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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Se temi che, durante la separazione, l’altro coniuge stia mostrando un reddito inferiore a quello reale, il problema non è soltanto capire se esistano fatture non incassate, quote societarie o beni non dichiarati. Devi capire quale risorsa è effettivamente rilevante per l’assegno, quali elementi la rendono dimostrabile e quali strumenti può usare il giudice per chiarire una situazione economica incompleta.

Ti parlerò della differenza tra un credito professionale e una disponibilità già utilizzabile, tra il fatturato di una società e il reddito personale del socio, e tra la richiesta dell’assegno per il coniuge e il contributo per i figli. Vedremo anche che cosa può cambiare se l’informazione emerge mentre il giudizio è ancora aperto oppure dopo che le condizioni della separazione sono già state stabilite.

Un credito nascosto può contare, ma non equivale sempre a reddito disponibile

Un credito professionale è una somma che un cliente deve pagare per un’attività già svolta o per una prestazione maturata. Può incidere sulla ricostruzione delle risorse dell’ex coniuge, ma non diventa automaticamente reddito immediatamente spendibile. Contano, tra l’altro, l’esistenza del credito, il suo importo, la data di esigibilità, eventuali contestazioni del cliente e le concrete possibilità di riscossione.

Una fattura emessa e non pagata, per esempio, non dimostra da sola che quella somma sia nella disponibilità del professionista. Al contrario, una serie di compensi ricorrenti, crediti già riconosciuti dal debitore o pagamenti che emergono dai rapporti bancari può offrire un quadro diverso. Il punto non è il nome dato alla somma, ma il suo peso reale nella capacità economica della persona obbligata al mantenimento.

Lo stesso vale per beni e investimenti. Un immobile, una partecipazione societaria, un conto finanziario o un bene registrato non producono tutti lo stesso effetto sull’assegno. Possono indicare patrimonio, disponibilità o una fonte di utilità economica; occorre però collegarli alla domanda concreta. L’assegno in favore del coniuge separato richiede infatti di considerare le circostanze e i redditi dell’obbligato, oltre all’adeguatezza dei redditi propri del coniuge che lo chiede, secondo l’articolo 156 del codice civile.

Assegno al coniuge e mantenimento dei figli seguono criteri diversi

L’assegno per il coniuge non coincide con il mantenimento dei figli. Nella separazione, l’articolo 156 del codice civile collega il diritto del coniuge non addebitabile alla mancanza di redditi propri adeguati e stabilisce che l’importo sia determinato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’altro coniuge. Perciò un reddito o un credito occultato può assumere rilievo se altera la valutazione delle risorse effettive di chi dovrebbe contribuire.

Per i figli, invece, il giudice fissa la misura e il modo del contributo di ciascun genitore guardando al loro interesse e alle esigenze materiali di cura, istruzione ed educazione. Tra i criteri dell’articolo 337-ter del codice civile rientrano le esigenze attuali dei figli, il tenore di vita, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi e il valore economico dei compiti domestici e di cura.

La stessa informazione può quindi avere effetti diversi. Un credito professionale non riscosso può non modificare da solo l’assegno tra coniugi, ma può essere utile a spiegare la continuità dell’attività lavorativa e le risorse complessive di un genitore. Viceversa, un patrimonio rilevante ma non produttivo di entrate non permette di saltare l’analisi delle esigenze dei figli, dei tempi di cura e delle altre fonti di sostegno economico.

La trasparenza economica è un dovere processuale

Le informazioni economiche non si riducono alla dichiarazione dei redditi. Nei procedimenti con domande di contributo economico, oppure in presenza di figli minori, il ricorso deve essere accompagnato dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, dai documenti su immobili, beni mobili registrati e quote sociali, nonché dagli estratti dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. Lo prevede l’articolo 473-bis.12 del codice di procedura civile.

Questa documentazione non elimina ogni dubbio. Una dichiarazione fiscale può non mostrare immediatamente l’esistenza di un credito non riscosso; un estratto conto può evidenziare movimenti senza spiegare da quale rapporto derivino; una quota sociale attesta una partecipazione, ma non dimostra da sola che il socio riceva utili o compensi. I documenti vanno letti insieme, senza trasformare un indizio in una conclusione certa.

Se le informazioni depositate sono incomplete o incoerenti, il giudice può ordinare l’integrazione dei documenti, disporre ordini di esibizione e svolgere indagini su redditi, patrimoni ed effettivo tenore di vita, anche verso terzi e, se necessario, avvalendosi della polizia tributaria. Sono poteri previsti dall’articolo 473-bis.2 del codice di procedura civile. Non si tratta però di un controllo automatico: occorre che la richiesta sia collegata a fatti specifici e utile per la decisione.

Una produzione inesatta o incompleta può avere conseguenze nel processo. L’articolo 473-bis.18 consente al giudice di valutare il comportamento della parte che fornisce informazioni economiche inesatte o documenti incompleti, anche ai fini delle spese e della responsabilità processuale. Questo non stabilisce in anticipo né un importo dell’assegno né una sanzione automatica, ma rende importante contestare con precisione le omissioni che incidono sulla ricostruzione delle risorse.

Fatturato societario, quote e compensi personali non sono la stessa cosa

Il fatturato di una società non è automaticamente il reddito del socio. La società ha un patrimonio distinto da quello della persona fisica che ne possiede le quote. Perciò non è corretto sommare in modo meccanico tutti gli incassi societari al reddito personale dell’ex coniuge, né trattare ogni bene della società come se fosse direttamente disponibile per il socio.

La partecipazione societaria resta comunque un dato che deve emergere nella documentazione prevista dal rito familiare. Da lì possono diventare rilevanti fatti più precisi: compensi per cariche sociali, dividendi effettivamente distribuiti, rimborsi, finanziamenti del socio alla società, prelievi o spese personali sostenute dalla società. Conta il collegamento concreto tra attività societaria e disponibilità della persona tenuta al mantenimento.

Una differenza simile riguarda il professionista che rinvia l’incasso, fattura a clienti abituali o riceve pagamenti tramite strutture organizzate. Non basta affermare che lavora molto o che i clienti sono importanti. Servono elementi che consentano di distinguere un’attività potenzialmente redditizia da una risorsa già maturata, esigibile e idonea a incidere sul contributo economico.

Come cambiano le opzioni durante e dopo la separazione

Se il giudizio è ancora in corso, una scoperta documentata può entrare nella decisione. La disciplina consente di introdurre nuovi mezzi di prova e, per le domande di contributo economico in favore proprio o dei figli maggiorenni non indipendenti, nuove domande quando emergono mutamenti delle circostanze o nuovi accertamenti istruttori. La regola è stata precisata dal decreto legislativo n. 164 del 2024, che modifica l’articolo 473-bis.19 del codice di procedura civile.

Ciò non significa che una semplice supposizione apra sempre una nuova istruttoria. Una fattura, un contratto, una visura, un documento bancario legittimamente disponibile o dati societari possono spiegare perché l’accertamento richiesto è pertinente. La richiesta deve indicare il fatto da chiarire: per esempio l’esistenza di compensi continuativi, il valore di una quota dichiarata in modo incompleto o la destinazione di somme ricevute dall’attività professionale.

Per la revisione occorrono giustificati motivi sopravvenuti, secondo l’articolo 473-bis.29 del codice di procedura civile. Un reddito nuovo o un cambiamento effettivo delle risorse può assumere rilievo. Scoprire oggi un credito già esistente non lo rende però un fatto nuovo: occorre distinguere la revisione dai rimedi appropriati contro l’accordo o il provvedimento originari, verificando anche la fase del procedimento. In nessun caso la scoperta determina da sola un aumento retroattivo.

La tutela contro l’inadempimento è distinta dall’accertamento del reddito. Se esiste già un provvedimento o un accordo che stabilisce un contributo periodico e il debitore resta inadempiente dopo la costituzione in mora per almeno trenta giorni, l’articolo 473-bis.37 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di chiedere direttamente il pagamento ai terzi che versano periodicamente somme al debitore. Un cliente occasionale con una sola fattura non è necessariamente un terzo tenuto a pagamenti periodici; un rapporto professionale continuativo può porre una questione diversa.

Gli elementi che rendono utile una contestazione

Non servono dossier indiscriminati, ma fatti verificabili. Può essere utile tenere separati i documenti che riguardano il reddito personale, l’attività professionale, la società e il patrimonio. Una fattura non pagata va distinta da un compenso già accreditato; una quota societaria da un dividendo distribuito; l’uso di un bene aziendale da una spesa personale effettivamente sostenuta dalla società.

Con il mio staff possiamo aiutarti a ordinare questi elementi attorno alla domanda corretta: ottenere un accertamento nel giudizio pendente, chiedere la revisione delle condizioni oppure tutelare un assegno già stabilito ma non versato. La scelta cambia con il fatto decisivo, non con l’etichetta generica di reddito nascosto.

Domande frequenti

Posso chiedere un aumento dell’assegno se scopro fatture non pagate?

No, non automaticamente. Le fatture possono essere rilevanti se dimostrano crediti effettivi e una capacità economica maggiore di quella rappresentata, ma vanno considerate anche esigibilità, contestazioni, tempi di incasso e recuperabilità. Nel giudizio pendente possono giustificare nuovi accertamenti; dopo il provvedimento occorre distinguere un mutamento sopravvenuto dalla scoperta tardiva di un credito preesistente, che non basta da sola a fondare la revisione.

Il fatturato della società dell’ex coniuge è il suo reddito personale?

No. Il patrimonio e gli incassi della società restano distinti da quelli del socio. Tuttavia quote sociali, compensi per cariche, dividendi, rimborsi e somme utilizzate personalmente possono essere elementi rilevanti. Per sostenere che la società incide sull’assegno bisogna individuare il passaggio concreto tra le risorse societarie e la disponibilità personale dell’ex coniuge.

Devono essere depositati anche gli estratti conto bancari?

Sì, nelle domande di contributo economico o in presenza di figli minori. L’articolo 473-bis.12 richiede gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni, insieme alle dichiarazioni dei redditi e ai documenti su beni e quote sociali. Il documento non prova da solo ogni entrata, ma permette di confrontare movimenti, dichiarazioni e allegazioni delle parti.

Posso chiedere che un cliente abituale paghi direttamente l’assegno?

È possibile solo a condizioni precise. Deve esistere un assegno stabilito in un provvedimento o in un accordo idoneo, il debitore deve essere costituito in mora e inadempiente da almeno trenta giorni, e il terzo deve essere tenuto a versargli somme periodiche. Un cliente occasionale o un credito isolato non offre necessariamente questo strumento.

Posso modificare le condizioni dopo una separazione consensuale?

Sì, se sopravvengono giustificati motivi. La revisione non dipende soltanto dal fatto che la separazione fosse consensuale o giudiziale. Una risorsa maturata successivamente può essere rilevante. Se invece esisteva già e fu occultata, la sua scoperta non equivale a una sopravvenienza: occorre valutare i rimedi contro l’accordo originario e l’eventuale vizio del consenso.

Partire dai fatti che incidono davvero

La tutela dell’assegno non nasce dal sospetto generico che l’altro coniuge possieda più di quanto dichiari. Nasce dalla possibilità di collegare un credito, un pagamento, una quota societaria o un bene a una risorsa economicamente apprezzabile nel momento in cui il giudice deve decidere o rivedere le condizioni.

Se hai già documenti che mostrano una discrepanza concreta tra quanto dichiarato e quanto risulta dall’attività o dal patrimonio dell’ex coniuge, puoi contattarmi per individuare il passaggio più adatto alla situazione e distinguere l’accertamento delle risorse dalla tutela di un assegno già dovuto.