Scegliere il tribunale competente è uno dei primi passaggi concreti di una separazione o di un divorzio. Può sembrare naturale rivolgersi al tribunale della città in cui si è vissuto insieme, in cui si trova la casa familiare oppure in cui vive chi presenta il ricorso. Le regole, però, cambiano se vi sono figli minori, se uno di loro si è trasferito da poco o se i coniugi intendono presentare una domanda insieme.
Voglio aiutarti a distinguere questi casi senza confondere la residenza anagrafica con il luogo in cui un figlio vive davvero. Vedremo quando conta la residenza abituale del minore, quale criterio vale se non ci sono figli minori, che cosa permette la domanda congiunta e perché un cambio di indirizzo poco prima del ricorso non decide automaticamente la competenza.
Per separazione e divorzio con figli minori, il tribunale competente è quello individuato in base alla residenza abituale del minore. L'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile richiama infatti l'articolo 473-bis.11: il criterio riguarda anche le domande di modifica delle condizioni già stabilite, per esempio su tempi di permanenza, mantenimento o responsabilità genitoriale.
La competenza segue il centro della vita del figlio, non la preferenza del genitore che deposita per primo e neppure, da sola, la collocazione dell'ex casa familiare. La disciplina oggi prevista dagli articoli 473-bis.47 e 473-bis.51 risulta dal decreto legislativo n. 164 del 2024 pubblicato su Normattiva, entrato in vigore il 26 novembre 2024.
Non basta quindi guardare agli indirizzi dei genitori. Uno dei coniugi può abitare ancora nella casa familiare e l'altro può essersi trasferito per lavoro. Se il figlio vive stabilmente in una terza città o con il genitore trasferito, frequenta lì scuola e svolge lì la sua quotidianità, quel luogo può essere quello rilevante per il ricorso contenzioso.
Il momento decisivo è la proposizione della domanda. Il tribunale va individuato in relazione alla situazione esistente quando il ricorso viene depositato. Un successivo mutamento della vita del minore non rende irrilevante il luogo che costituiva la sua residenza abituale all'avvio del procedimento, salvo le regole applicabili alle nuove domande o ai procedimenti successivi.
La residenza abituale indica il luogo di vita effettivo e stabile del minore. L'iscrizione anagrafica è un elemento importante, ma non sostituisce la verifica della realtà quotidiana. La relazione della Corte di cassazione sulla riforma del processo familiare collega questo criterio al luogo che, nei fatti, rappresenta il centro della vita del minore al momento del ricorso: il documento è disponibile nella relazione della Corte di cassazione sulle norme processuali familiari.
Un trasferimento effettivo lascia tracce concrete. Possono assumere rilievo la continuità dell'abitazione, la scuola frequentata, le cure sanitarie, l'organizzazione ordinaria della giornata e le relazioni familiari e sociali. Nessuno di questi elementi è una prova automatica: ciò che conta è se, considerati insieme, descrivono una presenza non provvisoria né occasionale.
Il cambio di residenza anagrafica non chiude da solo la questione. Se coincide con un trasferimento reale e duraturo, è coerente con la nuova situazione. Se invece il minore continua a vivere, studiare e svolgere le attività ordinarie nel luogo precedente, oppure il nuovo alloggio è temporaneo, il dato registrato può non rappresentare il suo effettivo centro di vita.
Una residenza fittizia non si presume dal solo trasferimento rapido. Non ogni spostamento presso un parente è simulato e non ogni cambiamento vicino alla data del ricorso è artificioso. Tuttavia, un mero adempimento anagrafico effettuato per scegliere un tribunale più gradito non basta a trasformare il luogo indicato nei registri nella residenza abituale del figlio. La differenza impedisce che la competenza dipenda da una scelta unilaterale.
In mancanza di figli minori, se uno solo dei coniugi presenta la domanda, è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto. Il convenuto è la persona contro cui viene proposto il ricorso. Il domicilio, in senso civilistico, è la sede principale degli affari e degli interessi di una persona e può non coincidere con la residenza anagrafica.
La vecchia casa familiare non è un criterio autonomo. Può coincidere con la residenza o il domicilio del coniuge convenuto, ma non basta richiamare l'indirizzo in cui la coppia viveva se l'altro coniuge non abita più lì e non vi mantiene il proprio domicilio. Neppure la residenza di chi avvia il procedimento rende competente, per questa sola ragione, il tribunale del suo luogo di vita.
La legge prevede un criterio sostitutivo in situazioni precise. Se il convenuto è irreperibile o risiede all'estero, la domanda può essere proposta davanti al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'attore. Se anche l'attore risiede all'estero, può essere adito qualunque tribunale della Repubblica. Sono eccezioni espressamente previste dall'articolo 473-bis.47, non una scelta libera tra più tribunali.
Con una domanda congiunta, i coniugi possono rivolgersi al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'una o dell'altra parte. L'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile detta questa regola per i procedimenti indicati dall'articolo 473-bis.47, compresi separazione, divorzio e domande congiunte di modifica delle condizioni.
L'accordo e la competenza sono questioni diverse. I coniugi possono trovare un'intesa su figli, abitazione, contributi economici o altri aspetti della crisi familiare; devono comunque depositare il ricorso davanti a uno dei tribunali collegati alla residenza o al domicilio di uno di loro. Non è invece possibile scegliere un ufficio giudiziario privo di ogni collegamento con entrambe le parti soltanto per comodità.
La forma congiunta richiede un accordo reale. Se uno dei coniugi non condivide le condizioni del ricorso o non conferma l'intesa, il procedimento non può essere trattato come una domanda congiunta. Se uno agisce da solo, torna applicabile il criterio previsto per la domanda contenziosa: residenza abituale del minore, quando vi sono figli minori, oppure residenza o domicilio del convenuto negli altri casi.
Un trasferimento non autorizzato non sposta subito il tribunale competente. L'articolo 473-bis.11 stabilisce che, se il minore è stato trasferito senza autorizzazione e non è decorso un anno, resta competente il tribunale del luogo della sua ultima residenza abituale prima del trasferimento. La norma evita che lo spostamento unilaterale determini immediatamente anche il giudice chiamato a decidere sulle questioni familiari.
L'anno non è un semplice periodo di attesa dopo il cambio di indirizzo. La regola opera quando ricorrono insieme un trasferimento non autorizzato e il mancato decorso di un anno. La Corte di cassazione ha precisato, con ordinanza n. 11622 del 3 maggio 2025, che la precedente competenza resta ferma entro tale periodo anche se nel nuovo luogo si è creato un habitat con caratteristiche di stabilità; la pronuncia è richiamata nella rassegna della Corte di cassazione di giugno 2025.
Un trasferimento concordato pone un problema diverso. Se entrambi i genitori hanno condiviso il cambiamento e il minore ha effettivamente costruito la propria vita nella nuova città, può assumere rilievo la nuova residenza abituale. Non è però il trascorrere di poche settimane, isolatamente considerato, a rendere automatica questa conclusione: occorre distinguere una sistemazione transitoria da un radicamento concreto.
Se entra in gioco un altro Stato, la questione non è solo territoriale. Prima di individuare il tribunale italiano, può essere necessario stabilire quale Stato abbia giurisdizione sulla separazione o sulle decisioni riguardanti il minore. Nell'Unione europea, il regolamento (UE) 2019/1111 contiene regole specifiche per la materia matrimoniale e la responsabilità genitoriale, consultabili nel testo del regolamento (UE) 2019/1111 su EUR-Lex.
La domanda corretta parte dai fatti attuali. Occorre prima capire se ci sono figli minori, dove vivono realmente, se un trasferimento è recente e condiviso e se esiste un accordo effettivo per presentare un ricorso congiunto. Sono informazioni diverse, ma ciascuna porta a un criterio di competenza differente.
I documenti servono a spiegare un fatto preciso. Un certificato di residenza può confermare un indirizzo, ma non dimostra da solo il centro della vita del minore. Analogamente, quando non vi sono minori, un indirizzo anagrafico va distinto dal domicilio del coniuge convenuto se le due situazioni non coincidono.
Scegliere il foro solo perché più comodo è un errore da evitare. La città del matrimonio, la vicinanza al proprio avvocato o l'esistenza della casa familiare in un certo luogo non sostituiscono il criterio legale. La domanda utile è: quale collegamento previsto dalla legge corrisponde alla situazione familiare e alla forma, congiunta o contenziosa, del procedimento?
Non sempre. Se la domanda è contenziosa e vi sono figli minori, conta anzitutto la loro residenza abituale, non quella del genitore che presenta il ricorso. Se non ci sono figli minori, il criterio ordinario è la residenza o il domicilio del coniuge convenuto. Nella domanda congiunta, invece, è possibile scegliere il tribunale della residenza o del domicilio di una delle parti.
No, è un elemento ma non l'unico. La legge guarda alla residenza abituale del minore, cioè al luogo in cui la sua vita si svolge concretamente e con stabilità. Se il cambio anagrafico corrisponde alla dimora effettiva, è un dato coerente con il criterio. Se descrive una situazione temporanea o non reale, non basta da solo a risolvere la questione.
Dipende dalla natura del trasferimento. Un cambiamento realmente stabile e condiviso può portare a individuare il nuovo luogo di residenza abituale. Se, invece, il trasferimento non è autorizzato e non è trascorso un anno, l'articolo 473-bis.11 mantiene competente il tribunale dell'ultima residenza abituale del minore prima dello spostamento.
La scelta non è illimitata. Nel ricorso congiunto per separazione o divorzio, la legge consente di adire il tribunale del luogo di residenza o domicilio dell'una o dell'altra parte. Non permette di scegliere un tribunale senza alcun collegamento con entrambi soltanto perché appare più comodo o più vicino a familiari e conoscenti.
Per questo criterio rileva la presenza di figli minori. Se non ci sono figli minori e il ricorso è proposto da un solo coniuge, opera la regola della residenza o del domicilio del convenuto. La situazione di un figlio maggiorenne può avere rilievo per altre richieste o per gli accordi economici, ma non sostituisce il criterio territoriale previsto dall'articolo 473-bis.47.
Individuare il tribunale giusto significa distinguere fatti diversi. Residenza abituale del figlio, natura e data del trasferimento, posizione del coniuge convenuto e presenza di un accordo sono elementi con conseguenze differenti. Se il luogo di vita del minore è contestato o il trasferimento crea dubbi, puoi contattarmi per chiarire quale criterio si applichi prima del deposito del ricorso.