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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Lo scioglimento dell’unione civile non richiede una separazione preventiva. Se stai pensando di interrompere il vincolo, però, la sola decisione di non vivere più insieme non basta: occorre manifestare formalmente la volontà di scioglimento e, trascorso il termine previsto dalla legge, completare una delle procedure disponibili.

Ti spiego come distinguere la dichiarazione iniziale dallo scioglimento vero e proprio, quando è possibile rivolgersi al Comune e quando servono la negoziazione assistita o il tribunale. Voglio aiutarti anche a capire che cosa cambia se l’altra parte non collabora, se vi sono figli da tutelare oppure se devono essere regolati un assegno, la casa o altri rapporti economici.

Non serve la separazione, ma occorrono due passaggi

Il primo passaggio è la manifestazione di volontà. L’articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76 consente alle parti di dichiarare, insieme oppure separatamente, davanti all’ufficiale dello stato civile di volere lo scioglimento. La disciplina è consultabile nel testo vigente della legge sulle unioni civili.

Questa dichiarazione non scioglie immediatamente l’unione. Dalla sua data devono trascorrere tre mesi prima che possa essere proposta la domanda o concluso l’accordo destinato a produrre lo scioglimento. Durante questo intervallo lo status non cessa per il solo fatto che una parte abbia espresso la propria volontà.

La volontà può essere anche unilaterale. Se una sola parte rende la dichiarazione, deve prima comunicarla all’altra con una raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla residenza anagrafica o, in mancanza, all’ultimo indirizzo noto, oppure con una modalità ugualmente idonea. Questa regola risulta dall’adeguamento dell’ordinamento dello stato civile contenuto nel decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5. Il rifiuto dell’altra parte, quindi, non impedisce in assoluto lo scioglimento, ma esclude le procedure fondate su un accordo.

Lo scioglimento davanti all’ufficiale dello stato civile

La procedura comunale è la via più semplice soltanto quando esiste un accordo completo e compatibile con i limiti di legge. Trascorsi i tre mesi dalla manifestazione di volontà, entrambe le parti devono presentarsi personalmente davanti all’ufficiale dello stato civile e dichiarare di voler sciogliere l’unione alle condizioni concordate.

Quando la procedura comunale non è utilizzabile

La presenza di interessi familiari protetti può impedire il ricorso al Comune. L’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014 esclude questa procedura nei casi contemplati dalla norma relativi a figli minori, figli maggiorenni incapaci, con disabilità grave o economicamente non autosufficienti. Prima di scegliere questa strada occorre quindi chiarire se l’accordo coinvolge una di tali posizioni.

Il Comune non può ricevere trasferimenti patrimoniali. Nell’accordo non è possibile inserire, per esempio, il trasferimento della proprietà di un’abitazione o di una quota immobiliare. Il limite e le condizioni della procedura risultano dall’articolo 12 del decreto-legge n. 132 del 2014. Se la sistemazione economica richiede passaggi di proprietà, garanzie o clausole articolate, la negoziazione assistita o il ricorso congiunto offrono strumenti più adeguati.

La conferma dopo almeno trenta giorni

L’accordo deve essere confermato in un secondo incontro. Dopo aver ricevuto le dichiarazioni, l’ufficiale dello stato civile invita le parti a tornare non prima di trenta giorni. Se una parte non compare, l’accordo non viene confermato e la procedura non si conclude.

La sequenza comprende dunque il termine di tre mesi dopo la prima manifestazione di volontà e, una volta avviato l’accordo comunale, l’ulteriore intervallo minimo di trenta giorni per la conferma. Non si tratta di una durata complessiva garantita, perché appuntamenti, controlli e adempimenti dell’ufficio possono incidere sui tempi effettivi.

La negoziazione assistita quando l’accordo è più articolato

La negoziazione assistita consente di sciogliere l’unione senza un ordinario processo. È necessario che ciascuna parte sia assistita da almeno un proprio avvocato. L’accordo viene sottoposto al procuratore della Repubblica competente e, quando ha superato il controllo previsto, produce gli effetti del provvedimento giudiziale.

Questa procedura può essere utilizzata anche in presenza delle situazioni relative ai figli che escludono la via comunale. In tal caso il pubblico ministero verifica che l’accordo risponda al loro interesse. Se ritiene l’intesa inadeguata o considera opportuno procedere all’ascolto, trasmette gli atti al presidente del tribunale. In assenza di tali situazioni, il controllo riguarda la regolarità dell’accordo e conduce al nullaosta.

Gli accordi economici possono essere più completi. L’attuale disciplina permette di prevedere un assegno in unica soluzione e ammette patti relativi a trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori: ciò significa che nasce l’obbligo di eseguire il trasferimento, ma il passaggio della proprietà richiede ancora l’atto idoneo previsto dalla legge. Questi aspetti sono regolati dall’articolo 6 del decreto-legge n. 132 del 2014.

L’accordo deve essere trasmesso per le annotazioni dello stato civile. Gli adempimenti successivi non sono un dettaglio formale: rendono conoscibile lo scioglimento nei registri e completano il percorso previsto per questo tipo di accordo.

Ricorso congiunto e procedimento contenzioso

Il ricorso congiunto è utile quando le parti sono d’accordo ma preferiscono una decisione del tribunale. Può regolare i rapporti economici, le condizioni riguardanti i figli e, in tutto o in parte, le questioni patrimoniali. Il giudice controlla l’accordo e interviene se le condizioni contrastano con gli interessi dei figli.

La disciplina del procedimento congiunto si trova negli articoli 473-bis.47 e 473-bis.51 del codice di procedura civile, come risultanti anche dal decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164. Le parti possono chiedere che l’udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, ma il giudice conserva il potere di chiedere chiarimenti, documenti o la comparizione personale.

Se manca l’accordo, resta il procedimento contenzioso. Dopo la dichiarazione iniziale e il decorso dei tre mesi, una parte può chiedere da sola al tribunale lo scioglimento. L’altra non può mantenere il vincolo contro la volontà manifestata secondo la legge, ma può contestare assegno, rapporti patrimoniali, condizioni riguardanti i figli e altre domande collegate.

Nel giudizio è necessaria l’assistenza di un avvocato. Il conflitto sulle condizioni non impedisce necessariamente la pronuncia sullo status: quando ne ricorrono i presupposti, la cessazione del vincolo può essere affrontata separatamente dalle questioni che richiedono ulteriori accertamenti.

Assegno, casa e beni comuni

L’assegno dopo lo scioglimento non è automatico. La legge n. 76 del 2016 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni della legge sul divorzio. Una differenza di reddito, da sola, non consente di dare per scontato il diritto: assumono rilievo le condizioni economiche, l’autosufficienza, la durata dell’unione e il contributo dato alla vita comune e alla formazione del patrimonio.

La casa non passa automaticamente da una parte all’altra. Se l’immobile appartiene a entrambe, lo scioglimento dell’unione non elimina la comproprietà. Se appartiene a una sola parte, la fine del vincolo non trasferisce la proprietà all’altra. L’eventuale vendita, attribuzione di una quota o liquidazione richiede una regolazione specifica e, per gli immobili, gli atti formali necessari.

Anche la comunione dei beni richiede una sistemazione distinta. La cessazione del regime patrimoniale non comporta che ogni bene venga materialmente diviso con lo stesso atto che scioglie l’unione. Occorre identificare ciò che è personale, ciò che rientra nella comunione, i debiti comuni e le spese sostenute da ciascuno.

Prima di definire l’accordo è utile raccogliere l’atto di costituzione dell’unione civile, le informazioni sul regime patrimoniale, i titoli relativi alla casa, i dati essenziali su redditi e patrimoni e gli eventuali provvedimenti riguardanti i figli. Questi elementi servono a scegliere la procedura, non soltanto a preparare i documenti.

Come scegliere la procedura adatta

Il Comune è adatto a un accordo essenziale. Le parti devono essere entrambe disponibili a comparire e a confermare lo scioglimento; non devono ricorrere le condizioni relative ai figli che escludono questa via e non possono essere inseriti trasferimenti patrimoniali.

La negoziazione assistita permette un accordo più strutturato senza instaurare un normale giudizio. Può essere preferibile quando occorre disciplinare obblighi economici, prevedere un assegno in unica soluzione, assumere impegni relativi a un immobile o tutelare figli per i quali è richiesto il controllo del pubblico ministero.

Il ricorso congiunto offre il controllo del tribunale su un’intesa già raggiunta ed è utile quando le condizioni sono particolarmente articolate. Se invece una parte rifiuta ogni accordo, la strada è il procedimento contenzioso. Un errore da evitare consiste nel confondere la soluzione più rapida con quella più adatta: un accordo troppo semplice può lasciare irrisolti beni, debiti e obblighi destinati a creare un nuovo conflitto.

Domande frequenti

Devo separarmi prima di chiedere lo scioglimento?

No, non è prevista una separazione preventiva. Devi manifestare, anche individualmente, la volontà davanti all’ufficiale dello stato civile e attendere tre mesi prima di proporre la domanda o concludere l’accordo di scioglimento. La cessazione della convivenza, da sola, non sostituisce questi passaggi.

Posso sciogliere l’unione se l’altra parte non è d’accordo?

Sì, il consenso dell’altra parte non è indispensabile per ottenere lo scioglimento. Devi rispettare la comunicazione della volontà unilaterale, rendere la dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile e, dopo tre mesi, rivolgerti al tribunale. Il disaccordo esclude Comune e negoziazione assistita, che richiedono un’intesa.

Quanto dura la procedura davanti al Comune?

La legge impone due intervalli distinti. Devono trascorrere tre mesi dalla manifestazione iniziale di volontà; ricevuto poi l’accordo, l’ufficiale dello stato civile fissa la conferma non prima di trenta giorni. A questi termini minimi si aggiungono i tempi necessari per appuntamenti e adempimenti amministrativi.

È sempre necessario un avvocato?

Davanti al Comune l’assistenza è facoltativa. Nella negoziazione assistita serve invece almeno un avvocato per ciascuna parte, mentre per il ricorso al tribunale è necessaria la difesa tecnica. Anche quando l’avvocato non è obbligatorio, un accordo economico non chiaro può produrre conseguenze che la semplice registrazione comunale non risolve.

Possiamo trasferire la casa con l’accordo di scioglimento?

Non con l’accordo ricevuto dall’ufficiale dello stato civile. La negoziazione assistita può contenere un impegno immobiliare con effetti obbligatori, ma il trasferimento effettivo richiede il successivo atto idoneo. Nel ricorso congiunto le parti possono regolare i rapporti patrimoniali, rispettando comunque le forme previste per il passaggio della proprietà.

Un passaggio da impostare con chiarezza

La procedura semplificata funziona quando anche le conseguenze sono semplici. Se restano da definire figli, assegno, abitazione, debiti o beni comuni, conviene affrontarli prima di scegliere il percorso. Se vuoi comprendere quale procedura corrisponde alla tua situazione e quali questioni non lasciare irrisolte, puoi contattarmi.

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