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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato Penalista

La responsabilità penale di sindaci e revisori nelle frodi societarie non nasce automaticamente dalla carica ricoperta. Se ricevi un avviso, una richiesta di documenti o una contestazione che riguarda il bilancio, la revisione o operazioni fiscali della società, il primo dubbio è spesso molto concreto: il fatto che non abbia impedito l’operazione basta per attribuirti il reato? Ti spiego perché la risposta richiede di distinguere con precisione tra funzione svolta, informazioni disponibili, poteri effettivi e partecipazione consapevole al fatto.

Voglio aiutarti a riconoscere i punti che contano davvero: quali doveri gravano sul collegio sindacale e sul revisore legale, quando un’omissione può assumere rilievo penale, quale peso hanno i segnali d’allarme e perché una responsabilità civile o disciplinare non coincide, di per sé, con una condanna penale.

La carica non equivale a responsabilità penale automatica

Sindaco e revisore svolgono compiti diversi. Il collegio sindacale vigila sul rispetto della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza concreta degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Ha inoltre poteri di ispezione, controllo e richiesta di notizie agli amministratori. Questi compiti spiegano perché un sindaco possa essere coinvolto in un’indagine, ma non permettono di dedurre la sua responsabilità penale dalla sola nomina. Il riferimento è negli articoli 2403, 2403-bis e 2406 del codice civile.

Il revisore legale esprime un giudizio sul bilancio. Nell’ambito della revisione legale, la legge richiede anche la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. La relazione di revisione deve indicare il giudizio sul bilancio e, nei casi previsti, deve motivare rilievi, giudizio negativo o impossibilità di esprimere un giudizio. Il perimetro dell’incarico e il contenuto della relazione diventano quindi elementi centrali per capire che cosa era richiesto a quella persona. Lo stabilisce l’articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Le funzioni possono sovrapporsi, ma non si confondono. In alcune società la revisione legale è affidata al collegio sindacale; in altre, sindaco e revisore sono soggetti distinti. Quando la stessa persona ricopre più ruoli, occorre ricostruire separatamente gli obblighi collegati a ciascuna funzione. Una contestazione formulata in modo generico rischia infatti di attribuire a un incarico poteri o conoscenze che appartenevano all’altro.

Quando un’omissione può diventare concorso nel reato

La negligenza non basta sempre per il concorso penale. Un controllo incompleto, un errore professionale o una vigilanza inadeguata possono avere rilievo civile, disciplinare o amministrativo. Per affermare che il sindaco o il revisore ha concorso in una frode commessa da amministratori o altri soggetti, occorre però dimostrare un contributo personale al reato e il necessario elemento soggettivo previsto dalla fattispecie contestata.

Il punto è la conoscenza concreta del rischio illecito. Non è sufficiente affermare che, per la posizione ricoperta, la persona avrebbe dovuto accorgersi di tutto. Diventa invece rilevante stabilire quali informazioni erano accessibili, se le anomalie erano percepibili con gli strumenti dell’incarico, se erano stati chiesti chiarimenti e se la risposta ricevuta eliminava o manteneva il sospetto. Anche il momento conta: un fatto conosciuto dopo il deposito del bilancio non dimostra automaticamente la consapevolezza precedente.

I segnali d’allarme vanno collegati ai fatti. Un’anomalia contabile, una perdita non correttamente rappresentata, operazioni con parti correlate non spiegate, documenti mancanti o risposte contraddittorie possono richiedere approfondimenti. Ma la loro presenza non sostituisce la prova della partecipazione dolosa. Bisogna capire se il segnale era specifico, ripetuto, comprensibile per quel ruolo e tale da rendere non credibile l’inerzia davanti a una possibile frode.

La giurisprudenza esclude la responsabilità da sola posizione. In tema di concorso omissivo dei sindaci nei reati societari e fallimentari, la Corte di cassazione ha richiamato la necessità di elementi sintomatici concreti, idonei a distinguere una condotta meramente colposa da una partecipazione dolosa, anche eventuale. La qualifica di controllore, da sola, non dimostra il contributo al reato. È un criterio particolarmente utile quando l’accusa si fonda soprattutto sulla mancata reazione a condotte degli amministratori. Si veda la Rassegna penale della Corte di cassazione sui presupposti del concorso del sindaco.

Falsità nelle relazioni di revisione e false comunicazioni sociali

La relazione di revisione ha un rilievo autonomo. L’articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 disciplina la falsità nelle relazioni o comunicazioni dei responsabili della revisione legale. La norma richiede una condotta informativa falsa oppure l’occultamento di informazioni, accompagnati dalla consapevolezza della falsità, dall’intenzione di ingannare i destinatari e dalla finalità di conseguire un ingiusto profitto. Non ogni giudizio rivelatosi inesatto integra quindi il reato.

Il contenuto contestato deve essere individuato. Una difesa efficace parte dalla singola frase della relazione, dal giudizio espresso, dal rilievo omesso o dalla comunicazione che l’accusa considera ingannevole. Occorre distinguere tra un’affermazione sui dati disponibili, una valutazione tecnica e la rappresentazione consapevolmente falsa di un fatto. Rilevano anche le carte di lavoro, le richieste rivolte alla società, le risposte ricevute e l’eventuale motivazione della scelta di non formulare rilievi.

Il danno e il tipo di ente incidono sulla disciplina. L’articolo 27 prevede conseguenze diverse secondo il danno patrimoniale causato ai destinatari e secondo la natura dell’ente assoggettato a revisione. Per questo non è corretto parlare genericamente di “falso del revisore” senza identificare il documento, i destinatari, il contenuto che avrebbe tratto in errore e l’effetto concretamente contestato. Il testo applicabile è nell’articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il sindaco non risponde come revisore soltanto perché controlla la società. Se l’incarico di revisione era affidato a un soggetto diverso, bisogna evitare di trasferire al sindaco responsabilità che presuppongono la qualità di responsabile della revisione legale. Rimane possibile una diversa contestazione per concorso in reati societari, ma questa richiede la prova dei suoi specifici presupposti e del contributo personale fornito.

Reati fiscali: il ruolo societario non sostituisce l’autore della dichiarazione

Un reato tributario richiede un collegamento personale con il fatto. Le contestazioni fiscali possono riguardare, tra l’altro, dichiarazioni fraudolente, dichiarazioni infedeli, omesse dichiarazioni, fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti. La disciplina è raccolta nel decreto legislativo n. 74 del 2000. Il fatto che un sindaco o un revisore abbia esaminato dati contabili non prova, senza ulteriori elementi, che abbia formato, presentato o condiviso una dichiarazione fiscale illecita.

La contestazione di concorso deve spiegare il contributo. L’accusa può sostenere che un professionista abbia favorito l’illecito con una condotta attiva, con un’attestazione, con una comunicazione o con un’omissione consapevole. In ciascuna ipotesi vanno individuati il comportamento attribuito, il suo rapporto con il reato fiscale e gli elementi da cui si dedurrebbe la volontà di contribuire all’evasione. Un generico rapporto fiduciario con gli amministratori non basta a colmare queste prove.

Le divergenze fiscali non sono tutte frodi. Una ripresa tributaria, una diversa qualificazione di un costo o un errore nella dichiarazione possono avere conseguenze fiscali e amministrative senza dimostrare automaticamente una condotta fraudolenta o il concorso del controllore. È decisivo separare il piano dell’accertamento tributario da quello penale: coincidono talvolta nei fatti esaminati, ma hanno presupposti e prove differenti.

Come impostare una difesa senza confondere i piani

La difesa deve ricostruire un ruolo, non soltanto contestare l’accusa. Il punto di partenza è definire con precisione l’incarico: periodo della carica, poteri attribuiti, società coinvolte, deleghe, partecipazione alle riunioni e documenti effettivamente disponibili. Questo consente di verificare se l’addebito riguarda un fatto avvenuto durante l’incarico e se la condotta richiesta rientrava davvero nei doveri del sindaco o del revisore.

Le date cambiano spesso la valutazione. Occorre collocare nel tempo la formazione del bilancio, il deposito della relazione, l’emersione dell’anomalia, le richieste di chiarimenti e le eventuali iniziative dell’organo di controllo. Un dissenso verbalizzato, una richiesta documentata o una segnalazione tempestiva non cancellano automaticamente ogni profilo di responsabilità, ma possono chiarire che non vi è stata adesione alla condotta altrui.

I documenti vanno conservati, non ricostruiti dopo. Verbali, corrispondenza professionale, carte di lavoro, richieste di informazioni, risposte degli amministratori e versioni del bilancio sono utili quando permettono di verificare che cosa fosse noto e quali iniziative siano state assunte. Non bisogna modificare, eliminare o creare documenti per adattarli alla contestazione. Se hai ricevuto un atto o temi un’indagine, puoi contattarmi per inquadrare il ruolo contestato e i documenti rilevanti nel rispetto delle garanzie difensive.

La responsabilità civile non risolve quella penale, e viceversa

I due piani hanno presupposti differenti. La responsabilità civile del sindaco riguarda i danni causati dalla violazione dei doveri connessi alla carica; la responsabilità penale richiede invece l’accertamento del reato e dell’elemento soggettivo richiesto dalla singola norma. La modifica dell’articolo 2407 del codice civile, entrata in vigore nel 2025, disciplina oggi anche limiti alla responsabilità risarcitoria dei sindaci fuori dalle ipotesi di dolo. Non trasforma però quei limiti in una regola sull’imputazione penale.

Una stessa vicenda può produrre questioni diverse. La società, i soci o i creditori possono discutere il danno; l’autorità fiscale può svolgere un accertamento; il pubblico ministero può ipotizzare un reato societario o tributario. I fatti possono sovrapporsi, ma non si può dedurre una condanna penale dalla sola esistenza di una domanda risarcitoria né, al contrario, escludere ogni profilo civile perché manca una contestazione penale. Il testo dell’articolo 2407 del codice civile riformato dalla legge n. 35 del 2025 aiuta a distinguere il tema risarcitorio da quello penale.

La qualifica dell’addebito orienta le scelte. Prima di assumere che si tratti di una “frode societaria”, bisogna leggere la norma indicata nell’atto e individuare il fatto contestato. Una falsità nella relazione di revisione, un concorso in false comunicazioni sociali e un concorso in reato tributario richiedono analisi diverse, perché cambiano soggetti, condotte, documenti rilevanti ed elemento psicologico da provare.

Domande frequenti

Posso essere indagato solo perché ero sindaco della società?

No, la carica non basta da sola. L’indagine può riguardarti perché il collegio sindacale ha doveri di vigilanza, ma la responsabilità penale richiede l’accertamento di una condotta personale collegata al reato e dell’elemento soggettivo richiesto. Contano il periodo dell’incarico, i poteri esercitabili, le informazioni ricevute e le iniziative concretamente adottate.

Un verbale di dissenso mi mette al riparo da ogni responsabilità?

Il dissenso è un elemento importante, non una garanzia assoluta. Può dimostrare che non hai aderito alla decisione e che hai segnalato una criticità. Deve però essere specifico, coerente con i fatti conosciuti e accompagnato dalle iniziative che il ruolo imponeva in quella situazione. Un dissenso solo formale può non chiarire un’omissione successiva.

Che cosa sono i segnali d’allarme per un sindaco o revisore?

Sono anomalie che possono richiedere approfondimenti. Possono riguardare dati contraddittori, operazioni non documentate, crediti difficilmente esigibili, scritture irregolari o risposte non verificabili degli amministratori. Non esiste però un elenco che renda ogni anomalia prova di dolo: occorre valutarne chiarezza, gravità, ripetizione e conoscibilità nel concreto.

Un accertamento fiscale prova anche il reato del revisore?

No, i due accertamenti non coincidono. Una ripresa fiscale può essere un elemento da esaminare, ma non dimostra automaticamente né il reato tributario né il concorso del revisore. Per quest’ultimo devono emergere un contributo concreto alla condotta illecita e gli elementi necessari per attribuirgli consapevolezza e volontà richieste dalla contestazione.

Quali documenti sono più utili per chiarire la mia posizione?

Servono soprattutto i documenti che fissano tempi e informazioni disponibili. Possono essere rilevanti verbali, relazioni, richieste di chiarimenti, risposte degli amministratori, carte di lavoro, comunicazioni professionali e versioni del bilancio. Devono essere conservati nella loro integrità: non vanno modificati, selezionati artificiosamente o prodotti retroattivamente per adattarli all’indagine.