• via Alberto da Giussano, 26, 20145 Milano
  • +39 02 8295 4969
  • info@studiolegalebianucci.it
Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

La sottrazione internazionale di un minore può verificarsi sia quando un figlio viene portato all’estero senza il consenso necessario, sia quando non rientra dopo un viaggio inizialmente autorizzato. In entrambe le situazioni sorgono domande urgenti: quale Stato deve intervenire, che cosa significa residenza abituale, quanto conta il tempo trascorso e quali ragioni possono impedire il rimpatrio?

Ti spiego come opera la Convenzione dell’Aja del 1980 e che cosa cambia nei rapporti tra Stati dell’Unione europea. Voglio soprattutto chiarire la differenza tra il procedimento di ritorno e la causa sull’affidamento: il primo serve, di regola, a ripristinare la situazione precedente allo spostamento illecito; la seconda decide con chi vivrà il minore e come saranno esercitate le responsabilità genitoriali.

Quando il trasferimento o il mancato rientro è illecito

Non ogni spostamento all’estero è una sottrazione. L’articolo 3 della Convenzione richiede che il trasferimento o il trattenimento violi un diritto di affidamento attribuito dalla legge, da un provvedimento o da un accordo vigente nello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’evento. Quel diritto deve inoltre essere stato esercitato effettivamente, oppure avrebbe potuto esserlo senza lo spostamento.

Il diritto di affidamento, in questo contesto, comprende anche il potere di partecipare alla scelta della residenza del figlio. Perciò la sottrazione può essere compiuta anche dal genitore con il quale il minore vive prevalentemente, se l’altro conserva il diritto di concorrere alla decisione di trasferirlo stabilmente in un altro Paese. Non è sempre necessaria una precedente sentenza di affidamento, perché il diritto può derivare direttamente dalla legge applicabile.

Il mancato rientro può diventare illecito dopo una partenza consentita. Se un genitore autorizza una vacanza di tre settimane, ciò non equivale normalmente al consenso a trasferire definitivamente il minore. Sono quindi decisivi il contenuto delle comunicazioni, le date concordate, eventuali autorizzazioni, i biglietti di ritorno e ogni altro elemento che mostri quale spostamento fosse stato realmente accettato.

La Convenzione riguarda i minori che, prima della violazione, risiedevano abitualmente in uno Stato contraente e cessa di applicarsi al compimento dei sedici anni. Queste condizioni, insieme alla nozione di affidamento, risultano dagli articoli 3, 4 e 5 del testo istituzionale della Convenzione dell’Aja del 1980.

La residenza abituale non coincide automaticamente con la cittadinanza

Il punto di partenza è la vita concreta del minore, non il passaporto dei genitori o la sola iscrizione anagrafica. La residenza abituale individua il Paese nel quale, immediatamente prima dello spostamento o del mancato rientro, si trovava il centro effettivo della sua vita. Contano la stabilità della permanenza, la scuola, le cure, le relazioni familiari e sociali e l’organizzazione quotidiana.

La durata del soggiorno è importante, ma non basta contare i mesi. Una famiglia può trascorrere un periodo all’estero per un incarico temporaneo conservando altrove il proprio centro di vita; al contrario, un trasferimento relativamente recente può risultare stabile quando i genitori hanno chiuso la precedente abitazione, organizzato la scuola e impostato senza una scadenza il nuovo progetto familiare.

L’intenzione dei genitori può contribuire alla ricostruzione, soprattutto per un bambino piccolo, ma deve essere confrontata con i fatti. Se le intenzioni divergono, non è sufficiente che uno dei due dichiari di aver considerato definitiva o temporanea la permanenza. La situazione del minore va ricostruita nel suo insieme, con particolare attenzione al periodo immediatamente precedente alla presunta sottrazione.

Che cosa decide il giudice del rimpatrio

Il giudice non stabilisce quale genitore sia più adatto né assegna definitivamente il figlio. Verifica se ricorrono i presupposti per il ritorno nello Stato della precedente residenza abituale e se esiste una delle ragioni che consentono di negarlo. L’articolo 19 della Convenzione precisa che la decisione sul ritorno non risolve il merito del diritto di affidamento.

Il rimpatrio è quindi un ritorno verso uno Stato, non una consegna automatica a un genitore. Dopo il rientro, l’autorità competente di quel Paese potrà decidere affidamento, collocamento, visite e trasferimenti futuri, adottando anche le misure di protezione necessarie. Per la stessa ragione, il procedimento dell’Aja non dovrebbe essere trasformato in una causa completa sulla storia della coppia.

Neppure una decisione di affidamento ottenuta nello Stato in cui il minore è stato portato risolve da sola la questione. L’articolo 16 limita la possibilità di decidere il merito dell’affidamento finché non sia chiarito il problema del ritorno, mentre l’articolo 17 esclude che la sola esistenza di un provvedimento locale giustifichi il diniego.

Perché agire rapidamente è determinante

La Convenzione impone una trattazione urgente. L’articolo 11 prevede che, se l’autorità non decide entro sei settimane dall’inizio del procedimento, possa essere richiesta una spiegazione del ritardo. Non si tratta però di una garanzia assoluta che il caso si concluda entro quel periodo: localizzazione del minore, notifiche, traduzioni, audizione e accertamenti indispensabili possono incidere sui tempi effettivi.

Il primo anno modifica una possibile difesa. Se la domanda raggiunge l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato nel quale si trova il minore prima che sia trascorso un anno dal trasferimento o dal mancato rientro, l’articolo 12 orienta verso il ritorno immediato, ferme le eccezioni previste dalla Convenzione. Dopo un anno il ritorno resta possibile, ma può essere negato se viene dimostrato che il minore si è integrato nel nuovo ambiente.

Il decorso dell’anno non estingue automaticamente il diritto di chiedere il ritorno. Aggiunge, invece, un tema di valutazione che prima non opera: il radicamento del minore nella nuova realtà. Per questo è rischioso attendere nella speranza che un confronto informale produca spontaneamente il rientro, soprattutto quando non esiste un accordo chiaro e concretamente attuabile.

Le difese contro il ritorno e i loro limiti

Mancato esercizio, consenso e accettazione successiva

Il ritorno può essere negato se chi lo richiede non esercitava effettivamente il diritto di affidamento, oppure aveva consentito allo spostamento o lo aveva successivamente accettato. L’esercizio effettivo non richiede necessariamente una convivenza quotidiana, ma deve risultare concreto: cura, contatti, decisioni e partecipazione alla vita del figlio assumono rilievo secondo le circostanze.

Il consenso deve essere riferito proprio al trasferimento contestato. Autorizzare un viaggio, firmare un documento per l’espatrio o tollerare un breve ritardo non prova necessariamente l’accettazione di un nuovo luogo di residenza. D’altra parte, comunicazioni inequivoche o comportamenti successivi incompatibili con la richiesta di rientro possono sostenere la difesa di chi si oppone.

Grave rischio per il minore

Il semplice disagio del ritorno non è sufficiente. L’articolo 13, lettera b), considera il fondato rischio che il rimpatrio esponga il minore a pericoli fisici o psichici oppure a una situazione intollerabile. Occorrono fatti concreti collegati alle conseguenze del ritorno, non soltanto il conflitto tra i genitori, la preferenza per la vita nel nuovo Paese o migliori opportunità economiche e scolastiche.

Le allegazioni di violenza richiedono particolare attenzione. La Corte di cassazione ha rilevato che, quando una forma di violenza rientrante nell’ambito della Convenzione di Istanbul è dedotta e accertata, il giudice deve stabilire se e quanto incida sulla valutazione richiesta dall’articolo 13, lettera b). Il principio è richiamato nella relazione istituzionale della Corte di cassazione. La violenza non può quindi essere ignorata, ma il suo effetto sul ritorno dipende dai fatti provati, dal rischio per il minore e dalle protezioni concretamente disponibili.

L’opposizione del minore

L’opinione del minore può incidere sulla decisione quando egli possiede età e maturità tali da rendere opportuno tenerne conto. Non esiste una soglia numerica ulteriore rispetto al limite generale dei sedici anni: il giudice considera la capacità di comprendere la situazione, l’autenticità della posizione espressa e il suo oggetto.

Occorre distinguere l’opposizione al ritorno dalla preferenza per un genitore. Dire di voler restare perché una città, una scuola o una casa risultano più gradite non equivale necessariamente a opporsi al rimpatrio nel significato previsto dalla Convenzione. Va inoltre considerata l’eventuale influenza esercitata dagli adulti, senza presumere automaticamente che l’opinione sia manipolata.

Come si avvia la procedura e quali alternative considerare

L’Autorità Centrale facilita la cooperazione internazionale. Può concorrere alla localizzazione del minore, trasmettere la domanda all’autorità estera, favorire il ritorno volontario e agevolare l’avvio del procedimento. Per un minore residente in Italia e portato o trattenuto all’estero, il Ministero pubblica recapiti e indicazioni nella pagina dedicata alla sottrazione verso l’estero.

La via dell’Autorità Centrale non esclude sempre l’iniziativa diretta davanti alle autorità competenti dello Stato nel quale si trova il minore. Le due opzioni non sono identiche: la cooperazione centrale aiuta nella trasmissione e nel coordinamento; l’azione diretta può richiedere immediatamente un legale locale e il rispetto delle regole processuali straniere. La scelta deve evitare duplicazioni e, soprattutto, ritardi.

Un ritorno volontario o una mediazione possono ridurre il conflitto, purché non compromettano la sicurezza né rallentino la domanda urgente. Un accordo utile deve disciplinare in modo chiaro viaggio, accompagnamento, abitazione temporanea, contatti e successivo giudizio sull’affidamento. Se vi sono violenza, pressioni, pericolo di ulteriore spostamento o forti squilibri, la soluzione negoziale può non essere appropriata.

Per impostare la richiesta è utile ricostruire una cronologia essenziale: residenza precedente, data della partenza, giorno concordato per il ritorno, luogo attuale del minore e contenuto del consenso eventualmente dato. Provvedimenti, accordi, documenti scolastici e sanitari e comunicazioni tra i genitori servono solo nella misura in cui provano questi punti decisivi.

Se lo Stato di destinazione non è vincolato dalla Convenzione nei rapporti con l’Italia, la procedura dell’Aja non può essere applicata automaticamente. Devono allora essere verificati il diritto locale, eventuali accordi internazionali e gli strumenti di assistenza disponibili. La cittadinanza italiana del minore, da sola, non sostituisce il meccanismo convenzionale.

Le regole aggiuntive nei rapporti tra Stati dell’Unione europea

Il regolamento UE 2019/1111 integra la Convenzione nei procedimenti tra gli Stati membri vincolati dal regolamento. Gli articoli da 22 a 29 rafforzano la rapidità, l’ascolto delle persone coinvolte, la possibilità del minore capace di discernimento di esprimere la propria opinione e il coordinamento delle misure necessarie a proteggerlo.

L’autorità centrale richiesta deve accusare ricevuta della domanda entro cinque giorni lavorativi. Salvo circostanze eccezionali, il giudice di primo grado decide entro sei settimane dalla presentazione della domanda e il giudice superiore entro sei settimane da quando può esaminare l’impugnazione. Sono tempi-obiettivo legali, non promesse sulla durata concreta, come risulta dal regolamento UE 2019/1111.

Il grave rischio non conduce necessariamente al diniego se risultano predisposte misure adeguate per proteggere il minore dopo il ritorno. Inoltre, un diniego fondato soltanto sul grave rischio o sull’opposizione del minore può essere seguito, alle condizioni dell’articolo 29, dal procedimento sul merito dell’affidamento nello Stato della precedente residenza abituale. Una decisione di non ritorno intra-UE non chiude quindi sempre la vicenda.

Nel quadro applicabile in Italia al 17 settembre 2026, quando un minore residente all’estero è condotto o trattenuto in Italia, l’Autorità Centrale trasmette la pratica alla procura presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. La procura promuove il procedimento; l’istante può partecipare, essere sentito e nominare un difensore. L’ordine di ritorno è immediatamente esecutivo e il ricorso per cassazione non ne sospende da solo l’esecuzione, secondo la procedura illustrata dal Ministero della giustizia.

Domande frequenti

Serve una sentenza di affidamento già emessa?

Non necessariamente. Il diritto di affidamento tutelato dalla Convenzione può derivare direttamente dalla legge dello Stato della residenza abituale, oltre che da una decisione o da un accordo vigente. Occorre però dimostrare che comprendeva il diritto di partecipare alla scelta della residenza e che era esercitato effettivamente, o lo sarebbe stato senza la sottrazione.

Aver autorizzato il viaggio impedisce di chiedere il rimpatrio?

No, se il consenso era limitato a una vacanza o a un soggiorno con una data di ritorno. La domanda può riguardare il successivo trattenimento illecito. La risposta cambia quando risulta accettato il trasferimento stabile oppure quando il comportamento successivo mostra un’inequivoca accettazione del mancato rientro.

Posso agire se è già trascorso più di un anno?

Sì, l’anno non è una decadenza. Dopo quel periodo il giudice deve però considerare anche l’eventuale integrazione del minore nel nuovo ambiente, se viene dimostrata. Prima dell’anno questa specifica difesa non opera, mentre restano applicabili le altre eccezioni previste dalla Convenzione.

Il minore può decidere di non rientrare?

La sua opinione può essere determinante, ma non è un veto automatico. Il giudice considera età, maturità, autenticità dell’opposizione e ragioni espresse. Deve inoltre distinguere una vera opposizione al ritorno dalla semplice preferenza per una scuola, una città o uno dei genitori.

La violenza domestica impedisce sempre il rimpatrio?

Non automaticamente. La violenza dedotta e accertata deve essere valutata per stabilire se il ritorno esponga il minore a un grave rischio fisico o psichico o a una situazione intollerabile. Nei rapporti intra-UE contano anche le misure di protezione concretamente predisposte e applicabili dopo il rientro.

L’ordine di ritorno decide con chi vivrà definitivamente mio figlio?

No. Il procedimento dell’Aja stabilisce se il minore debba tornare nello Stato della precedente residenza abituale. Affidamento, collocamento, visite e autorizzazione a un futuro trasferimento sono questioni di merito, normalmente decise dall’autorità competente di quello Stato in un distinto procedimento.

Come orientarsi nei primi passaggi

Rapidità e precisione devono procedere insieme. È importante evitare iniziative unilaterali che possano produrre un secondo trasferimento, raccogliere subito le informazioni sulla localizzazione del minore e chiarire quale consenso fosse stato dato. Se vuoi esaminare la procedura applicabile tra i Paesi coinvolti e distinguere la domanda di ritorno dalla causa sull’affidamento, puoi contattarci.