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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato per Risarcimento Danni

Straining e bullismo sul lavoro possono rendere difficile perfino affrontare una giornata ordinaria: l’esclusione dalle comunicazioni, compiti svuotati di contenuto, umiliazioni, carichi incongrui o richieste contraddittorie non sono semplici parole da sopportare in silenzio. Può sorgere il dubbio se si tratti di mobbing, di un conflitto con un responsabile o di un cambiamento organizzativo legittimo. E può essere altrettanto difficile capire se esista una tutela concreta anche quando gli episodi non sono numerosi o non sembrano progettati per colpire una persona.

Voglio aiutarti a distinguere i fatti che possono avere rilievo giuridico dalle situazioni spiacevoli ma non illegittime. Ti spiegherò che cosa indicano le espressioni straining e bullismo sul lavoro, quale protezione impone la legge al datore di lavoro, quali elementi servono per dimostrare il danno e quali alternative puoi considerare prima o dopo una richiesta di risarcimento.

Straining, bullismo e mobbing: perché la distinzione conta

Il bullismo sul lavoro non è un reato autonomo né una categoria giuridica con regole proprie. È un’espressione comune che può descrivere comportamenti offensivi, emarginanti o prevaricatori da parte di un superiore o di colleghi. Il loro rilievo dipende però dai fatti: frequenza, contenuto, contesto, effetti sulla prestazione e sulla salute, oltre alla reazione dell’organizzazione che avrebbe dovuto prevenirli o interromperli.

Il mobbing indica di regola una sequenza di condotte ostili che, considerate nel loro insieme, mirano o risultano idonee a isolare e danneggiare il lavoratore. Non basta quindi un contrasto acceso, una critica professionale o un singolo provvedimento sfavorevole. Occorre guardare alla continuità degli episodi, alla loro coerenza e alla concreta incidenza sulla dignità, sulla professionalità o sulla salute di chi li subisce.

Lo straining può emergere anche senza una lunga serie di episodi. La Corte di cassazione ha ricondotto questa figura a una forma attenuata rispetto al mobbing, caratterizzata dall’assenza della continuità delle azioni vessatorie: ciò che conta è la creazione o il mantenimento di una condizione lavorativa ostile e stressogena, idonea a incidere sulla salute. Puoi consultare la rassegna della Cassazione sull’ordinanza n. 18164 del 2018.

La tutela della salute e della dignità nel rapporto di lavoro

La regola centrale è l’articolo 2087 del codice civile. Questa norma impone all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, in base al tipo di lavoro, all’esperienza e alla tecnica. Non significa che il datore di lavoro risponda automaticamente di ogni sofferenza maturata nell’ambiente di lavoro; significa però che deve prevenire e contrastare rischi concretamente prevedibili per la salute e la dignità. Il testo di riferimento è l’articolo 2087 del codice civile su Normattiva.

Il nome dato al problema non decide da solo la tutela. In una pronuncia del 2024, la Cassazione ha chiarito che mobbing e straining sono nozioni medico-legali, utili a individuare condotte incompatibili con l’articolo 2087 e con la protezione della salute nell’ambiente di lavoro. Perciò l’assenza di un intento dichiaratamente persecutorio non chiude necessariamente la questione: il giudice deve verificare se i comportamenti abbiano creato un ambiente logorante e stressogeno. Il riferimento è la rassegna della Cassazione relativa all’ordinanza n. 4664 del 2024.

La prevenzione riguarda anche lo stress lavoro-correlato. L’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 richiede che la valutazione dei rischi consideri tutti i rischi per la sicurezza e la salute, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Il documento di valutazione dei rischi riguarda l’organizzazione nel suo complesso: può essere significativo per capire quali misure erano previste, ma non prova da solo né l’esistenza né l’inesistenza del danno individuale. Vedi l’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Quali fatti trasformano un disagio in una possibile violazione

Un cambiamento organizzativo non è illecito soltanto perché penalizzante. L’azienda può riorganizzare uffici, distribuire diversamente i compiti, modificare priorità e chiedere risultati coerenti con il contratto e con le mansioni. La domanda importante è un’altra: la scelta ha una ragione reale e viene applicata con modalità proporzionate, oppure diventa un mezzo per svuotare il ruolo, isolare una persona o sottoporla a pressioni incompatibili con la tutela della salute?

L’emarginazione professionale va descritta con precisione. Può assumere rilievo l’esclusione sistematica dalle riunioni necessarie, la sottrazione immotivata di compiti, l’assegnazione di attività inutili o incompatibili con il ruolo, la diffusione di accuse infondate, l’uso reiterato di toni degradanti oppure l’imposizione di obiettivi irragionevoli. Una narrazione generica del tipo “mi hanno fatto mobbing” è meno utile di una sequenza ordinata di date, persone presenti, comunicazioni e conseguenze concrete.

Conta anche chi ha causato o tollerato il problema. Le condotte possono provenire da un responsabile, da colleghi o da più soggetti. Se l’ostilità nasce tra colleghi, diventa decisivo capire se il datore di lavoro conosceva i fatti, avrebbe potuto conoscerli con ordinaria attenzione oppure ha omesso interventi adeguati dopo una segnalazione. La responsabilità non dipende soltanto dall’autore materiale dell’offesa, ma anche dall’organizzazione e dalle misure di protezione concretamente adottate.

Il danno alla salute richiede un collegamento dimostrabile. Certificazioni mediche, percorsi terapeutici e accertamenti specialistici possono documentare una condizione di sofferenza o una patologia, ma occorre anche mettere in relazione quel danno con le condizioni di lavoro dedotte. Il fatto che un periodo sia stato difficile non autorizza a presumere automaticamente il nesso causale; allo stesso modo, l’esistenza di fattori personali non esclude in partenza che il lavoro abbia contribuito al danno.

Documenti e riscontri che possono chiarire la situazione

Le prove più utili sono spesso quelle contemporanee ai fatti. E-mail, messaggi professionali, convocazioni, ordini di servizio, comunicazioni sulle mansioni, calendari, turni e verbali possono mostrare che cosa è avvenuto davvero e quando. Anche le valutazioni della prestazione, i documenti che descrivono il ruolo e le comunicazioni che cambiano compiti o obiettivi possono essere importanti, se collegati al fatto contestato.

Una cronologia ordinata evita equivoci. Annotare in modo sobrio la data, l’episodio, le persone coinvolte, eventuali testimoni e la documentazione disponibile permette di distinguere una condotta ripetuta da un’impressione generale. Non serve moltiplicare accuse o interpretazioni: è più efficace conservare fatti verificabili, compresi gli eventuali interventi richiesti e le risposte ricevute.

La prova testimoniale può integrare i documenti. Chi ha assistito a una riunione, ha ricevuto le stesse istruzioni oppure conosce la distribuzione concreta delle attività può aiutare a ricostruire il contesto. La testimonianza non sostituisce però la prova del danno alla salute né rende irrilevanti le ragioni organizzative addotte dal datore di lavoro: ogni elemento va letto insieme agli altri.

Segnalare il problema e scegliere una tutela proporzionata

Una segnalazione scritta può servire a chiedere protezione. Esporre fatti datati, indicare le conseguenze lavorative e domandare un intervento concreto consente di portare il problema all’attenzione del datore di lavoro senza trasformare subito ogni contrasto in una causa. La segnalazione non dimostra da sola la fondatezza della pretesa, ma può documentare che l’organizzazione è stata informata e quale risposta ha scelto di dare.

La soluzione interna è utile solo se affronta il fatto specifico. Un confronto, una diversa distribuzione delle attività, il ripristino di comunicazioni necessarie o misure contro comportamenti offensivi possono essere adeguati quando eliminano realmente la condizione di rischio. Se invece la risposta resta generica, minimizza episodi documentati o espone il lavoratore a ulteriori conseguenze pregiudizievoli, occorre considerare con maggiore attenzione la tutela esterna.

Il risarcimento non è l’unica domanda possibile. In base ai fatti, può assumere rilievo la richiesta di far cessare una condotta, di rimuovere gli effetti di un provvedimento illegittimo oppure di ottenere il ristoro dei danni subiti. Il contenuto di una domanda giudiziale dipende dal rapporto di lavoro, dalle condotte dimostrabili e dal danno allegato; non esiste una formula valida per ogni situazione né un risultato garantito.

Quando può esserci un risarcimento del danno

Il risarcimento richiede un danno provato. Non è riconosciuto in modo automatico perché una persona usa le parole mobbing, bullismo o straining. Occorre individuare una condotta o un’omissione contraria agli obblighi di tutela, dimostrare il pregiudizio subito e collegarlo ai fatti di lavoro. La ricostruzione può riguardare danni alla salute, conseguenze economiche effettivamente dimostrate e pregiudizi non patrimoniali, ma ciascuna voce ha presupposti propri.

L’intensità dei fatti può incidere sulla quantificazione. La Cassazione ha osservato che reiterazione, intensità del dolo e altre caratteristiche della condotta possono rilevare per l’ammontare del risarcimento, senza rendere indispensabile l’etichetta di mobbing per accertare la violazione dell’obbligo di protezione. Per questo è essenziale non concentrarsi soltanto sul nome del fenomeno, ma sulle conseguenze effettive e sui fatti che le hanno prodotte.

Risarcimento civile e prestazioni assicurative restano distinti. Un’eventuale tutela previdenziale o assicurativa segue regole e procedimenti propri e non sostituisce automaticamente la domanda di risarcimento contro il datore di lavoro. Allo stesso modo, un accertamento della sofferenza sanitaria non stabilisce da solo né la responsabilità datoriale né l’importo dovuto: il collegamento con il lavoro deve essere dimostrato nel caso concreto.

Domande frequenti

Posso parlare di straining anche se c’è stato un solo episodio?

Sì, ma non basta contare gli episodi. Lo straining può riguardare anche una condotta non ripetuta quando produce una condizione di lavoro ostile o stressogena che permane nel tempo. Occorre però dimostrare che cosa è accaduto, perché quella misura non era giustificata o proporzionata e quali effetti concreti ha avuto sul lavoro o sulla salute.

Devo avere una diagnosi medica per chiedere tutela?

No, la tutela non dipende da una diagnosi. Puoi contestare comportamenti lesivi della dignità o chiedere che cessino anche senza allegare una patologia. Una documentazione sanitaria diventa invece particolarmente importante quando chiedi il risarcimento di un danno alla salute, perché aiuta a definire il pregiudizio e a valutarne il collegamento con le condizioni di lavoro.

Bullismo sul lavoro e mobbing sono automaticamente reati?

No, non sono reati autonomi per il solo nome utilizzato. Possono rilevare sul piano lavoristico e civile come violazioni dell’obbligo di protezione. Alcuni singoli fatti potrebbero anche avere rilievo penale, ma ciò dipende dalla condotta concreta e dai suoi elementi specifici: non è corretto qualificare automaticamente come reato ogni conflitto, umiliazione o cattiva organizzazione.

Una segnalazione interna può essere utile prima di chiedere il risarcimento?

Può essere utile se descrive fatti verificabili. Una comunicazione scritta con date, episodi, persone presenti e richiesta di una misura concreta può consentire al datore di lavoro di intervenire e documentare la risposta ricevuta. Non sostituisce le prove necessarie in un eventuale giudizio, ma evita che il problema resti affidato soltanto a conversazioni informali o ricordi successivi.

Il documento di valutazione dei rischi dimostra che ho subito straining?

No, non dimostra da solo il caso individuale. La valutazione dello stress lavoro-correlato è un obbligo di prevenzione che riguarda l’organizzazione e i suoi rischi. Può essere un elemento utile nel contesto, ma per una domanda personale occorre provare anche i comportamenti subiti, l’eventuale omissione di misure adeguate, il danno e il nesso tra quei fatti e il pregiudizio lamentato.

Come orientarsi senza confondere le etichette con i fatti

La priorità è ricostruire con ordine ciò che è accaduto: quali condotte si sono verificate, quanto sono durate, chi ne era a conoscenza, quale protezione è stata chiesta e quali conseguenze sono documentabili. Se desideri chiarire se una situazione di straining o bullismo sul lavoro può fondare una tutela a Milano, puoi contattarmi per inquadrare i fatti e le alternative concretamente praticabili.