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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Ricevere un invito a presentarsi dal pubblico ministero può lasciare domande molto concrete: sei chiamato come persona sottoposta alle indagini oppure perché conosci fatti che riguardano altri? Devi comparire? Puoi tacere? E cosa accade se una risposta finisce per coinvolgerti personalmente? Voglio aiutarti a distinguere questi passaggi, perché il nome dell’atto e la qualifica indicata nella convocazione cambiano diritti, obblighi e scelte possibili.

Il primo dato è la veste con cui sei convocato. Un invito per rendere interrogatorio riguarda normalmente una persona sottoposta alle indagini: non è una condanna e non prova la responsabilità, ma è un atto difensivamente importante. Diversa è la situazione di chi viene sentito come persona informata sui fatti. In questa guida chiarisco il ruolo del difensore, la facoltà di non rispondere e il limite posto dall’articolo 63 del codice di procedura penale alle dichiarazioni che diventano autoindizianti.

L’invito del PM e la posizione indicata nell’atto

L’invito a presentarsi serve a convocare l’indagato per un atto di indagine. L’articolo 364 c.p.p. prevede che il pubblico ministero inviti la persona sottoposta alle indagini quando deve procedere, tra l’altro, a interrogatorio, ispezione, confronto o individuazione di persone cui quella persona deve partecipare. La disposizione collega espressamente l’atto alla presenza e all’assistenza del difensore. Puoi consultare il testo dell’articolo 364 c.p.p. su Normattiva.

Non ogni convocazione del pubblico ministero equivale a un interrogatorio. La prima cosa da leggere è lo scopo indicato nell’atto: un interrogatorio, un confronto o un’individuazione di persone hanno funzioni differenti. Contano anche l’ufficio che ha emesso l’invito, il numero del procedimento, la data, l’ora, il luogo e gli avvertimenti riportati. Una formula breve sul fatto contestato non descrive necessariamente tutti gli elementi già raccolti, ma consente di comprendere quale vicenda è oggetto dell’atto. L’articolo 375 c.p.p. disciplina il contenuto dell’invito e prevede normalmente una notifica almeno tre giorni prima della comparizione, salvo abbreviazione per urgenza che lasci il tempo necessario a presentarsi.

Indagato e imputato non sono la stessa cosa. La persona sottoposta alle indagini è coinvolta nella fase investigativa; l’imputato è invece tale dopo l’esercizio dell’azione penale. La distinzione non rende marginale l’invito ricevuto: le dichiarazioni rese nelle indagini possono entrare nel procedimento e la scelta di parlare, tacere o rendere chiarimenti circoscritti deve essere compresa prima dell’atto, non improvvisata durante le domande.

La difesa tecnica è necessaria. Se la persona indagata non ha ancora nominato un difensore di fiducia, viene avvisata dell’assistenza di un difensore d’ufficio e conserva la possibilità di nominare un legale di fiducia. Il difensore d’ufficio non rappresenta il pubblico ministero: svolge la difesa dell’indagato. La nomina di fiducia può quindi affiancarsi o sostituirsi a quella d’ufficio secondo le regole previste dal codice. Nell’interrogatorio svolto direttamente dal pubblico ministero, il difensore ha diritto di assistere e deve essere regolarmente avvisato, ma la sua presenza non è obbligatoria. Non va confuso questo caso con l’interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria, per cui valgono garanzie diverse.

Interrogatorio: comparire e rispondere sono scelte diverse

La facoltà di non rispondere riguarda le domande sul merito. Prima dell’interrogatorio, l’articolo 64 c.p.p. impone avvisi che rendono la persona consapevole del fatto che le dichiarazioni possono essere usate nei suoi confronti e che può scegliere di non rispondere, salvo le informazioni sulla propria identità. Il silenzio non è una confessione e non conclude il procedimento: il pubblico ministero può proseguire le indagini con gli altri elementi disponibili.

Presentarsi non impone di fornire subito una versione completa dei fatti. Comparizione e dichiarazioni sono due piani diversi. La comparizione consente di partecipare all’atto assistiti dal difensore; la decisione sulle risposte dipende invece dall’addebito, da ciò che si conosce degli atti e dall’utilità concreta di eventuali spiegazioni. Non esiste una regola generale secondo cui parlare sia sempre vantaggioso o, al contrario, tacere sia sempre la scelta migliore.

L’interrogatorio deve partire da un’addebito chiaro. L’articolo 65 c.p.p. stabilisce che l’autorità giudiziaria contesti alla persona, in forma chiara e precisa, il fatto attribuito, renda noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, quando ciò non pregiudica le indagini, comunichi anche le fonti. Solo dopo invita l’indagato a esporre ciò che ritiene utile per la difesa e pone le domande. Il testo dell’articolo 65 c.p.p. mostra perché un interrogatorio non va trattato come un colloquio informale.

Una dichiarazione parziale resta una dichiarazione. L’indagato può scegliere di rispondere soltanto su alcuni aspetti o di rendere precisazioni limitate, ma ogni parola resa nell’atto va valutata per il suo contenuto e per il modo in cui si inserisce nel fatto contestato. Un chiarimento che sembra innocuo può contenere ammissioni, indicazioni su altre persone o elementi difficili da correggere in seguito. Per questa ragione è essenziale evitare ricostruzioni affrettate basate soltanto sul desiderio di “spiegare tutto”.

Gli avvisi mancanti possono incidere sull’utilizzabilità delle dichiarazioni. Il codice collega specifiche omissioni degli avvisi dell’articolo 64 a conseguenze sull’uso processuale delle dichiarazioni. Ciò non significa che ogni irregolarità faccia sparire l’intero procedimento o tutti gli atti investigativi: occorre distinguere l’avviso omesso, la dichiarazione interessata e l’effetto previsto dalla legge. Il punto pratico è non rinunciare a una garanzia solo perché l’audizione appare rapida o informale.

Persona informata sui fatti e indagato: il confine dell’articolo 63 c.p.p.

La persona informata sui fatti non è, in senso tecnico, un testimone in dibattimento. Nelle indagini preliminari può essere chiamata dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria per riferire ciò che sa su una vicenda. La sua posizione è diversa da quella dell’indagato: non dispone della medesima facoltà generale di non rispondere sulle domande relative ai fatti altrui. Tuttavia non può essere usata come fonte di dichiarazioni contro se stessa aggirando le garanzie difensive.

L’articolo 63 c.p.p. opera quando emergono indizi a carico di chi sta parlando. Se una persona non indagata rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità nei suoi confronti, l’autorità deve interrompere l’esame, avvertirla che potranno essere svolte indagini a suo carico e invitarla a nominare un difensore. Le dichiarazioni rese prima di quel momento non possono essere utilizzate contro di lei. Il testo dell’articolo 63 c.p.p. distingue questa situazione da quella in cui la persona avrebbe dovuto essere sentita sin dall’inizio come indagata.

La seconda ipotesi è più netta. Se gli elementi già disponibili imponevano di ascoltare la persona come indagata fin dall’avvio dell’esame, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Non basta però che il dichiarante sia soltanto coinvolto, anche indirettamente, in una vicenda potenzialmente rilevante: occorre verificare se esistevano già indizi concreti a suo carico. La Corte di cassazione ha richiamato proprio la necessità di distinguere i precisi indizi iniziali dal semplice coinvolgimento in fatti suscettibili di sviluppi penali nella rassegna penale della Corte di cassazione relativa alla sentenza n. 9473 del 2025.

Il momento in cui emergono gli indizi è decisivo. Se una persona viene chiamata legittimamente per riferire su condotte altrui e solo una risposta fa emergere un possibile ruolo personale, da quel momento l’esame deve fermarsi. Se invece gli indizi erano presenti già prima della convocazione, il problema riguarda la qualificazione iniziale sbagliata della persona ascoltata. Le due situazioni producono conseguenze diverse e non possono essere risolte guardando soltanto all’etichetta usata nella convocazione.

Il rischio di autoaccusarsi va riconosciuto prima dell’audizione. Se sei convocato come persona informata sui fatti ma le domande potrebbero riguardare anche atti compiuti da te, pagamenti ricevuti, comunicazioni inviate o decisioni alle quali hai partecipato, quel collegamento è rilevante. Non serve inventare difese preventive: serve comprendere se il tuo racconto riguarda davvero solo altri oppure può esporre anche te a un’accusa.

Mancata comparizione, impedimento e conseguenze da non confondere

Il diritto al silenzio non coincide con il diritto di ignorare l’invito. Un indagato può comparire con il difensore e scegliere di non rispondere sul merito. Non presentarsi è una decisione diversa, da leggere anche alla luce degli avvertimenti contenuti nell’atto. L’invito per interrogatorio può indicare la possibilità dell’accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza legittimo impedimento, nei presupposti previsti dalla legge.

Un impedimento deve essere reale, tempestivamente rappresentato e documentabile. Un ricovero, una condizione sanitaria incompatibile con la presenza o un altro ostacolo oggettivo non si risolvono lasciando trascorrere la data fissata. Occorre far conoscere la situazione all’ufficio competente attraverso il difensore, con elementi idonei a spiegare perché la comparizione non è possibile. Una mera difficoltà organizzativa non ha lo stesso rilievo di un’impossibilità effettiva.

L’assenza può assumere rilievo anche oltre l’atto non svolto. L’articolo 453 c.p.p. contempla, tra le condizioni del giudizio immediato, il caso in cui l’indagato non compaia dopo un invito a presentarsi emesso nelle forme di legge, senza addurre un legittimo impedimento e senza essere irreperibile. Non è una conseguenza automatica della sola assenza, perché restano necessari gli altri presupposti del rito, incluso il requisito dell’evidenza della prova. Il testo dell’articolo 453 c.p.p. aiuta a comprendere perché non sia prudente trattare la convocazione come priva di effetti.

Come orientarsi prima della data fissata

Conserva l’atto completo e le sue eventuali allegazioni. Per capire la situazione servono la convocazione integrale, la qualifica indicata, il tipo di atto, il numero del procedimento, gli avvertimenti e ogni altro documento già notificato. Un invito per interrogatorio richiede valutazioni diverse da una richiesta di informazioni rivolta a chi non è formalmente indagato. Non è utile affidarsi a fotografie parziali o a ricordi di una telefonata.

Non colmare i vuoti con ipotesi personali. L’indicazione del fatto nell’invito può essere sintetica e l’accesso agli atti delle indagini può dipendere dalla fase del procedimento e dal segreto investigativo. Da una formula breve non si può dedurre né che l’accusa sia già dimostrata né che non esistano elementi ulteriori. Allo stesso modo, il desiderio di chiarire non sostituisce la verifica della posizione processuale e delle garanzie applicabili.

La scelta utile deve essere concreta. Può consistere nel comparire e rendere dichiarazioni mirate, nel comparire esercitando la facoltà di non rispondere, nel far valere un impedimento effettivo oppure, per chi è chiamato come persona informata sui fatti, nel chiarire prima se il racconto rischia di coinvolgerlo. Con il mio staff posso aiutarti a leggere l’atto ricevuto, distinguere la tua qualifica e affrontare l’audizione senza confondere i diritti dell’indagato con quelli di chi è chiamato a riferire su fatti altrui.

Domande frequenti

Se ricevo un invito a presentarmi dal PM sono già colpevole?

No. L’invito per interrogatorio segnala che sei persona sottoposta alle indagini e che il pubblico ministero intende compiere un atto nei tuoi confronti. Non è una sentenza e non dimostra la responsabilità. È però un documento da prendere seriamente, perché qualifica la tua posizione e può aprire un passaggio nel quale le eventuali dichiarazioni assumono rilievo processuale.

Posso non rispondere all’interrogatorio del pubblico ministero?

Sì, puoi avvalerti della facoltà di non rispondere. La scelta riguarda il merito delle domande e non equivale a non comparire. Il procedimento può continuare anche se scegli il silenzio. Prima dell’interrogatorio devono esserti dati gli avvisi previsti dalla legge, così da rendere consapevole la scelta tra dichiarare, rispondere solo su alcuni punti o non rispondere.

Posso presentarmi senza un avvocato?

Devi avere un difensore nominato, di fiducia o d’ufficio. Nell’interrogatorio svolto direttamente dal pubblico ministero il legale ha diritto di assistere e deve ricevere l’avviso previsto, ma la sua presenza non è obbligatoria. Questo non rende l’atto un colloquio informale: è opportuno concordare prima come esercitare il diritto al silenzio o rendere dichiarazioni consapevoli.

Se sono chiamato come testimone posso rifiutare tutte le domande?

La situazione non coincide con quella dell’indagato. Nelle indagini la persona informata sui fatti non ha la generale facoltà di non rispondere prevista per l’indagato. Tuttavia non può essere sentita per ottenere dichiarazioni contro se stessa senza garanzie. Se emergono indizi di reità a suo carico, l’esame deve essere interrotto secondo l’articolo 63 c.p.p.

Che cosa succede se non mi presento all’invito?

L’assenza può avere conseguenze procedurali. Occorre prima leggere gli avvertimenti contenuti nell’atto e verificare se esista un legittimo impedimento. L’invito per interrogatorio può prevedere l’accompagnamento coattivo nei casi di legge; inoltre, alle condizioni previste dall’articolo 453 c.p.p., l’omessa comparizione può avere rilievo rispetto alla richiesta di giudizio immediato.

Riferimenti normativi essenziali

I riferimenti principali per orientarsi sono l’articolo 364 c.p.p. sull’invito e sull’assistenza del difensore, l’articolo 63 c.p.p. sulle dichiarazioni indizianti, l’articolo 65 c.p.p. sulle modalità dell’interrogatorio nel merito e l’articolo 453 c.p.p. sul giudizio immediato. Il punto di partenza resta sempre il contenuto dell’atto ricevuto: qualifica indicata, finalità della convocazione, avvertimenti e data fissata definiscono le tutele da considerare.