La convivenza di fatto crea diritti e doveri specifici, ma non produce automaticamente tutti gli effetti del matrimonio. Se vivi con il tuo partner a Milano, è naturale chiederti che cosa accada alla casa comune, ai beni acquistati durante la relazione, alla gestione dei figli oppure alla tutela reciproca in caso di malattia e morte.
In questa pagina ti aiuto a distinguere le protezioni che la legge riconosce direttamente da quelle che richiedono una scelta espressa, come un contratto di convivenza, un acquisto cointestato o un testamento. Vedremo perché il fatto di abitare insieme conta, ma non basta da solo a rendere comuni patrimonio, proprietà e diritti successori.
La legge richiede una relazione stabile tra due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale. Le persone non devono essere sposate, unite civilmente, né legate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione nei casi indicati dalla legge. Questa è la definizione contenuta nell'articolo 1, commi 36 e seguenti, della legge n. 76 del 2016 sulle convivenze di fatto.
La dichiarazione anagrafica è rilevante perché la legge vi fa riferimento per accertare la stabile convivenza. Non è un dettaglio soltanto formale: può assumere importanza quando occorre dimostrare che la coppia aveva una comune residenza e una vita effettivamente condivisa. Non sostituisce però un contratto patrimoniale, un atto notarile o un testamento.
Convivere non equivale a sposarsi. I conviventi ricevono tutele puntuali previste dalla legge, ma non entrano automaticamente in un regime generale di comunione dei beni, di mantenimento reciproco o di successione ereditaria. Per questo è utile separare tre piani: il rapporto personale, la titolarità concreta dei beni e gli accordi che la coppia sceglie di formalizzare.
La convivenza non trasferisce la proprietà della casa. Se l'immobile è intestato a una sola persona, resta suo anche quando l'altro convivente partecipa alle spese domestiche, alle rate del mutuo o a lavori di ristrutturazione. Un contributo economico può avere rilievo in un successivo confronto tra le parti, ma non attribuisce di per sé una quota dell'abitazione.
L'atto di acquisto indica chi è proprietario. Se entrambi acquistano e risultano intestatari, ciascuno ha la quota prevista dall'atto; se l'acquisto è compiuto da uno solo, la partecipazione alla vita comune non modifica quella intestazione. È proprio qui che cambiano le conseguenze tra una spesa per la famiglia, un prestito documentato e un investimento collegato all'acquisto dell'immobile.
La casa familiare è valutata anzitutto nell'interesse dei figli quando la coppia con figli si separa. L'assegnazione dell'uso della casa non attribuisce la proprietà al genitore che vi resta, ma può essere disposta per assicurare continuità alla vita dei figli. Gli articoli 337-bis, 337-ter e 337-sexies del codice civile nel testo consolidato consultato si applicano anche ai procedimenti che riguardano figli nati fuori dal matrimonio.
Per la casa in affitto opera una tutela diversa. Se muore il convivente intestatario del contratto di locazione della casa di comune residenza, oppure se recede dal contratto, l'altro convivente ha facoltà di subentrargli. Il presupposto decisivo è l'uso dell'immobile come effettiva abitazione comune: non basta che si tratti di una seconda casa o di un alloggio utilizzato solo occasionalmente.
Il convivente superstite può avere un diritto temporaneo di abitazione nella casa di comune residenza appartenuta al partner. La durata ordinaria è di due anni oppure pari alla durata della convivenza, se più lunga, senza superare cinque anni. Se nella casa vivono figli minori o figli disabili del superstite, la durata non può essere inferiore a tre anni.
Questa tutela non trasforma il convivente in erede. Consente di continuare a vivere nell'abitazione per il periodo previsto, ma non trasferisce la proprietà né attribuisce automaticamente una quota dell'eredità. Il diritto viene meno, tra l'altro, se il convivente superstite lascia stabilmente la casa o instaura una nuova convivenza, un matrimonio o un'unione civile. La disciplina è contenuta nei commi 42 e 43 della legge n. 76 del 2016.
Casa ed eredità restano questioni separate. Può esistere una protezione abitativa temporanea pur in assenza di una vocazione ereditaria; allo stesso modo, un testamento può attribuire beni al convivente, ma deve rispettare gli eventuali diritti riservati dalla legge ai legittimari, come figli, coniuge o, in alcuni casi, ascendenti.
I figli hanno gli stessi diritti anche se i genitori non sono sposati. Dopo la cessazione della convivenza, entrambi devono continuare a provvedere alla cura, all'educazione, all'istruzione e al mantenimento. Il rapporto di coppia può finire, ma non viene meno la responsabilità di ciascun genitore verso il figlio.
L'affidamento condiviso non significa una divisione matematica del tempo. Significa che, di regola, entrambi i genitori restano coinvolti nelle decisioni importanti e che l'organizzazione deve rispettare l'interesse concreto del minore. Età, scuola, salute, distanza tra le abitazioni, impegni quotidiani e capacità di collaborazione incidono sulle modalità di permanenza presso ciascun genitore.
Il mantenimento guarda ai bisogni del figlio, alle risorse economiche di entrambi i genitori, ai tempi di permanenza con ciascuno e al valore delle attività di cura. Non si decide confrontando soltanto due redditi. Anche le spese non ricorrenti, come quelle sanitarie, scolastiche o formative, meritano criteri chiari per evitare che diventino un conflitto continuo.
Un accordo può dare continuità alla vita del figlio quando indica in modo comprensibile tempi, comunicazioni tra i genitori, vacanze, contributi e gestione delle principali spese. Non deve però trasformarsi in una regola rigida incapace di adattarsi a cambiamenti rilevanti nella vita del minore. Le condizioni relative ai figli possono essere riviste se mutano le circostanze che le avevano giustificate.
I patrimoni restano separati salvo scelte precise. La vita comune non crea automaticamente una comunione dei beni: ciascuno conserva i beni che possiede e quelli che acquista a proprio nome. Per un immobile, un conto, un investimento o un bene di valore, contano il titolo di acquisto, l'intestazione e il contenuto di eventuali accordi validamente conclusi.
Il contratto di convivenza regola i rapporti economici della vita insieme. Può stabilire come i conviventi contribuiscono alle necessità comuni, tenendo conto delle risorse e della capacità di lavoro professionale o domestico; può anche prevedere il regime della comunione dei beni. Non è una semplice scrittura privata libera: deve rispettare forme e contenuti fissati dalla legge.
La forma è indispensabile per la validità. Il contratto, le modifiche e la risoluzione devono essere redatti per iscritto mediante atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da notaio o avvocato. Per l'opponibilità ai terzi, la legge prevede la trasmissione al comune di residenza entro dieci giorni da parte del professionista che ha ricevuto o autenticato l'atto. I requisiti risultano dai commi 50-54 della legge n. 76 del 2016 nel testo vigente consultato.
Il contratto non sostituisce il testamento e non trasferisce da solo la proprietà di una casa. Serve a disciplinare la vita patrimoniale durante la convivenza, non a creare automaticamente diritti successori. Se lo scopo è lasciare beni al partner dopo la morte oppure attribuire una quota immobiliare, occorrono strumenti idonei a quel risultato e le forme previste per ciascun atto.
Non esiste un assegno automatico tra ex conviventi paragonabile al mantenimento tra coniugi. Alla cessazione della convivenza, la legge contempla gli alimenti soltanto per chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti servono alle esigenze essenziali della persona, non a conservare il precedente tenore di vita.
La durata della convivenza è un criterio, non l'unico requisito. Il giudice può riconoscere gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata della relazione e determinarne la misura secondo la disciplina generale dell'articolo 438 del codice civile. Restano necessari lo stato di bisogno e l'impossibilità di mantenersi: una differenza di reddito, da sola, non basta.
Figli e rapporti economici tra ex partner non vanno confusi. Il contributo per il mantenimento dei figli dipende dai loro bisogni e grava su entrambi i genitori; gli alimenti tra ex conviventi rispondono invece a presupposti diversi. Tenere distinti questi due piani aiuta a evitare accordi ambigui e a capire quale voce economica tutela davvero il figlio e quale riguarda l'adulto.
Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile di uno dei conviventi, oppure morte. Se chi recede ha la disponibilità esclusiva della casa familiare, la legge richiede un termine non inferiore a novanta giorni per consentire all'altro convivente di lasciare l'abitazione. Questo limite non attribuisce un diritto permanente alla casa, ma evita un allontanamento immediato.
Il convivente non è erede legittimo come il coniuge. Se manca un testamento, la successione segue le categorie previste dal codice civile: il convivente di fatto non vi entra automaticamente solo per effetto della relazione. La struttura della successione legittima e la tutela delle quote riservate sono disciplinate nel Libro secondo del codice civile.
Il testamento può proteggere il convivente, ma deve rispettare la quota indisponibile quando esistono legittimari. Per questa ragione non è sufficiente affermare che si vuole lasciare tutto al partner: occorre considerare chi sono i familiari tutelati dalla legge, quali beni compongono il patrimonio e quale parte può essere liberamente attribuita.
La legge riconosce anche diritti nella malattia. I conviventi hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali nelle strutture sanitarie, secondo le regole organizzative applicabili. Ciascuno può inoltre designare per iscritto l'altro quale rappresentante per decisioni in caso di incapacità: la designazione deve corrispondere ai poteri che si intendono effettivamente attribuire.
Sì, il contratto non è necessario per essere conviventi di fatto. Il contratto serve a organizzare determinati rapporti patrimoniali, mentre la convivenza dipende dai presupposti previsti dalla legge e dalla stabilità della vita comune. Senza un accordo scritto, però, proprietà, contributi economici e acquisti restano regolati soprattutto dai singoli titoli e dalle prove disponibili.
Non hai un diritto automatico a restare solo perché avete convissuto. In assenza di figli, contano la proprietà dell'immobile, il contratto di locazione e gli eventuali accordi. Se avete figli, l'uso della casa familiare può essere disciplinato in funzione del loro interesse, ma l'assegnazione non trasferisce la proprietà della casa.
No, non sostituisce un testamento. Il contratto può regolare spese, contribuzioni e comunione dei beni durante la convivenza, ma non attribuisce da solo la qualità di erede. Per destinare beni al partner dopo la morte occorre una disposizione testamentaria valida e va rispettata la quota riservata agli eventuali legittimari.
Puoi chiedere alimenti soltanto in condizioni precise: stato di bisogno e incapacità di provvedere al proprio mantenimento. Non è previsto un assegno automatico analogo al mantenimento tra coniugi. La durata della convivenza incide sul periodo degli alimenti, ma non elimina la necessità di dimostrare i presupposti richiesti dalla legge.
Conta l'interesse concreto del figlio. Si considerano le sue esigenze, le risorse di entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno e il contributo di cura quotidiana. L'assenza di matrimonio non riduce i diritti del figlio né esonera uno dei genitori dal partecipare al mantenimento in misura proporzionata alle proprie possibilità.