accusa, puoi contattarmi per inquadrare la documentazione disponibile e valutare una linea difensiva coerente con il tipo di prova.