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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Il riconoscimento dei figli nelle famiglie omogenitoriali non dipende da una formula unica. Cambiano molto le regole se il bambino nasce in Italia o all’estero, se il percorso riguarda la procreazione medicalmente assistita oppure la gestazione per altri, se esiste già un atto di nascita straniero e se entrambe le persone che hanno progettato la genitorialità risultano già genitori nei documenti. Ti spiego queste differenze perché incidono sullo stato di figlio, cioè sul legame giuridico da cui derivano responsabilità, cura, mantenimento e rappresentanza.

Il dubbio concreto è spesso semplice: il figlio può avere fin dall’inizio due genitori riconosciuti? Occorre chiedere la trascrizione di un atto formato fuori dall’Italia, presentare un ricorso o avviare un’adozione in casi particolari? Voglio aiutarti a distinguere le situazioni che possono apparire simili, ma che seguono percorsi diversi. Il punto di partenza è sempre la tutela del minore, senza confondere l’orientamento sessuale dei genitori con le modalità attraverso cui è nato il rapporto di filiazione.

La prima distinzione: PMA, atto estero e gestazione per altri

Non tutte le famiglie omogenitoriali incontrano lo stesso ostacolo giuridico. La procreazione medicalmente assistita praticata all’estero da due donne, l’atto di nascita formato all’estero con l’indicazione di due genitori e la nascita mediante gestazione per altri sono situazioni diverse. Per capire quale tutela può essere chiesta, bisogna individuare anzitutto il fatto che ha dato origine alla filiazione e il documento che oggi attesta, oppure non attesta, il rapporto con il figlio.

La genitorialità non coincide sempre con il legame biologico. Nel percorso di PMA, il consenso preventivo al progetto procreativo può assumere rilievo giuridico anche per la persona che non ha partorito e non ha un legame genetico con il bambino. Tuttavia, quel consenso deve appartenere a un progetto genitoriale concreto e precedente alla nascita: una dichiarazione resa dopo, quando il rapporto è già in discussione, non produce automaticamente gli stessi effetti.

L’atto di nascita non è una semplice certificazione. Se indica chi sono i genitori, può essere il titolo da far valere nello stato civile italiano; se manca uno dei genitori, oppure se l’atto è ritenuto incompatibile con l’ordine pubblico, la strada cambia. L’ordine pubblico, in questo ambito, non è un giudizio sulla famiglia in quanto tale: è il limite con cui l’ordinamento controlla l’ingresso in Italia di atti e provvedimenti formati all’estero.

PMA praticata all’estero e figlio nato in Italia

Per due donne che hanno condiviso un percorso di PMA all’estero, la nascita in Italia non esclude più il riconoscimento della madre intenzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2025, ha rimosso la parte dell’articolo 8 della legge n. 40 del 2004 che impediva al nato in Italia di avere lo stato di figlio anche della donna che aveva prestato preventivamente il consenso alla PMA eseguita all’estero nel rispetto della legge del luogo. Il testo vigente dell’articolo 8 riporta questo effetto della pronuncia nella legge n. 40 del 2004 su Normattiva.

La regola ha confini precisi. Riguarda il bambino nato in Italia da una donna che ha fatto ricorso all’estero a tecniche di PMA consentite nello Stato in cui sono state praticate. Riguarda inoltre l’altra donna che abbia espresso prima il consenso alla tecnica e abbia assunto la responsabilità del progetto genitoriale. Non è una pronuncia che modifica le condizioni di accesso alla PMA in Italia e non riguarda la gestazione per altri.

Il riconoscimento tutela il figlio sin dalla nascita. Il punto non è attribuire un riconoscimento simbolico alla coppia: è dare al minore uno stato giuridico certo nei confronti di entrambe le madri. Da questo status derivano i doveri connessi alla responsabilità genitoriale e la possibilità per il figlio di contare giuridicamente su entrambe le figure che hanno intrapreso il progetto. La dichiarazione di nascita e gli atti di stato civile restano quindi il luogo pratico in cui questa tutela deve trovare espressione.

Quali fatti devono risultare con chiarezza

Il consenso preventivo è il fatto centrale. Per questo assumono rilievo i documenti del percorso svolto all’estero, le dichiarazioni rese prima del trattamento, l’atto di nascita e ogni elemento che dimostri che la scelta è stata condivisa prima della nascita. Non serve trasformare la vita familiare in una prova documentale continua; serve però distinguere un progetto genitoriale già assunto da una volontà successiva, che può richiedere strumenti diversi.

Atto di nascita formato all’estero: trascrizione e limiti

Un atto di nascita straniero con due madri può essere trascritto in Italia se non contrasta con l’ordine pubblico internazionale. La giurisprudenza costituzionale ha richiamato la trascrivibilità degli atti formati all’estero quando la madre intenzionale abbia consentito alla PMA della partner e abbia assunto la relativa responsabilità genitoriale. In questo quadro, la sola assenza di un legame biologico con una delle due madri non rende l’atto incompatibile con l’ordinamento italiano. Il riferimento è chiarito dalla sentenza n. 115 del 2025 della Corte costituzionale.

Trascrivere non significa creare ex novo una filiazione. La trascrizione serve a far produrre effetti in Italia a uno stato di figlio già attestato da un atto straniero validamente formato. Per questo è essenziale capire che cosa attesta davvero il documento: un atto di nascita, una sentenza straniera, un provvedimento di adozione o una certificazione che non individua ancora un rapporto di filiazione hanno funzioni differenti.

Il rifiuto dell’ufficiale di stato civile va letto nelle sue ragioni concrete. Può dipendere da un dubbio sulla completezza dell’atto, sulla sua formazione secondo la legge straniera, sull’esistenza di un elemento ritenuto contrario all’ordine pubblico oppure sull’errata qualificazione del percorso procreativo. Non è utile rispondere a un diniego con documenti generici: occorre individuare quale fatto sia contestato, perché da quello dipende se chiedere una rettifica, contestare il rifiuto o seguire una diversa strada giudiziaria.

Perché la nascita all’estero cambia il punto di partenza

La nascita fuori dall’Italia può offrire già un titolo genitoriale completo. Se l’atto straniero indica entrambe le madri e deriva da PMA legittimamente praticata nel Paese di nascita, la questione riguarda in primo luogo la circolazione di quello status in Italia. Se invece il bambino nasce in Italia, manca un atto estero da trascrivere e rilevano direttamente le regole sul riconoscimento nel nostro stato civile, comprese quelle precisate dalla sentenza n. 68 del 2025.

Quando l’adozione in casi particolari diventa la via da considerare

L’adozione in casi particolari può dare rilievo giuridico al rapporto con il figlio del partner. L’articolo 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983 è stato applicato anche nelle relazioni omogenitoriali quando non esiste un diverso titolo immediatamente utilizzabile per costituire il rapporto di filiazione. Non è un accordo privato tra adulti: richiede un procedimento davanti al tribunale per i minorenni e una decisione orientata all’interesse del minore.

Questa adozione non cancella il legame con il genitore già riconosciuto. Si affianca al rapporto di filiazione esistente e attribuisce al minore un ulteriore legame genitoriale. La Corte costituzionale ha inoltre eliminato il limite che impediva al minore adottato in casi particolari di instaurare rapporti civili con i parenti dell’adottante. Ciò significa che il legame non resta isolato dalla famiglia del genitore adottivo, come chiarisce la sentenza n. 79 del 2022 della Corte costituzionale.

L’adozione non è però intercambiabile con la trascrizione o con il riconoscimento alla nascita. Se esiste un atto straniero trascrivibile, il problema è ottenere il riconoscimento in Italia di uno status già formato. Se ricorrono le condizioni poste dalla sentenza n. 68 del 2025, il figlio nato in Italia può essere riconosciuto anche dalla madre intenzionale. L’adozione in casi particolari assume invece rilievo quando manca quel titolo o quando il rapporto con il genitore intenzionale deve essere costituito dal giudice.

Il punto che il tribunale deve valutare

Conta l’interesse del minore, non un modello astratto di famiglia. Il giudice considera l’effettività della relazione, la capacità di assumere responsabilità genitoriale e l’inserimento del minore nella rete familiare. Non basta chiamare una persona genitore nella vita quotidiana, ma neppure l’assenza di un legame genetico esclude da sola la tutela. La domanda deve rendere comprensibile quale rapporto già esista e perché il suo riconoscimento giuridico protegga il bambino.

La gestazione per altri resta un tema distinto

La gestazione per altri non può essere trattata come una variante della PMA esaminata dalla sentenza n. 68 del 2025. La stessa Corte costituzionale ha delimitato la propria decisione alle coppie di donne che ricorrono all’estero alla PMA nel rispetto della legge locale. Non ha deciso le questioni legate alla maternità surrogata, nelle quali operano limiti diversi e non è possibile estendere automaticamente la soluzione prevista per la madre intenzionale in un percorso di PMA.

Per la gestazione per altri non vale un automatismo di trascrizione del genitore intenzionale. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 38162 del 30 dicembre 2022, hanno escluso il riconoscimento automatico dell’atto o del provvedimento straniero che attribuisca lo status al genitore intenzionale insieme al genitore biologico, richiamando il limite dell’ordine pubblico. Puoi leggere la sintesi istituzionale della decisione nella rassegna delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

Il figlio non perde per questo il diritto a una tutela effettiva. La distinzione riguarda il titolo giuridico e il percorso necessario per ottenerlo, non il valore della relazione affettiva del bambino. In queste situazioni occorre evitare due errori opposti: ritenere che un atto straniero sia sempre irrilevante in Italia oppure supporre che qualunque atto possa essere trascritto senza verifiche. Il percorso deve essere ricostruito separando la posizione del minore dalle eventuali questioni riguardanti gli adulti.

Come orientarsi tra dichiarazione, trascrizione, ricorso e adozione

La scelta corretta dipende dal titolo che già esiste. Se il bambino è nato in Italia dopo PMA effettuata all’estero da due donne, il primo quesito riguarda il consenso preventivo della madre intenzionale e la possibilità di riconoscimento nello stato civile. Se il bambino è nato all’estero e l’atto indica già due madri, il quesito è invece se quell’atto possa essere trascritto. Se manca un titolo di filiazione per il secondo genitore, può diventare rilevante l’adozione in casi particolari.

Un rifiuto amministrativo non risolve da solo il problema. Un diniego dell’ufficiale di stato civile non trasforma automaticamente il rapporto familiare in un rapporto privo di tutela, ma indica che occorre chiarire con precisione l’oggetto della richiesta. Il ricorso non deve chiedere in modo generico di riconoscere una famiglia: deve affrontare il provvedimento rifiutato, il titolo invocato e la ragione per cui quel titolo produce effetti nell’interesse del minore.

I documenti servono a provare fatti decisivi. Atto di nascita, eventuale provvedimento straniero, documentazione del consenso alla PMA, traduzioni e comunicazioni ricevute dallo stato civile possono essere importanti, ma non hanno tutti lo stesso peso. Se vuoi un confronto mirato, puoi contattarmi portando questi elementi e indicando con chiarezza il luogo di nascita del minore, il percorso che ha condotto alla nascita e il risultato che l’ufficio o il giudice ha già eventualmente negato.

Domande frequenti

Posso riconoscere il figlio nato in Italia dopo una PMA svolta all’estero?

Sì, se ricorrono condizioni precise. Dopo la sentenza n. 68 del 2025, la madre intenzionale può riconoscere il figlio nato in Italia quando la PMA è stata praticata all’estero nel rispetto della legge locale e lei aveva espresso prima il consenso al trattamento, assumendo il progetto genitoriale. La decisione non riguarda indistintamente ogni percorso procreativo.

Un atto di nascita estero con due madri deve essere sempre trascritto?

No, non sempre. L’atto formato all’estero può essere trascritto se è valido secondo l’ordinamento di formazione e non contrasta con l’ordine pubblico internazionale. Nel caso di PMA condivisa da due donne, l’assenza di un legame biologico della madre intenzionale non è di per sé un ostacolo. Restano decisive le modalità del percorso e il contenuto dell’atto.

L’adozione in casi particolari è obbligatoria per la madre intenzionale?

Non è la risposta necessaria in ogni situazione. Se il figlio è nato in Italia nelle condizioni considerate dalla sentenza n. 68 del 2025, il riconoscimento alla nascita segue una strada diversa. L’adozione in casi particolari diventa rilevante quando manca un titolo diretto di filiazione o quando il rapporto con il secondo genitore deve essere costituito attraverso una decisione del tribunale.

L’ufficiale di stato civile può rifiutare soltanto perché i genitori sono dello stesso sesso?

No, l’orientamento sessuale non basta a fondare il rifiuto. Nel quadro della PMA praticata legalmente all’estero, ciò che va verificato è il titolo genitoriale, il consenso della madre intenzionale e l’assenza di elementi contrari all’ordine pubblico. Un eventuale diniego deve quindi indicare una ragione giuridica concreta, che può essere esaminata e, se necessario, contestata.

La sentenza sulla madre intenzionale vale anche per la gestazione per altri?

No, sono situazioni distinte. La sentenza n. 68 del 2025 riguarda esclusivamente il figlio nato in Italia dopo PMA praticata all’estero da due donne con consenso preventivo della madre intenzionale. La gestazione per altri resta soggetta a un diverso quadro normativo e giurisprudenziale; non consente di invocare automaticamente la stessa regola sulla trascrizione o sul riconoscimento.