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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Matrimonialista

Parlare dell’entità dei compensi in un divorzio significa prima di tutto capire quale somma si sta considerando. Il compenso dell’avvocato, l’assegno eventualmente dovuto a un ex coniuge, il contributo per i figli e le spese del processo non sono la stessa cosa. Nascono da rapporti diversi e seguono regole diverse: confonderli può far credere, per esempio, che il giudice stabilisca sempre quanto il cliente deve pagare al proprio difensore.

In questa guida voglio chiarire chi decide il compenso professionale, quando servono i parametri forensi e che cosa il giudice può invece decidere sulle spese tra le parti. Vedremo anche perché un divorzio con condizioni già condivise non richiede necessariamente la stessa attività di un procedimento con contrasti su figli, abitazione o questioni economiche. Il divorzio appartiene alla materia civile e familiare: l’eventuale presenza di fatti penalmente rilevanti apre un piano distinto e non modifica, da sola, le regole sul compenso dell’assistenza nel divorzio.

Il compenso dell’avvocato non è l’assegno divorzile

Il compenso remunera l’assistenza legale. È la somma dovuta per l’attività affidata all’avvocato: confronto iniziale, trattativa, redazione di un accordo, ricorso, difesa in giudizio e, se necessarie, attività ulteriori. Riguarda quindi il rapporto tra cliente e professionista. Non è una somma che un coniuge versa all’altro per effetto del divorzio.

L’assegno divorzile ha una funzione diversa. Può essere disposto tra ex coniugi quando ne ricorrono i presupposti e riguarda i loro rapporti economici dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Anche il mantenimento dei figli, le spese straordinarie e l’uso dell’abitazione familiare rispondono a esigenze familiari: non sono voci della parcella dell’avvocato.

Le spese di causa costituiscono un terzo piano. Sono quelle che il giudice può regolare nel rapporto processuale tra le parti. Il loro eventuale rimborso non coincide automaticamente con quanto il cliente ha pattuito con il proprio legale. Perciò la domanda utile non è solo “quanto costerà il divorzio?”, ma anche: quale attività viene affidata, quali questioni sono già risolte e quali potrebbero diventare oggetto di contrasto?

Chi stabilisce il compenso professionale

Il primo riferimento è l’accordo tra cliente e avvocato. L’articolo 13 della legge professionale forense prevede che il compenso sia pattuito di regola per iscritto al momento del conferimento dell’incarico. La pattuizione può riferirsi all’intera attività, a singole fasi o a prestazioni determinate. Questo consente di distinguere, per esempio, la sola predisposizione di un ricorso congiunto dalla gestione di un giudizio che diventi conflittuale.

La chiarezza comprende anche le voci diverse dal compenso. La stessa disciplina richiede trasparenza sulla complessità dell’incarico e, se il cliente lo chiede, la comunicazione scritta della misura prevedibile del costo, con distinzione tra compenso, oneri e spese. Le spese vive sono esborsi sostenuti per la pratica; oneri fiscali e previdenziali seguono invece regole proprie. Tenerle separate evita che una voce prevista fin dall’inizio venga scambiata per un aumento inatteso del compenso.

Il riferimento all’articolo 13 e ai casi nei quali operano i parametri è contenuto nel testo vigente del decreto sui parametri forensi. L’accordo non deve restare generico. Deve rendere comprensibile che cosa è incluso e che cosa, per natura o per fase, resta esterno all’incarico iniziale.

Quando intervengono i parametri forensi

I parametri non sono un tariffario automatico. Il decreto ministeriale n. 55 del 2014 disciplina i criteri per liquidare i compensi dell’avvocato quando il corrispettivo non è stato determinato per iscritto, manca un accordo consensuale oppure occorre una liquidazione. Non indicano quindi il prezzo obbligatorio e identico di ogni divorzio, né permettono di calcolare una somma attendibile conoscendo soltanto il nome del procedimento.

La prestazione effettiva resta il dato centrale. Il regolamento distingue l’attività giudiziale da quella stragiudiziale e considera le fasi dell’attività. Un confronto volto a raggiungere condizioni condivise, la redazione di un ricorso congiunto e un giudizio con produzioni documentali, udienze e richieste contrapposte non sono la stessa prestazione. La differenza non dipende da un’etichetta, ma da ciò che occorre realmente fare per tutelare la posizione della parte.

Le tabelle sono state aggiornate nel 2022. Il decreto ministeriale n. 147 del 13 agosto 2022 ha modificato il decreto n. 55 del 2014 e sostituito le tabelle; la sua disciplina temporale riguarda le prestazioni professionali esaurite dopo la sua entrata in vigore. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del decreto n. 147 del 2022 è utile proprio per distinguere la revisione dei parametri dalla semplice data di apertura di una pratica.

Che cosa accade se nasce un contrasto sul compenso

Un disaccordo sul compenso non attribuisce al giudice del divorzio un potere automatico di rideterminazione. L’articolo 13 della legge professionale forense contempla, in mancanza di accordo tra avvocato e cliente, un tentativo di conciliazione davanti al Consiglio dell’Ordine; su richiesta dell’iscritto, il Consiglio può esprimere un parere di congruità. Restano poi le sedi previste dall’ordinamento per le controversie sul credito professionale.

Leggere l’incarico viene prima dei parametri. Se il documento individua una fase consensuale e il divorzio si trasforma in una causa su questioni economiche o genitoriali, bisogna capire se la nuova attività sia già compresa. Se invece l’incarico include espressamente anche lo sviluppo contenzioso, il punto diventa il criterio pattuito per quell’attività. In entrambi i casi, i parametri aiutano a inquadrare la liquidazione quando ne ricorrono le condizioni, ma non sostituiscono ciò che le parti hanno validamente concordato.

Che cosa decide il giudice sulle spese del processo

Il giudice regola le spese tra le parti della causa. L’articolo 91 del codice di procedura civile stabilisce, in via generale, che il giudice che chiude il processo condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore dell’altra e ne liquida l’ammontare. Questa è una decisione sul rapporto processuale tra ex coniugi, non una fissazione generale della parcella dovuta dal cliente al proprio avvocato. Il testo dell’articolo 91 del codice di procedura civile mostra questa distinzione.

Rimborso e compenso possono non coincidere. La liquidazione giudiziale può riguardare soltanto le spese e i compensi che il giudice pone a carico dell’altra parte secondo le regole processuali. Il rapporto professionale resta regolato dall’accordo concluso con il difensore e dalle norme applicabili. Non è prudente preventivare il costo personale di una causa presumendo che ogni somma corrisposta al proprio legale sarà poi recuperata dall’ex coniuge.

Nel divorzio congiunto la logica è diversa dalla soccombenza. Se i coniugi presentano condizioni condivise, non vi è normalmente una domanda di uno contro l’altro da accogliere o respingere nello stesso senso di un giudizio contenzioso. Ciascuno deve quindi conoscere il proprio accordo di incarico e le relative voci. Un’intesa tra le parti può ridurre il terreno del conflitto, ma non elimina la necessità di definire con precisione le condizioni che riguardano figli, casa o rapporti economici.

Perché un divorzio congiunto e uno contenzioso incidono in modo diverso

Un divorzio congiunto parte da condizioni già condivise. I coniugi chiedono insieme il divorzio e propongono un assetto concordato. L’attività legale può concentrarsi sulla verifica della tenuta dell’intesa, sulla formulazione delle condizioni e sul procedimento necessario per ottenerne il controllo giudiziale. Questo non significa che ogni accordo sia semplice: una clausola ambigua sull’abitazione, sulle spese dei figli o su un pagamento periodico può creare problemi successivi.

Un divorzio contenzioso richiede una decisione giudiziale sui punti ancora aperti. Il disaccordo può riguardare uno solo o più aspetti: collocamento dei figli, tempi di frequentazione, assegno, disponibilità della casa, redditi o patrimonio. Quando i fatti rilevanti sono contestati, può rendersi necessaria documentazione più ampia, possono susseguirsi atti difensivi e udienze, e il perimetro dell’assistenza cambia rispetto a un incarico diretto alla sola formalizzazione di un accordo.

Non esiste però una regola matematica. Un ricorso congiunto può richiedere attenzione sostanziale se l’intesa riguarda beni, debiti, figli o trasferimenti; una controversia può invece restare circoscritta se il disaccordo è uno solo e i dati essenziali sono chiari. Ridurre il costo iniziale accettando clausole che non si comprendono non è una soluzione: il risparmio apparente può lasciare irrisolto proprio il punto che genera una nuova discussione.

Come leggere un accordo sul compenso prima di iniziare

L’incarico deve avere confini riconoscibili. È utile che indichi se riguarda una trattativa, il divorzio congiunto, un giudizio contenzioso oppure più fasi. Devono risultare comprensibili anche le eventuali attività successive: una modifica delle condizioni dopo il divorzio, l’esecuzione di un provvedimento o una nuova controversia non sono automaticamente parte dell’incarico originario.

Le domande pratiche aiutano a evitare equivoci. Prima di affidare l’incarico, puoi chiedere quale attività è compresa, quale criterio determina il compenso, quali spese vive sono prevedibili e che cosa accade se l’accordo tra coniugi non viene raggiunto. Non si tratta di trasformare la relazione professionale in una trattativa continua: serve a comprendere il passaggio da una fase all’altra e a decidere con dati leggibili.

Il patrocinio a spese dello Stato è una possibilità distinta. Nei giudizi civili e nelle procedure di volontaria giurisdizione può riguardare anche i divorzi congiunti, purché ricorrano i requisiti reddituali e la pretesa non sia manifestamente infondata. Il Ministero della Giustizia precisa inoltre che il beneficio non pone a carico dello Stato le somme che la parte ammessa venga eventualmente condannata a pagare alla controparte vittoriosa. Le condizioni e le modalità sono illustrate nella pagina sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili.

Domande frequenti

Chi decide quanto devo pagare al mio avvocato per il divorzio?

Lo decidete anzitutto tu e l’avvocato nell’accordo professionale, che la legge prevede di regola in forma scritta al momento dell’incarico. I parametri forensi assumono rilievo se manca una determinazione scritta o consensuale, nelle liquidazioni e nelle altre ipotesi previste dalla disciplina. Il giudice del divorzio non stabilisce automaticamente la parcella del tuo difensore.

Il giudice può imporre al mio ex coniuge di rimborsare le spese legali?

Il giudice può decidere sulle spese tra le parti. La regolazione dipende dal procedimento, dalle domande proposte e dall’esito della causa. Anche quando viene disposto un rimborso, questo non coincide necessariamente con il compenso concordato tra te e il tuo avvocato: sono rapporti distinti, con presupposti e tempi che possono essere diversi.

Un divorzio congiunto costa sempre meno di uno contenzioso?

Non è una regola automatica. Il divorzio congiunto parte da un accordo e spesso richiede attività diverse rispetto a una causa conflittuale. Tuttavia, condizioni complesse su figli, abitazione, beni o pagamenti possono richiedere un lavoro accurato anche nell’accordo. Al contrario, una causa può restare limitata se il contrasto riguarda un punto preciso e documentato.

Posso chiedere un preventivo scritto prima di conferire l’incarico?

Sì, puoi chiedere informazioni scritte sul costo prevedibile. È utile comprendere quali attività sono incluse, quali spese vive possono aggiungersi e che cosa accade se il tentativo di accordo fallisce. La legge professionale distingue il compenso dagli oneri e dalle spese, e richiede al professionista trasparenza sulla complessità dell’incarico.

Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato per il divorzio?

Può essere possibile se ricorrono i requisiti previsti. Il patrocinio civile può applicarsi anche ai divorzi congiunti e alle procedure familiari, ma richiede la verifica della condizione reddituale, della documentazione e della non manifesta infondatezza della pretesa. Non opera automaticamente perché il procedimento è consensuale, né elimina un’eventuale condanna alle spese in favore dell’altra parte.

Riferimenti utili e conclusione

Per orientarti servono soprattutto tre distinzioni: compenso dell’avvocato e assegno familiare non coincidono; accordo professionale e spese di lite non coincidono; attività prevista e attività sopravvenuta non coincidono. I riferimenti essenziali sono il decreto ministeriale n. 55 del 2014 sui parametri forensi, come modificato dal decreto n. 147 del 2022, l’articolo 91 del codice di procedura civile e le indicazioni ministeriali sul patrocinio a spese dello Stato richiamati in questa pagina.

Prima di scegliere il percorso, chiarisci l’oggetto dell’incarico. Sapere quali condizioni sono già condivise e quali restano aperte permette di leggere correttamente l’accordo sul compenso e di non confondere il costo dell’assistenza con le altre conseguenze economiche del divorzio. Se hai bisogno di mettere a fuoco questi aspetti nella tua situazione, puoi contattarmi.