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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

Essere presenti durante uno scontro fisico tra più persone può lasciare un dubbio immediato: rischio una denuncia anche se non ho iniziato io, non ho colpito nessuno o ho cercato di allontanarmi? La rissa non riguarda soltanto chi provoca l’episodio o chi causa il danno più grave. Conta, prima di tutto, se una persona ha partecipato a uno scontro reciproco e violento.

La distinzione decisiva è tra chi prende parte alla colluttazione, chi subisce un’aggressione senza inserirsi nello scontro e chi interviene davvero per separare o sottrarre qualcuno al pericolo. Ti spiego che cosa prevede l’art. 588 del codice penale, perché lesioni e altri fatti possono aumentare sensibilmente il rischio e quali elementi aiutano a ricostruire correttamente la posizione di ciascuno.

Quando uno scontro diventa rissa

La rissa è uno scontro reciproco tra più persone o gruppi contrapposti, nel quale i partecipanti agiscono gli uni contro gli altri. Non basta che vi siano tensione, urla, insulti o persone radunate nello stesso luogo: occorre una colluttazione, o comunque un confronto fisico violento, con una partecipazione effettiva dei soggetti coinvolti.

L’art. 588 del codice penale punisce già la partecipazione alla rissa con la multa fino a 2.000 euro. Perciò la durata breve dell’episodio non elimina automaticamente il problema, né lo elimina il fatto che nessuno sappia indicare con precisione chi abbia dato il primo colpo.

La presenza non coincide con la partecipazione. Chi assiste senza intervenire, cerca di dividere i contendenti oppure si allontana prima di contribuire allo scontro non va assimilato automaticamente a chi combatte. Il punto non è soltanto dove si trovava la persona, ma che cosa fa: colpisce, trattiene un avversario per favorire altri, rincorre, incita in modo concretamente funzionale allo scontro oppure tenta di interromperlo?

Che cosa cambia se qualcuno riporta lesioni o muore

Le conseguenze fisiche fanno salire il rischio. Se nella rissa una persona muore o riporta una lesione personale, il secondo comma dell’art. 588 prevede per il solo fatto di aver partecipato la reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa disciplina opera anche quando la morte o la lesione avvengono subito dopo, purché siano una conseguenza della rissa.

Questa regola ha un effetto importante: per contestare la rissa aggravata non è necessario dimostrare che ogni partecipante abbia materialmente causato la lesione. Resta però essenziale provare che quella persona abbia realmente preso parte alla rissa e che l’evento lesivo sia collegato allo scontro. Partecipazione ed evento sono dunque i due snodi da distinguere con attenzione.

La gravità della lesione può incidere anche oltre l’art. 588. L’art. 583 del codice penale considera gravi, tra le altre, le lesioni che mettono in pericolo la vita o provocano una malattia o un’incapacità nelle ordinarie occupazioni per oltre quaranta giorni; considera gravissime alcune conseguenze permanenti, come la perdita di un senso o di un arto. Non è il solo numero di giorni indicato in un certificato a risolvere ogni questione, ma la documentazione sanitaria può essere centrale.

Rissa e lesioni personali sono contestazioni diverse

Un singolo colpo può avere rilievo autonomo. Se è possibile attribuire a una persona una specifica condotta lesiva, oltre alla rissa può entrare in discussione il delitto di lesione personale. L’art. 582 c.p. riguarda la lesione dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente; nelle ipotesi aggravate, la qualificazione e il trattamento del fatto cambiano.

Non ogni segno sul corpo prova da solo una lesione personale in senso tecnico. Un arrossamento momentaneo, per esempio, non equivale necessariamente a una malattia; una frattura, una prognosi, una terapia o una limitazione delle normali attività possono invece assumere un peso diverso. Il dato medico va letto insieme ai fatti: dinamica, immagini, testimonianze e compatibilità tra il danno e l’azione attribuita.

Possono inoltre emergere contestazioni ulteriori se i fatti le giustificano: minacce precedenti o successive, danneggiamenti, porto o uso di strumenti offensivi, violenza contro chi tenta di intervenire. Non è corretto presumere che ogni rissa comporti tutti questi reati. Al contrario, ciascuna imputazione richiede fatti propri e una prova distinta della condotta contestata.

Chi si difende non è automaticamente parte della rissa

La legittima difesa richiede un pericolo attuale. L’art. 52 c.p. esclude la punibilità quando una persona è costretta a difendere un diritto proprio o altrui contro un’offesa ingiusta attuale, usando una difesa necessaria e proporzionata. Il riferimento normativo è riportato nella legge n. 36 del 2019 sulla legittima difesa.

In concreto, non basta dire che l’altra persona ha colpito per prima o ha usato maggiore violenza. La reazione deve servire a fermare un’aggressione in corso, non a punire chi l’ha compiuta né a proseguire lo scontro quando il pericolo è cessato. Difendersi non significa pareggiare i conti. Se l’avversario si allontana o è ormai neutralizzato, una nuova aggressione può avere un significato del tutto diverso dalla difesa.

In una rissa volontariamente accettata, invocare la legittima difesa è particolarmente difficile perché manca spesso la posizione di chi subisce passivamente un’offesa ingiusta. La valutazione può cambiare se una persona interrompe il proprio coinvolgimento, prova ad allontanarsi e viene poi aggredita separatamente, oppure se interviene per proteggere un terzo da un pericolo concreto.

Anche il tentativo di separare conta. Chi trattiene una persona per impedire ulteriori colpi, accompagna fuori dal luogo dello scontro un soggetto in pericolo o chiama aiuto può trovarsi dentro una scena confusa senza essere per questo parte della rissa. Naturalmente, le immagini devono essere valutate per intero: un breve frammento video può non mostrare ciò che accade immediatamente prima o dopo.

I fatti che aiutano a distinguere le posizioni

La sequenza dei fatti è spesso decisiva. Occorre capire chi era presente all’inizio, chi ha avuto contatti fisici, se qualcuno è entrato nello scontro in un secondo momento, chi ha tentato di allontanarsi e se vi sono stati inseguimenti o nuove aggressioni dopo la separazione. Una ricostruzione generica del tipo “eravamo tutti coinvolti” può nascondere ruoli molto diversi.

Video, fotografie, referti, messaggi inviati prima o dopo il fatto e dichiarazioni di persone presenti possono chiarire aspetti differenti. Un referto documenta le conseguenze sanitarie, ma non identifica da solo l’autore del colpo. Un filmato può mostrare una condotta, ma può essere incompleto. Nessun elemento va isolato dal contesto temporale e dalle altre prove disponibili.

È utile conservare ciò che esiste già senza alterarlo: conversazioni complete, fotografie originali, contatti di eventuali presenti, indicazioni sui luoghi in cui potrebbero esserci telecamere. Evita invece di concordare versioni dei fatti con altri coinvolti o di pubblicare sui social immagini e commenti sull’episodio: possono complicare la ricostruzione e creare ulteriori equivoci.

Dopo una denuncia: opzioni e passaggi da considerare

La prima esigenza è capire l’accusa concreta. Essere sentiti come persona informata sui fatti non è la stessa cosa che essere indagati; una contestazione per rissa semplice non coincide con una contestazione per rissa aggravata o per lesioni personali. La qualificazione può dipendere dagli elementi raccolti e non va dedotta soltanto da quanto riferito informalmente sul posto.

La linea difensiva non consiste nel negare indistintamente ogni presenza. Può essere necessario chiarire che si era estranei allo scontro, che si è intervenuti per separare, che si è subito un’aggressione oppure che non vi è prova di una condotta individuale ulteriore. Dire il ruolo effettivo è più utile che adottare una versione semplificata incompatibile con immagini, referti o testimonianze.

In alcune ipotesi può essere valutata la messa alla prova, un percorso che, se ammesso e concluso positivamente, può estinguere il reato. La pagina del Tribunale di Vercelli sulla messa alla prova indica espressamente la rissa aggravata tra i reati valutabili, con l’esclusione dei casi nei quali derivino morte o lesioni gravi o gravissime. Non è una soluzione automatica: dipende dalla contestazione, dalla fase del procedimento e dalle condizioni previste dalla legge. Se hai ricevuto un atto o una convocazione, puoi contattarmi per comprendere la tua posizione prima di rendere dichiarazioni che non hai avuto modo di valutare.

Domande frequenti

Posso essere accusato di rissa se non ho colpito nessuno?

Sì, è possibile se hai partecipato concretamente allo scontro reciproco, perché l’art. 588 punisce la partecipazione e non soltanto il singolo colpo. Non basta però trovarsi sul posto: chi assiste, si allontana o interviene realmente per separare le persone non deve essere confuso con chi prende parte alla colluttazione.

Se lo scontro coinvolge solo due persone, è sempre rissa?

No. La rissa richiede almeno tre partecipanti effettivi allo scontro; uno scontro isolato tra due soggetti può comunque integrare altri reati, come percosse, lesioni o minacce, secondo la condotta e le conseguenze. La presenza di persone che osservano non trasforma da sola un litigio a due in una rissa.

La rissa diventa aggravata soltanto se le lesioni sono gravi?

No. Per l’art. 588, secondo comma, è sufficiente che nella rissa qualcuno riporti una lesione personale, anche se non qualificata come grave o gravissima. La maggiore gravità clinica può però incidere su ulteriori contestazioni, sulle pene previste per le lesioni e sulle opzioni processuali concretamente disponibili.

Posso invocare la legittima difesa se l’altro ha iniziato?

Non automaticamente. Devi trovarti davanti a un’offesa ingiusta attuale e reagire solo quanto necessario e proporzionato per difenderti o difendere un’altra persona. Il fatto che l’altro abbia iniziato la discussione o abbia dato un primo colpo non giustifica una reazione successiva quando il pericolo è ormai finito.

Un video breve può dimostrare che sono innocente?

Può essere utile, ma raramente basta da solo. Un filmato può mostrare chi colpisce, chi tenta di separare o chi si allontana, ma potrebbe iniziare dopo l’inizio dei fatti o interrompersi prima della conclusione. Occorre collocarlo nella sequenza completa insieme a testimonianze, referti e altri elementi disponibili.