Diritto di Famiglia
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Tariffe e Preventivi
L'avvocato divorzista (o avvocato matrimonialista) assiste il coniuge nell'ambito delle procedure di divorzio (c.d. cessazione degli effetti civili del matrimonio o scioglimento del matrimonio).
Lo Studio Legale Bianucci offre assistenza legale nelle procedure di divorzio, tentando sempre di trovare una conciliazione con l’altro coniuge, al fine di giungere ad un rapido divorzio consensuale. Specie in presenza di figli, salvo la presenza di condizioni pregiudizievoli da portare innanzi al Giudice, è sempre consigliabile vivere il momento della separazione o del divorzio, tentando di accordarsi sulla regolamentazione economico-patrimoniale nonché sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli, laddove ve ne siano.
Il Cliente dello Studio Legale Bianucci può richiedere di essere supportato durante il percorso di separazione e di divorzio, da psicoterapeute e pedagogiste cliniche che collaborano attivamente con l’avvocato Marco Bianucci, al fine di rendere meno traumatico il momento del divorzio o della separazione.
- Il divorzio.
Con il divorzio si determina lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale tra i coniugi.
La procedura è regolata dalla legge n. 898/1970, come modificata dalle successive normative (L. 436/78 e L. 74/87); in particolare dalla più recente legge n. 55 del 6 maggio 2015, c.d. legge sul “divorzio breve”, così denominata in quanto riduce il lasso di tempo che deve necessariamente trascorrere dalla separazione (1 anno se giudiziale, 6 mesi se consensuale) per poter proporre domanda di divorzio.
Benché si parli quotidianamente di “divorzio”, bisogna sapere che la legge non utilizza mai espressamente tale termine, ma si riferisce più precisamente a:
- Scioglimento del matrimonio (art. 1 L. 898/1970), laddove sia stato celebrato secondo il rito civile, ovvero in Comune davanti all’Ufficiale dello Stato Civile;
- Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (art. 2 L. 898/1970), che di regola in Italia è il quello concordatario, ossia il matrimonio religioso contratto in Chiesa secondo le regole del diritto canonico a cui l’ordinamento riconosce effetti civili tramite la successiva trascrizione nei registri dello Stato Civile del Comune di celebrazione. In questo caso si parla propriamente di “cessazione degli effetti civili” proprio perché la pronuncia di divorzio non incide sulla permanenza del sacramento religioso (per il cui annullamento o nullità è competente il Tribunale Ecclesiastico Regionale o la Sacra Rota).
- Presupposti
Per poter pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso o lo scioglimento di quello civile, in via preliminare il giudice deve necessariamente tentare la riconciliazione tra i coniugi, e quindi accertare definitivamente che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” (art.1 L. 898/70).
Tale irrimediabile rottura deve essere ricondotta ad una delle condizioni tassativamente indicata nell’art.3 L. 898/70.
Pertanto il divorzio può essere pronunciato solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- Intervenuta separazione legale dei coniugi protrattasi per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi, in caso di separazione giudiziale, o 6 mesi in caso si sia proceduto tramite separazione consensuale (anche quando il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale). In entrambe le ipotesi tale termine decorre dal giorno della prima comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70).
- Condanna con sentenza passata in giudicato di uno dei coniugi dopo la celebrazione del matrimonio, anche per fatti commessi in precedenza, per alcuni reati espressamente individuati dalla legge (art. 3 n. 1 lett. a) – d), n. 2 lett. a), c), d) L. 898/1970).
Si tratta di delitti connotati da particolare gravità, ad esempio: condanna definitiva all’ergastolo o ad una pena di almeno 15 anni di reclusione; condanna, a prescindere dalla durata della pena, per: incesto; violenza sessuale; atti sessuali con minorenne, omicidio volontario o tentato omicidio del coniuge o di un figlio, lesioni contro coniuge e figli, violazione degli obblighi familiari, maltrattamenti in famiglia.
Nella maggioranza dei casi il Tribunale può pronunciare direttamente il divorzio senza passare per la fase di separazione.
- L’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio (art. 3 n. 2 lett. e), L. 898/1970).
- Mancata consumazione del matrimonio (art. 3 n. 2 lett. f) L. 898/1970).
- Rettificazione dell’attribuzione di sesso con sentenza passata in giudicato (art. 3 n. 2 lett. g) L. 898/70).
- Procedura
La domanda di divorzio può essere presentata unitamente da entrambi i coniugi se essi sono concordi sulla richiesta di divorzio stessa e sulle relative condizioni (o comunque vi è margine per il raggiungimento di un accordo condiviso): in tal caso si parlerà di divorzio congiunto.
Laddove questa procedura non risulta percorribile a causa dell’elevata conflittualità dei coniugi, la domanda di divorzio può essere chiaramente presentata anche da uno solo dei due, dando così avvio al divorzio c.d. giudiziale.
A seconda del caso la procedura è distinta:
- DIVORZIO CONGIUNTO (art. 4 comma 16 L. 898/70)
Come per il contenzioso, anche per il divorzio a domanda congiunta l’assistenza di un difensore è necessaria, ma in tal caso le parti possono decidere di farsi assistere da un unico legale per tutto il procedimento, con ovvio risparmio economico.
L’intera procedura si svolge innanzi al Tribunale, in camera di consiglio; pertanto con un iter molto più celere e semplificato rispetto alla seconda tipologia.
La domanda di divorzio congiunto si propone con ricorso, sottoscritto da entrambi i coniugi, tramite il quale essi provvedono a regolamentare, di comune accordo e con l’assistenza del legale, i loro rapporti economici e relativi ai figli.
Tutto si risolve in un’unica udienza di comparizione presso il Tribunale, nel corso della quale si accerta la definitiva impossibilità per i coniugi di ricostituire o mantenere la loro comunione spirituale e materiale e la sussistenza dei presupposti di legge per il divorzio; infine il Tribunale emette la sentenza di scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili.
- DIVORZIO CONTENZIOSO
In tal caso il procedimento si svolge davanti al Presidente del Tribunale competente e ciascun coniuge deve essere assistito dal proprio legale.
Come visto in precedenza, nella prima udienza di comparizione il Presidente tenta la riconciliazione e attesta che la comunione materiale e spirituale sia irreparabilmente venuta meno ed emana un’ordinanza con la quale vengono disposti i provvedimenti urgenti e temporanei per regolamentare i rapporti patrimoniali e concernenti i figli nelle more del procedimento. Viene quindi nominato un Giudice Istruttore davanti al quale si svolgeranno tutte le successive udienze. Se la fase istruttoria, ovvero quella relativa alla raccolta delle prove, quali l’audizione dei testimoni, le perizie e la produzione documentale, si prolunga particolarmente, viene emanata una sentenza provvisoria per far conseguire lo stato libero ai coniugi, in attesa della sentenza definitiva.
- Effetti del divorzio
Al termine di entrambe le procedure viste, la sentenza di divorzio viene trasmessa per la relativa annotazione all’ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
La sentenza di divorzio, oltre a determinare lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (fin dal giorno dell’annotazione nel registro dello Stato Civile) produce i seguenti effetti:
- Effetti personali
- I coniugi riacquistano la libertà di stato e possono risposarsi;
- La moglie perde il cognome del marito (ma può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il giudice ritiene la sussistenza di un interesse meritevole di tutela);
- Non vi è alcun effetto sulla cittadinanza acquistata a seguito del matrimonio.
- Effetti patrimoniali
- A carico del coniuge economicamente più forte può essere posto un assegno di divorzio in favore di quello meno abbiente;
- Viene stabilita la destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;
- Ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’altro;
- Se la sentenza di divorzio aveva a suo tempo riconosciuto a un coniuge il diritto all’assegno di mantenimento, quest’ultimo ha diritto anche alla pensione di reversibilità dell’ex coniuge defunto (o a una sua quota), a condizione che nel frattempo quello superstite non si sia risposato.
- In ogni caso, se uno dei coniugi matura il diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) prima che sia pronunciata la sentenza di divorzio, l’altro coniuge ha diritto a una parte di tale importo.
- Rapporti con i figli
I figli minori vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori ( “affido condiviso”) o, eccezionalmente, a soltanto uno di essi (“affido esclusivo”). Si prevede inoltre il collocamento prevalente presso uno dei due genitori e la regolamentazione dei diritti di visita dell’altro.A carico del genitore non collocatario può essere previsto un assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.