Il diritto tributario e quello delle successioni si intrecciano in un campo complesso, soprattutto quando si tratta di agevolazioni fiscali per enti con finalità sociali. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'Ordinanza n. 15743 del 12 giugno 2025, ha fornito un chiarimento fondamentale riguardo la responsabilità solidale degli Enti del Terzo Settore (ETS) nell'ambito dell'imposta sulle successioni. Questa decisione offre maggiore certezza giuridica e rafforza la tutela della missione degli ETS, la cui opera è di vitale importanza per la collettività.
La disciplina dell'imposta sulle successioni, regolata dal Decreto Legislativo n. 346 del 1990, prevede all'art. 3, comma 1, specifiche esenzioni per gli Enti del Terzo Settore. Tali agevolazioni sono state ribadite e potenziate dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117 del 2017), in particolare dagli articoli 82, comma 2, e 89, comma 7, volti a sostenere le attività di interesse generale.
Contestualmente, l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 346/1990 stabilisce la responsabilità solidale degli eredi per il pagamento dell'imposta dovuta sull'intero asse ereditario. La questione cruciale posta alla Cassazione riguardava l'applicabilità di tale responsabilità solidale agli ETS che, pur figurando come eredi, beneficiano di un'esenzione specifica. La controversia vedeva l'Avvocatura Generale dello Stato (A.) opporsi alla parte privata (D.) in merito a una decisione della Commissione Tributaria Regionale di Roma del 22 febbraio 2023.
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 15743/2025, ha offerto una risposta chiara e dirimente, stabilendo un principio fondamentale a tutela degli ETS. Riportiamo di seguito la massima della sentenza:
In tema di imposta sulle successioni, l'ente del terzo settore, quale erede beneficiario dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 (confermata dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017 e rinnovata dall'art. 82, comma 2, dello stesso d.lgs.), non è soggetto a responsabilità solidale per l'imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, risultando altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva, a qualsiasi titolo, per l'obbligazione tributaria.
La Corte ha dunque chiarito che un ETS, sebbene erede, non può essere chiamato a rispondere solidalmente per l'imposta dovuta da altri coeredi o legatari quando l'ente stesso gode di un'esenzione specifica. La motivazione risiede nella necessità di preservare la ratio legis: se l'ente è escluso dalla soggettività passiva per l'obbligazione tributaria, imporgli la responsabilità solidale annullerebbe il beneficio dell'esenzione, tradendo lo spirito del legislatore volto a sostenere il Terzo Settore.
Questa pronuncia ha importanti ricadute pratiche:
L'interpretazione della Cassazione è coerente con il principio di proporzionalità e con la volontà di incentivare il Terzo Settore, riconoscendone il valore pubblico.
L'Ordinanza n. 15743 del 2025 della Corte di Cassazione è un punto di riferimento per l'imposta sulle successioni e il Terzo Settore. Riconoscendo che l'esenzione dalla soggettività passiva implica anche l'esclusione dalla responsabilità solidale, la Suprema Corte tutela la coerenza del sistema normativo e gli interessi degli ETS, garantendo l'effettività delle agevolazioni. Per gli enti e chi li supporta, questa pronuncia offre maggiore chiarezza e sicurezza giuridica, cruciali per la pianificazione successoria e la sostenibilità delle attività sociali.