Lo scioglimento dell’unione civile, quando nella vita familiare sono presenti figli, richiede di separare con chiarezza piani diversi. La priorità non è chiudere soltanto il rapporto di coppia. Occorre capire chi può decidere per il minore, dove il figlio vivrà, come manterrà rapporti significativi con i genitori e in che modo saranno sostenute le spese quotidiane.
Voglio aiutarti a orientarti tra dubbi che possono sembrare simili ma non lo sono: il figlio è giuridicamente figlio di entrambe le parti dell’unione o di una sola? La casa è di proprietà, in affitto o in comunione? Esiste un accordo praticabile oppure mancano ancora decisioni essenziali? Vedremo quali regole proteggono il minore e quali conseguenze derivano dalle diverse situazioni.
Il primo dato da chiarire è chi sono i genitori legali del figlio. Sono tali le persone alle quali la filiazione risulta attribuita da un atto di nascita, da un riconoscimento, da un’adozione o da un provvedimento giudiziario. Da questo status dipendono responsabilità genitoriale, affidamento, mantenimento e partecipazione alle decisioni importanti.
L’unione civile non attribuisce da sola la qualità di genitore del figlio dell’altra parte. L’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 estende molte disposizioni riferite al matrimonio alle parti dell’unione civile, ma esclude l’applicazione automatica delle norme del codice civile non espressamente richiamate e della legge sulle adozioni, lasciando fermo quanto consentito dalle norme vigenti. Un legame affettivo e una cura quotidiana non sostituiscono lo status di genitore. Il testo della disciplina è nella legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili.
Se il minore ha due genitori legali che sono entrambi parti dell’unione civile, le decisioni relative alla sua vita devono considerare la posizione di entrambi. Se invece il figlio è legalmente figlio di una sola parte dell’unione e di un altro genitore esterno alla coppia, affidamento, mantenimento e scelte essenziali riguardano quei due genitori. Non è possibile creare per semplice accordo uno status genitoriale che la legge non riconosce.
Questa distinzione non riduce l’importanza delle relazioni costruite dal minore. Serve, però, a non confondere gli impegni che gli adulti possono assumere tra loro con le decisioni che la legge riserva ai genitori legali e al giudice, quando è necessario il suo intervento.
Il figlio ha diritto a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. L’art. 337-ter del codice civile pone al centro il suo interesse morale e materiale e richiede al giudice di valutare prioritariamente l’affidamento a entrambi i genitori. La regola non impone un modello identico per tutte le famiglie: richiede una soluzione che tuteli concretamente cura, istruzione, educazione e assistenza morale.
L’affidamento condiviso non coincide con una divisione matematica del tempo in due parti uguali. Condivisione significa soprattutto partecipare alle scelte importanti. Istruzione, salute, educazione e residenza abituale del minore sono decisioni da assumere di comune accordo; il calendario dei pernottamenti e degli incontri può invece adattarsi all’età del figlio, alla scuola, alle distanze, agli orari di lavoro e alla continuità delle sue abitudini.
L’affidamento a un solo genitore non discende automaticamente dal conflitto tra gli adulti o dal fatto che uno abbia seguito maggiormente la vita quotidiana. L’art. 337-quater lo consente quando l’affidamento all’altro genitore è contrario all’interesse del minore e la decisione deve essere motivata. Una comunicazione difficile non basta, da sola, a escludere un genitore. Anche nell’affidamento esclusivo, salvo diversa decisione, le scelte di maggiore interesse restano normalmente condivise.
Un accordo utile indica in modo comprensibile i giorni ordinari, le vacanze, le festività, gli accompagnamenti e le modalità per affrontare cambiamenti inevitabili. Una formula come “il figlio vedrà liberamente l’altro genitore” può funzionare soltanto quando esiste già collaborazione concreta; in caso contrario rischia di lasciare al minore l’incertezza delle decisioni quotidiane. Gli artt. 337-ter, 337-quater e 337-sexies sono consultabili nel codice civile su Normattiva.
Il mantenimento è un diritto del figlio, non un modo per compensare economicamente la fine della coppia. Ciascun genitore contribuisce secondo le proprie risorse e secondo le esigenze reali del minore. L’assegno periodico è frequente, ma può convivere con pagamenti diretti di alcune spese: ciò che conta è che l’assetto assicuri continuità e sia sufficientemente chiaro.
Per stabilire misura e modalità del contributo, l’art. 337-ter considera le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita durante la convivenza, i tempi trascorsi con ciascun genitore, le risorse di entrambi e il valore economico delle attività di cura e domestiche. Il reddito dichiarato è importante, ma non è l’unico elemento. Rilevano anche i costi fissi dell’abitazione, le spese che un genitore sostiene direttamente e il carico effettivo della cura quotidiana.
È prudente non affidare a espressioni generiche la ripartizione delle spese non ricorrenti. Non esiste un elenco universale che risolva ogni dubbio: una terapia, un corso scolastico, un’attività sportiva o un viaggio di istruzione possono avere natura e incidenza diverse. L’accordo dovrebbe precisare quali spese richiedono preventivo confronto, come si prova l’esborso e in quale quota avviene il rimborso.
L’eventuale assegno tra le parti dell’unione civile è distinto dal contributo dovuto al figlio. L’art. 1, comma 25, della legge n. 76 del 2016 richiama, nei limiti della compatibilità, alcune disposizioni della legge sul divorzio anche per lo scioglimento dell’unione civile. Un’intesa patrimoniale tra adulti non elimina il dovere di mantenere il minore.
Anche la casa familiare va letta dalla prospettiva del figlio. L’assegnazione del suo godimento non trasferisce la proprietà dell’immobile e non è un premio per uno degli adulti: l’art. 337-sexies impone di considerare prioritariamente l’interesse dei figli. Se mantenere il minore nella casa consente continuità di scuola, relazioni e organizzazione quotidiana, questo può avere un peso decisivo.
Proprietà della casa e diritto di abitarla sono questioni diverse. Un immobile intestato a un genitore può essere assegnato al genitore con cui il figlio vive prevalentemente; la comproprietà, invece, non comporta da sola che entrambi possano continuare a usarlo nello stesso modo dopo la cessazione della convivenza. L’uso dell’abitazione incide anche sull’equilibrio economico e va coordinato con mantenimento, mutuo, canone e altre spese.
Le decisioni sul figlio non coincidono con la divisione del patrimonio dell’unione civile. In mancanza di una diversa convenzione patrimoniale, la legge n. 76 del 2016 prevede la comunione dei beni come regime legale. Per capire che cosa rientri nella comunione non basta osservare chi abbia usato un bene o sostenuto una singola spesa: contano data e titolo dell’acquisto, eventuali convenzioni e natura del bene.
La discussione su una casa, un conto comune o un debito può richiedere tempo. Nel frattempo, il minore ha bisogno di indicazioni immediate e sostenibili su dove stare, chi provvede alle spese e come mantenere i rapporti con i genitori. Rinviare ogni decisione finché non è diviso il patrimonio può lasciare scoperti bisogni attuali.
Un patto con cui le parti dichiarano di non avere ulteriori pretese non dovrebbe essere usato per rendere opache le obbligazioni relative al figlio. La vendita di un immobile, la rinuncia a un assegno tra le parti o il pagamento di una rata di mutuo sono decisioni patrimoniali diverse dal mantenimento. Il contributo per il minore deve restare riconoscibile e verificabile.
La dichiarazione di voler sciogliere l’unione civile non regola da sola la vita del figlio. Nel percorso fondato sulla manifestazione di volontà davanti all’ufficiale dello stato civile, anche disgiunta, la domanda di scioglimento può essere proposta dopo tre mesi dalla dichiarazione. Questo termine riguarda lo scioglimento dell’unione, non sostituisce le decisioni necessarie su affidamento, mantenimento e abitazione.
Quando esiste un’intesa completa, le parti possono valutare la negoziazione assistita. La legge richiama espressamente questa possibilità per lo scioglimento dell’unione civile; in presenza di figli minori, l’accordo deve essere trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica competente. L’autorizzazione dipende dalla tutela dell’interesse dei figli. Se il pubblico ministero ritiene l’accordo non rispondente a tale interesse o opportuno l’ascolto del figlio, trasmette gli atti al presidente del tribunale. La disciplina è nell’art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2014.
Per la procedura davanti all’ufficiale dello stato civile contano i figli comuni. L’articolo 12 esclude questa via quando vi sono figli comuni minori, oppure maggiorenni nelle condizioni di incapacità, disabilità grave o mancata autosufficienza economica previste dalla norma. La presenza del figlio di una sola parte non è invece, da sola, ostativa: la distinzione è illustrata dalla circolare n. 6/2015 del Ministero dell’Interno sull’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014. Restano da verificare gli altri requisiti della procedura e, separatamente, le tutele del figlio.
Un ricorso congiunto al tribunale è un’altra strada quando l’intesa è realmente definita. La domanda deve indicare, tra l’altro, condizioni relative alla prole, disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e oneri delle parti. Il giudice può chiedere chiarimenti e, se gli accordi contrastano con l’interesse dei figli, invita le parti a modificarli; in assenza di una soluzione idonea, rigetta la domanda allo stato. Queste regole sono nell’art. 473-bis.51 del codice di procedura civile.
Se manca un accordo sulle decisioni essenziali, il giudice può adottare i provvedimenti necessari. Non serve aspettare che sia risolta ogni questione patrimoniale per chiedere una regolazione della responsabilità genitoriale e del mantenimento. Il punto decisivo è distinguere ciò che può essere definito con un’intesa già praticabile da ciò che richiede una decisione esterna.
Per affrontare il problema in modo ordinato sono utili pochi dati concreti: il documento da cui risulta la genitorialità, eventuali provvedimenti già esistenti, un quadro attendibile delle entrate e delle spese del figlio, il titolo con cui è utilizzata la casa e un calendario realistico della vita quotidiana. La stabilità del minore si costruisce su impegni concretamente sostenibili. Una soluzione apparentemente rapida, ma priva di regole sui punti che generano conflitto, rischia di spostare il problema in avanti.
Sì, le due situazioni sono compatibili. L’affidamento condiviso riguarda la partecipazione di entrambi i genitori alle scelte importanti e il diritto del figlio a mantenere relazioni con entrambi. La collocazione prevalente presso una casa può dipendere da scuola, età, distanze e organizzazione concreta, senza trasformare automaticamente l’affidamento in esclusivo.
No, l’unione civile da sola non attribuisce questo status. La relazione affettiva e le attività di cura possono essere rilevanti nella vita del minore, ma responsabilità genitoriale, mantenimento e decisioni essenziali dipendono dalla filiazione giuridicamente riconosciuta. Occorre quindi distinguere con precisione il partner dal genitore legale.
Non esiste una percentuale fissa valida per tutte le famiglie. Si considerano i bisogni attuali del figlio, le risorse di entrambi i genitori, i tempi di permanenza, il precedente tenore di vita e il valore delle attività di cura. L’accordo deve chiarire anche quali spese sono comprese nel contributo e come vengono gestite quelle ulteriori.
No, proprietà e godimento dell’immobile sono distinti. La casa può essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, senza trasferire la proprietà. La soluzione dipende dalla funzione concreta della casa nella vita del minore e deve essere coordinata con gli altri rapporti economici tra i genitori.
No, se il figlio minore è legalmente figlio di entrambe le parti. In tal caso l’articolo 12 non consente la procedura semplificata. Si possono valutare negoziazione assistita o ricorso congiunto, con i controlli previsti nell’interesse dei figli. Se invece il minore è figlio di una sola parte, la sua presenza non esclude da sola lo scioglimento davanti all’ufficiale dello stato civile, purché ricorrano gli altri requisiti.
La domanda iniziale resta sempre la stessa: quali decisioni servono oggi per dare al figlio stabilità e continuità? Da qui discendono la verifica della genitorialità legale, il calendario di vita, il mantenimento, l’uso della casa e il percorso per sciogliere l’unione civile. Se mancano accordi chiari o vi sono dubbi sullo status del figlio, puoi contattarci per valutare il passaggio più adatto alla situazione concreta.