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Affidamento dei figli

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ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI

La disciplina dell’affidamento dei figli a seguito della separazione e del divorzio è stata oggetto di una organica riforma con la L. 14 febbraio 2006, n. 54.

Anche a seguito della separazione personale o del divorzio dei genitori il figlio minore conserva il diritto alla bigenitorialità, inteso come il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevendo mantenimento, cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi, nonché il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Al momento ci occuperemo specificamente dell’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, che permane anche a seguito di separazione o di divorzio.

In particolare dopo la rottura della convivenza tra i genitori, la prole ha il diritto di mantenere, almeno in via tendenziale, il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza tra i genitori. Tale concetto di per sé astratto deve essere in concreto valutato in relazione a quello che i genitori sono in grado di dare in ragione della loro situazione economica (Cass. 20/06/2011, n. 13459).

Ciò significa che ciascun genitore ha l’obbligo di provvedere al mantenimento del figlio in proporzione al proprio reddito (c.d. principio di proporzionalità), come prescritto dall’art. 337 ter c.c.

Le forme del mantenimento, come delineate dall’art. 337 ter, comma 4, c.c. possono essere di due tipi:

  1. IN VIA DIRETTA, nel senso che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere alle esigenze materiali del figlio per il periodo in cui dimora presso di lui;
  2. IN VIA INDIRETTA ovvero tramite ASSEGNO PERIODICO O DI MANTENIMENTO.

Tale assegno configura, quindi, una modalità di mantenimento alternativa a quella diretta, che può essere disposta a carico del genitore non convivente con il minore al fine di realizzare il principio di proporzionalità del mantenimento di cui si è parlato in precedenza.

In sintesi l’assegno di mantenimento consiste nel versamento periodico a favore del figlio di una somma di denaro, suscettibile di revisione nel tempo.

Ove la quantificazione dell’assegno periodico non sia stato liberamente regolato con accordo tra le parti, vi provvede il giudice prendendo in considerazione i seguenti parametri, elencati sempre all’art. 337-ter, comma 4 c.c.:

  • Le attuali esigenze del figlio
  • Il tenore di vita tenuto dal minore in costanza di convivenza con entrambi i genitori
  • I tempi di permanenza presso ciascun genitore
  • La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti di ciascun genitore.
  • Le risorse economiche di entrambi i genitori (redditi e intero patrimonio)

In particolare, ai fini della determinazione delle risorse economiche di entrambi i genitori il giudice dovrà tenero conto non solo dei redditi da lavoro dipendente o autonomo ma dell’intero patrimonio di ciascuno di essi (beni mobili o immobili posseduti, prezzo ricavato dalla loro alienazione,..).

Il giudice può fondare la decisione relativa alla posizione reddituale dei coniugi mediante presunzioni, se precise e concordanti. Qualora, però, le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultano sufficientemente documentate, il giudice può disporre un accertamento della polizia tributaria.

Per quanto concerne le spese straordinarie, ovvero quelle che esulano dalla soddisfazione delle esigenze di vita quotidiana, anch’esse devono essere ripartite tra i genitori secondo il principio di proporzionalità di cui all’art. 337 ter, comma 4, c.c. In ogni caso non sono ricomprese nell’assegno di mantenimento ma devono essere computate separatamente. Sono spese straordinarie, a titolo esemplificativo, le voci relative all’istruzione, alle visite mediche, e in ogni caso le spese il cui ammontare esorbiti rispetto alle normali possibilità dei genitori.

Nel caso in cui il coniuge obbligato sia inadempiente, il Presidente del Tribunale può ordinare che parte dei redditi dell’obbligato stesso siano versati all’altro genitore a favore dei figli.

Il conseguimento della maggiore età (18 anni), unitamente al fatto che il figlio sia economicamente indipendente e autosufficiente, costituisce il presupposto per richiedere la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del genitore obbligato. Anche in questo caso, tuttavia, il dovere di mantenimento non cessa automaticamente, essendo per contro necessario che vi sia un accertamento giudiziale sul venir meno della circostanza, con pronuncia del Tribunale.

Infatti il dovere di mantenimento non cessa con il compimento della maggiore età da parte del figlio, bensì nel diverso momento in cui il figlio consegue l’autosufficienza economica. Tale principio è stato espressamente affermato dal legislatore della riforma del 2006 che all’art. 337 septies c.c. ha previsto che il giudice “valutate le circostanze” può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico che, salvo diversa determinazione dello stesso giudice, è versato direttamente al figlio.

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