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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

La guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope pone dubbi che una semplice positività non risolve: conta ancora l’alterazione al momento del controllo? Una traccia riferibile a un consumo lontano nel tempo basta per il reato? Che differenza c’è tra un test preliminare e un’analisi tossicologica?

In questa guida voglio aiutarti a distinguere consumo, possibile effetto e prova penale. Ti spiegherò come è cambiato l’articolo 187 del Codice della strada, quale lettura ha dato la Corte costituzionale nel 2026, come si svolgono gli accertamenti e quali conseguenze possono derivare dal rifiuto. Vedremo anche perché il tipo di campione, il tempo del prelievo e la quantità rilevata possono modificare profondamente la valutazione.

La regola applicabile dopo la riforma del 2024

Dal 14 dicembre 2024 l’articolo 187 non indica più lo stato di alterazione psicofisica come elemento espresso del reato. La legge 25 novembre 2024, n. 177 ha riscritto la disposizione, che ora punisce la guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il testo e le procedure sono consultabili nell’articolo 187 del Codice della strada su Normattiva.

La modifica non punisce ogni consumo passato. Una lettura puramente cronologica comprenderebbe anche chi guida quando gli effetti della sostanza sono certamente terminati. La Corte costituzionale ha escluso questa interpretazione, perché il reato tutela la sicurezza della circolazione e non serve a sanzionare penalmente l’assunzione in quanto tale.

Per i fatti anteriori al 14 dicembre 2024 resta decisiva la disciplina vigente al momento della condotta, letta secondo le regole sulla successione delle leggi penali. La formulazione precedente richiedeva la prova di un’effettiva alterazione psicofisica causata dalla sostanza. La data del controllo è quindi essenziale e il nuovo testo non può essere applicato automaticamente a una condotta precedente.

Consumo remoto, alterazione attuale e pericolo per la guida

La sentenza n. 10 del 2026 ha dichiarato non fondate le questioni sulla riforma, ma solo in base a un’interpretazione restrittiva. Per affermare la responsabilità occorre dimostrare che la condotta abbia creato un pericolo per la circolazione: normalmente ciò richiede un accertamento vicino alla guida e una sostanza che, per qualità e quantità, sia ancora potenzialmente capace di incidere sulle normali capacità di controllo del veicolo. Il principio è spiegato nella sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2026.

L’alterazione concreta non deve essere provata come in passato. Non è sempre necessario dimostrare, attraverso sintomi esteriori, che il conducente barcollava, parlava con difficoltà o guidava in modo anomalo. Serve però una prova scientifica idonea a collegare temporalmente l’assunzione alla guida e a mostrare una possibile influenza ancora in corso.

Di conseguenza, una positività non ha sempre lo stesso significato. La presenza di soli metaboliti, un campione capace di documentare anche consumi risalenti o quantità non compatibili con effetti perduranti possono non bastare. Al contrario, un prelievo prossimo alla guida, la presenza della sostanza attiva in una matrice biologica appropriata e concentrazioni scientificamente significative possono sostenere l’accusa anche senza manifestazioni esteriori evidenti.

Non esiste una soglia legislativa unica paragonabile ai valori previsti per l’alcol. La valutazione dipende dalla specifica sostanza, dalla quantità, dal tipo di campione e dalle conoscenze tossicologiche applicabili. L’assenza di una soglia generale non consente però di considerare penalmente rilevante qualsiasi traccia rilevabile in laboratorio.

Come si svolgono gli accertamenti

Il controllo preliminare

Gli organi di polizia stradale possono effettuare prove qualitative non invasive, anche mediante apparecchi portatili. Questi controlli servono ad acquisire elementi che giustifichino gli accertamenti successivi. Un risultato preliminare positivo non coincide con la prova definitiva del reato e deve essere distinto dall’analisi tossicologica forense.

Il passaggio all’accertamento analitico è possibile quando la prova preliminare risulta positiva oppure esiste un diverso ragionevole motivo per ritenere che il conducente sia ancora sotto l’effetto della sostanza. Possono assumere rilievo, per esempio, le modalità di guida, le condizioni osservate durante il controllo, quanto accaduto in un incidente e altri elementi concretamente descritti dagli agenti.

Fluido orale e campioni biologici

La disciplina privilegia l’analisi su campioni di fluido del cavo orale, prelevati nel rispetto della riservatezza e dell’integrità fisica. Le analisi devono essere eseguite da laboratori certificati secondo metodi impiegati negli accertamenti tossicologici forensi. Questa fase deve permettere di identificare la sostanza e fornire dati utili sulla vicinanza temporale dell’assunzione.

Se il prelievo orale non può essere effettuato, oppure il conducente lo rifiuta, la polizia può accompagnarlo presso una struttura sanitaria abilitata per il prelievo di liquidi biologici. In caso di incidente, le strutture che stanno già prestando cure possono eseguire gli accertamenti richiesti dalla polizia, compatibilmente con le necessità sanitarie e di soccorso.

Che cosa accade mentre si attende il risultato

Se l’analisi non è subito disponibile ma il controllo preliminare è positivo, la patente può essere ritirata fino all’esito e comunque per non più di dieci giorni. Il conducente non può proseguire la marcia; se nessun’altra persona idonea può guidare, il veicolo viene trasportato nel luogo indicato o in autorimessa, con spese a carico dell’interessato.

Quando l’analisi non può essere svolta, un risultato preliminare positivo non si trasforma automaticamente in prova penale. Restano però possibili l’interruzione immediata della guida e la visita medica disposta dal prefetto entro sessanta giorni. Procedimento penale, provvedimenti cautelari sulla patente e verifica dell’idoneità alla guida sono piani distinti, anche se originano dallo stesso controllo.

Il rifiuto del test è un reato autonomo

Rifiutare gli accertamenti indicati dall’articolo 187 può integrare un reato distinto dalla guida dopo l’assunzione. La disposizione comprende il rifiuto delle prove preliminari, dell’accertamento analitico sul fluido orale e dei prelievi previsti presso le strutture sanitarie. Il rifiuto non evita quindi le conseguenze penali e può rendere impossibile discutere il risultato scientifico che sarebbe emerso dal test.

La punibilità presuppone comunque una richiesta legittima, proveniente dall’organo competente e formulata nelle condizioni previste dalla legge. Una reale impossibilità fisica, un’indicazione sanitaria contraria o una richiesta estranea alla procedura non equivalgono automaticamente a un rifiuto. Conta la condotta concreta: il dissenso può risultare anche da comportamenti inequivoci, non soltanto da una dichiarazione formale.

L’articolo 187, comma 8, richiama le sanzioni dell’articolo 186, comma 7, del Codice della strada: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente da sei mesi a due anni, oltre alle conseguenze sul veicolo previste dalla norma. Il prefetto dispone inoltre la visita medica e la sospensione cautelare fino all’esame di revisione.

Pene, sospensione, revoca e confisca

Per il reato previsto dall’articolo 187, comma 1, la pena è l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro insieme all’arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento del reato segue la sospensione della patente da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a una persona estranea, non viene confiscato, ma la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Con la condanna o con l’applicazione della pena concordata è disposta la confisca del veicolo, salvo che appartenga a un terzo estraneo. La patente è sempre revocata in caso di recidiva nel triennio e per alcune categorie professionali indicate dall’articolo 186-bis. Per conducenti giovani, neopatentati e categorie professionali soggette a regole più severe sono previsti aumenti di pena.

L’incidente aggrava nettamente la posizione. Se il conducente provoca un incidente nelle condizioni penalmente rilevanti, le pene dell’articolo 187 sono raddoppiate e la patente viene, di regola, revocata. Se dall’incidente derivano lesioni gravi, gravissime o la morte di una persona, possono entrare in gioco ulteriori reati, con elementi costitutivi e conseguenze più severe da tenere separati dalla contravvenzione di base.

L’ammenda aumenta anche quando il fatto è commesso tra le ore 22 e le ore 7. L’insieme degli effetti è ricostruibile nella legge n. 177 del 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. È importante non confondere il ritiro provvisorio sul posto, la sospensione cautelare prefettizia e la sanzione accessoria applicata dopo l’accertamento del reato.

Le garanzie durante prelievi e analisi

Quando il prelievo o l’analisi sono compiuti come atto di indagine, il conducente deve essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore, secondo le regole degli atti urgenti previste dall’articolo 356 del codice di procedura penale e dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione. L’operazione, però, non deve essere rinviata per attendere l’arrivo del legale quando il decorso del tempo può compromettere il risultato.

È diversa l’ipotesi in cui il campione sia stato prelevato autonomamente dai sanitari per finalità terapeutiche. In questo caso l’eventuale utilizzo del referto nel procedimento penale non coincide necessariamente con un prelievo disposto dalla polizia. Se invece gli agenti chiedono uno specifico campione o un’analisi aggiuntiva per finalità investigative, occorre considerare le garanzie proprie di quell’atto.

Il verbale non esaurisce la verifica. Contano l’ora della guida e del prelievo, la matrice analizzata, la sostanza attiva o i soli metaboliti, il dato quantitativo, il metodo utilizzato, l’identificazione e conservazione del campione e l’interpretazione tossicologica. Un controllo apparentemente positivo può assumere un significato diverso quando questi elementi vengono letti insieme.

Anche l’uso terapeutico documentato di un medicinale contenente sostanze psicotrope non esclude automaticamente l’articolo 187. La prescrizione chiarisce la ragione dell’assunzione, la dose e gli orari, ma il punto penale resta la possibile influenza sulla guida. Allo stesso tempo, la liceità della terapia e la responsabilità stradale non coincidono e devono essere valutate senza automatismi.

Quali opzioni considerare dopo il controllo

La prima distinzione riguarda la natura del risultato. Un test portatile positivo, una certificazione sanitaria e un’analisi forense completa non hanno lo stesso valore. Se viene contestato il reato, è utile conservare i verbali, il referto, la documentazione sulla terapia eventualmente seguita e ogni dato sugli orari. Bastano questi elementi per comprendere se la prova riguarda un consumo remoto o una possibile influenza ancora attuale.

Contestare non significa negare il dato di laboratorio. La questione può riguardare il significato scientifico di quel dato: la quantità è idonea a produrre effetti? Il campione consente di collocare temporalmente l’assunzione? Sono state cercate sostanze attive o soltanto prodotti del metabolismo? I tempi e le modalità del prelievo rendono attendibile il collegamento con la guida?

Quando la prova risulta utilizzabile e le condizioni di legge sono presenti, possono essere considerate anche soluzioni processuali alternative. Fuori dall’ipotesi dell’incidente prevista dal comma 1-bis, il giudice può sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità. Il positivo svolgimento estingue il reato, dimezza la sospensione della patente e determina la revoca della confisca; questa possibilità può essere concessa una sola volta.

Domande frequenti

Basta essere positivi a una sostanza per essere condannati?

No, non basta qualsiasi positività. Dopo la sentenza costituzionale n. 10 del 2026 occorre dimostrare una presenza prossima alla guida che, per sostanza, quantità e matrice biologica, sia generalmente idonea a produrre un effetto potenzialmente incidente sulla capacità di guidare. Una traccia remota o priva di questo significato non è automaticamente sufficiente.

Devo apparire visibilmente alterato perché si applichi l’articolo 187?

Non è indispensabile un sintomo evidente. La riforma non richiede più la prova dell’alterazione concreta prevista dal vecchio testo. L’accusa deve però dimostrare il pericolo attraverso dati scientifici sulla possibile influenza ancora in corso. Condotta di guida e condizioni osservate dagli agenti possono rafforzare o indebolire tale ricostruzione.

Posso rifiutare il test portatile e accettare soltanto il prelievo in ospedale?

Il rifiuto del test previsto dalla legge può essere penalmente rilevante. L’articolo 187, comma 8, comprende anche gli accertamenti preliminari. Non è quindi prudente considerare liberamente sostituibile una prova con un’altra. Resta possibile contestare in seguito la legittimità della richiesta, le modalità del controllo e l’attendibilità dei risultati.

La patente viene sospesa prima della conclusione del processo?

Sì, possono intervenire misure precedenti alla sentenza. In attesa delle analisi la patente può essere ritirata per un massimo di dieci giorni; in presenza degli esiti previsti dalla legge il prefetto può poi disporre visita medica e sospensione cautelare. Queste misure sono diverse dalla sospensione applicata come sanzione accessoria dopo l’accertamento del reato.

Il lavoro di pubblica utilità è sempre possibile?

No, richiede precise condizioni. L’articolo 187 lo consente fuori dall’ipotesi in cui il conducente abbia provocato l’incidente contemplato dal comma 1-bis e può essere utilizzato una sola volta. Non è un’assoluzione: sostituisce la pena e, se svolto positivamente, comporta l’estinzione del reato e gli ulteriori effetti stabiliti dalla legge.

Come orientarti dopo una contestazione

Una contestazione per guida dopo l’assunzione di sostanze non si comprende leggendo soltanto la parola positivo sul referto. Il nodo è il collegamento tra risultato e guida: tempo trascorso, campione esaminato, sostanza attiva, quantità e capacità potenziale di incidere sul controllo del veicolo.

Se devi valutare un verbale, un referto tossicologico, un provvedimento sulla patente o un’accusa di rifiuto, puoi contattarmi. Potremo distinguere gli effetti amministrativi dal procedimento penale e individuare quali elementi sono davvero decisivi nella tua situazione.