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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Il divorzio può cambiare molti aspetti della vita familiare, ma non cambia automaticamente il cognome del figlio. Se stai pensando di aggiungere il cognome dell’altro genitore, sostituire quello già attribuito o rendere più visibile un legame familiare, è utile separare subito due questioni: la fine del matrimonio tra i genitori e l’identità anagrafica del minore.

In questa guida voglio chiarire quale procedura si applica, perché l’accordo tra i genitori conta e che cosa accade se uno dei due è contrario. Vedremo anche quali ragioni possono rendere la domanda comprensibile e perché il cognome non deve diventare uno strumento del conflitto dopo il divorzio. Il punto di partenza è sempre il figlio: la sua storia, la sua identità e gli effetti concreti della modifica richiesta.

Il divorzio non modifica il cognome già attribuito

Il cognome risultante dall’atto di nascita resta invariato anche dopo la separazione o il divorzio. Il provvedimento che regola l’affidamento, il mantenimento, i tempi di permanenza con ciascun genitore o l’uso della casa familiare non sostituisce, da solo, il cognome registrato nello stato civile.

Questo significa che il genitore che torna a usare esclusivamente il proprio cognome non determina, per ciò solo, una modifica per il figlio. Anche il fatto che il minore viva prevalentemente con uno dei genitori non attribuisce a quest’ultimo il potere di cambiare unilateralmente un elemento che identifica il figlio nei documenti, nella scuola, nelle relazioni sociali e nella vita familiare.

Il cognome è un segno dell’identità personale, non un dato da aggiornare ogni volta che cambia la relazione tra gli adulti. La sentenza n. 131 del 2022 della Corte costituzionale riguarda le regole di attribuzione del cognome alla nascita e precisa, per le modifiche successive, il rinvio alla procedura amministrativa prevista dall’articolo 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. Sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022

Dalla scelta alla nascita alla modifica richiesta dopo

Le regole sull’attribuzione iniziale non riscrivono automaticamente i cognomi già esistenti. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, alla nascita il cognome del figlio è collegato ai cognomi di entrambi i genitori secondo le regole indicate dalla sentenza e con lo spazio riconosciuto al loro accordo. Una domanda presentata anni dopo, invece, riguarda una modifica dell’identità anagrafica già formata.

Per questo non basta richiamare il fatto che oggi, alla nascita, i genitori possono avere scelte diverse rispetto al passato. Un figlio che possiede già un cognome, o un cognome composto, conserva una storia anagrafica e personale che va considerata. La richiesta successiva richiede una ragione specifica, non la sola volontà di applicare retroattivamente una diversa regola di attribuzione.

La distinzione è importante anche per scegliere che cosa domandare. Aggiungere un cognome mantiene quello già posseduto e affianca un ulteriore elemento identificativo. Sostituire il cognome incide invece in modo più netto sulla continuità del nome con cui il minore è conosciuto. La domanda deve indicare con chiarezza il risultato richiesto, senza formule generiche come “adeguare il cognome alla nuova famiglia”.

La domanda di modifica si presenta al Prefetto

Il cambiamento o l’aggiunta del cognome seguono una procedura amministrativa. L’articolo 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 stabilisce che la domanda va presentata al Prefetto della provincia di residenza oppure al Prefetto della provincia in cui si trova l’ufficio dello stato civile che conserva l’atto di nascita. La richiesta deve esporre le ragioni che la sostengono e indicare la modifica desiderata. Articolo 89 del d.P.R. n. 396 del 2000

Non si tratta di una semplice correzione di dati. Se nell’atto di nascita esiste un errore materiale, si pone un problema di rettificazione, che è distinto dal cambiamento del cognome voluto per ragioni familiari o identitarie. Nel secondo caso, occorre spiegare perché proprio quella modifica sia collegata alla posizione del figlio.

La richiesta deve quindi rendere comprensibili tre aspetti: quale cognome il minore possiede oggi, quale cognome dovrebbe assumere e perché il cambiamento risponde alla sua situazione concreta. Il divorzio può essere parte della vicenda familiare, ma non è da solo una motivazione sufficiente. La ragione della domanda deve andare oltre la cessazione del matrimonio.

Aggiunta e sostituzione producono effetti diversi

Aggiungere un cognome conserva una parte della continuità anagrafica. Può essere una scelta da considerare quando si vuole rendere riconoscibile anche l’altro ramo familiare senza eliminare il cognome già usato dal figlio. Questa soluzione non è automatica, ma presenta un effetto diverso rispetto alla sostituzione completa.

Sostituire il cognome richiede di spiegare un’incidenza più profonda. Non basta affermare che il minore vive con un genitore, usa informalmente un altro cognome o ha un rapporto difficile con l’altro. Occorre collegare la domanda all’identità del figlio e chiarire perché la continuità con il cognome precedente non tuteli adeguatamente la sua posizione.

Chi decide quando il figlio è minorenne

Il cognome del figlio non è una scelta ordinaria della vita quotidiana. Incide sulla sua identità e sui rapporti con entrambi i rami familiari. Per questo la modifica va collocata nelle decisioni che i genitori, se esercitano entrambi la responsabilità genitoriale, devono affrontare di comune accordo.

L’articolo 316 del codice civile prevede che la responsabilità genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può rivolgersi al giudice; se il contrasto rimane, il giudice adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio. Codice civile vigente: responsabilità genitoriale e provvedimenti riguardo ai figli

Un accordo chiaro evita di confondere i piani. Se entrambi i genitori condividono la richiesta, è possibile presentare una domanda coerente e spiegare perché l’aggiunta o la modifica è pensata per il figlio. L’accordo sul divorzio, però, vale su questo punto soltanto se affronta espressamente il cognome: non è corretto ricavare un’autorizzazione implicita dal solo consenso alla separazione o al divorzio.

Possono esistere provvedimenti che regolano in modo particolare l’esercizio della responsabilità genitoriale. Quel contenuto va rispettato prima della domanda amministrativa. La collocazione prevalente presso uno dei genitori, da sola, non equivale a una facoltà esclusiva di decidere sul cognome.

Se l’altro genitore è contrario

Il dissenso non si supera presentando la domanda come una pratica anagrafica. Se un genitore chiede il cambiamento e l’altro si oppone, la questione riguarda prima di tutto una decisione sulla responsabilità genitoriale. Il procedimento davanti al Prefetto non deve trasformarsi nel luogo in cui risolvere il conflitto personale tra genitori.

La via giudiziale prevista per il contrasto non serve a stabilire chi abbia più ragione nella separazione o nel divorzio. Il giudice guarda alla tutela concreta del figlio: il valore che il cognome ha già assunto per lui, il rapporto con entrambi i rami familiari, le ragioni dell’aggiunta o della sostituzione e gli effetti della scelta proposta nella sua vita quotidiana.

La legge riconosce rilievo anche alla voce del minore. Il figlio che ha compiuto dodici anni, e quello più piccolo se capace di discernimento, ha diritto a essere ascoltato nelle questioni e nelle procedure che lo riguardano; nel contrasto previsto dall’articolo 316, il giudice dispone il suo ascolto. Ascoltare non significa trasferire al figlio il peso della decisione, ma considerare il significato reale che il cognome ha per lui.

Se è già in corso un giudizio sui figli o esistono provvedimenti adottati dopo il divorzio, la questione del cognome va coordinata con quel quadro. È importante evitare richieste che contraddicono decisioni già efficaci oppure che presuppongono un consenso non esistente. Prima si chiarisce chi può decidere; poi si presenta la domanda amministrativa con una posizione definita.

Quali fatti rendono la richiesta più chiara

La motivazione deve parlare della vita del figlio, non della contrapposizione tra genitori. Possono essere rilevanti il modo in cui il minore è conosciuto nella sua cerchia sociale, la continuità con entrambi i rami familiari, l’età, la durata dell’uso del cognome attuale e il significato personale che il figlio attribuisce alla modifica.

Un adolescente che porta lo stesso cognome da molti anni e lo usa nella scuola, nello sport e nei rapporti sociali pone un problema diverso da quello di un bambino molto piccolo. Più il cognome è radicato nella sua storia, più conta spiegare la continuità oppure, se si chiede una sostituzione, la ragione per cui quella continuità non risponde più alla sua identità.

Avere un cognome diverso dal genitore con cui il figlio vive può creare domande o disagi pratici, ma non fonda da solo il cambiamento. Diversa è la situazione in cui questo elemento si unisce a circostanze concrete che mostrano l’esigenza di rendere riconoscibile un legame familiare senza cancellare impropriamente un’altra parte della storia del minore.

Il cambio del cognome non modifica la filiazione. Non crea né elimina rapporti di parentela, non cancella gli obblighi di mantenimento, non incide da solo sui diritti ereditari e non sostituisce le regole sull’affidamento o sulla responsabilità genitoriale. Sono effetti giuridici distinti, che non vanno confusi con l’identità anagrafica.

Prima di presentare la richiesta

Servono pochi elementi, ma collegati alla domanda. L’atto di nascita chiarisce il cognome attuale; gli accordi o i provvedimenti relativi al divorzio mostrano come è regolata la responsabilità genitoriale; un accordo tra i genitori può chiarire la scelta condivisa. Gli altri documenti sono utili soltanto se spiegano davvero perché la modifica richiesta riguarda l’identità del figlio.

Un errore da evitare è iniziare a usare nei documenti ufficiali un cognome diverso prima della conclusione della procedura. Il fatto che il minore sia conosciuto informalmente con un altro cognome può essere un elemento della motivazione, ma non sostituisce il provvedimento necessario per modificare il cognome risultante dallo stato civile.

Domande frequenti

Posso cambiare il cognome di mio figlio solo perché ho divorziato?

No, il divorzio non basta da solo. Il cognome del figlio non cambia automaticamente con lo scioglimento del matrimonio. Per chiedere un’aggiunta o un cambiamento occorre presentare una domanda motivata al Prefetto e spiegare perché quella specifica modifica sia collegata all’identità e all’interesse del minore.

Posso aggiungere il mio cognome a quello di mio figlio?

Sì, l’aggiunta del cognome può essere richiesta con la procedura prevista dall’articolo 89 del d.P.R. n. 396 del 2000. La domanda deve indicare il cognome che il figlio dovrebbe assumere e le ragioni della scelta. Se entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, il loro accordo è un elemento essenziale.

Il genitore con cui vive il figlio può decidere da solo?

No, la collocazione prevalente non equivale a potere esclusivo sul cognome. Le decisioni importanti che riguardano il figlio restano normalmente condivise. La risposta può cambiare soltanto se esiste un provvedimento che disciplina diversamente l’esercizio della responsabilità genitoriale o attribuisce il potere decisionale per quella questione.

Se l’altro genitore non è d’accordo, il Prefetto decide chi ha ragione?

Il dissenso deve prima essere affrontato come contrasto genitoriale. Il Prefetto tratta la domanda di modifica del cognome, mentre la decisione tra genitori su una questione importante per il figlio segue le regole della responsabilità genitoriale. Il giudice valuta quale scelta tuteli concretamente l’interesse del minore.

Mio figlio deve essere ascoltato?

Il figlio che ha compiuto dodici anni ha diritto a essere ascoltato; può esserlo anche se più piccolo, quando ha una capacità di discernimento adeguata. Il suo ascolto non gli trasferisce la responsabilità della scelta, ma permette di comprendere il valore che il cognome ha assunto nella sua vita e nelle sue relazioni.

Un passo che deve restare coerente con la storia del figlio

La scelta tra aggiunta e sostituzione non è soltanto formale. Cambia il modo in cui il figlio conserva o modifica la continuità con il proprio percorso familiare. Se devi capire se vi sia un accordo sufficiente, quale domanda sia coerente con la situazione e come affrontare un eventuale dissenso, puoi contattarmi.