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Avv. Marco Bianucci
Avv. Marco Bianucci

Avvocato per Risarcimento Danni

Un danno alla vista dopo un intervento oculistico può incidere sulla lettura, sulla guida, sul lavoro e sulle attività quotidiane. Se il risultato di un’operazione di cataratta o di un trattamento laser è diverso da quello atteso, è naturale chiedersi se si tratti di una complicanza inevitabile, di un errore tecnico o di un problema gestito in ritardo.

In questa guida voglio aiutarti a distinguere queste situazioni. Ti spiegherò quando può configurarsi una responsabilità sanitaria, quali fatti devono essere provati, perché il consenso informato ha un rilievo autonomo e quali danni possono entrare nella richiesta di risarcimento. Vedremo anche quali passaggi considerare prima di iniziare una causa e perché, in chirurgia oculistica, il risultato negativo non basta da solo a dimostrare la colpa.

Quando il peggioramento della vista può dipendere da un errore

L’esito insoddisfacente non prova automaticamente la responsabilità. Anche un intervento indicato ed eseguito correttamente può non raggiungere il risultato sperato o può essere seguito da una complicanza conosciuta. Per ottenere un risarcimento occorre collegare il danno a una condotta sanitaria non corretta, non alla sola successione temporale tra operazione e peggioramento visivo.

La verifica riguarda l’intero percorso di cura: indicazione dell’intervento, accertamenti precedenti, scelta della tecnica, esecuzione, controlli successivi e gestione dei sintomi segnalati dal paziente. Un errore può consistere anche in un ritardo, per esempio quando un segnale postoperatorio richiede approfondimenti o cure tempestive e viene invece trascurato, con conseguenze evitabili o più gravi.

La legge 8 marzo 2017, n. 24 stabilisce che gli esercenti le professioni sanitarie devono considerare le linee guida e, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, tenendo però conto delle specificità del caso concreto. La linea guida non sostituisce il giudizio clinico: una condotta astrattamente conforme può risultare inadeguata se le condizioni del paziente richiedono una scelta diversa.

Complicanza, errore tecnico e risultato non garantito

Una complicanza è un rischio possibile, non una spiegazione sufficiente. Bisogna capire se era realmente imprevedibile o non evitabile, oppure se poteva essere prevenuta, riconosciuta prima o trattata meglio. Definire un evento come complicanza nella cartella clinica non esclude, da solo, che vi sia stata una condotta negligente.

Nella chirurgia della cataratta, per esempio, assumono rilievo la corretta indicazione operatoria, la valutazione delle condizioni dell’occhio, la scelta e il posizionamento del cristallino artificiale, la gestione dell’intervento e il monitoraggio successivo. Nei trattamenti laser contano anche l’idoneità del paziente, gli esami preoperatori, le caratteristiche corneali, il difetto da correggere e la concreta possibilità di raggiungere il risultato prospettato.

Il risultato promesso va distinto dal risultato sperato. La prestazione sanitaria non comporta normalmente la garanzia della guarigione o di una vista perfetta. Tuttavia, brochure, preventivi, comunicazioni e colloqui possono essere rilevanti per ricostruire quali benefici siano stati presentati, quali limiti siano stati spiegati e se il paziente abbia ricevuto informazioni realistiche.

Chi può rispondere: struttura sanitaria e medico

La struttura risponde in via contrattuale delle prestazioni sanitarie erogate al paziente, anche quando l’intervento è materialmente eseguito da un professionista che opera al suo interno. L’articolo 7 della legge n. 24 del 2017 richiama gli articoli 1218 e 1228 del codice civile, relativi all’inadempimento e alla responsabilità per l’attività degli ausiliari.

Il sanitario che lavora nella struttura, invece, risponde di regola secondo la disciplina extracontrattuale dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia assunto direttamente un’obbligazione contrattuale verso il paziente. Il rapporto concreto con il medico conta: una prestazione resa da un libero professionista scelto e incaricato direttamente può richiedere un inquadramento diverso da quella svolta nell’organizzazione della clinica.

La distinzione incide sui destinatari della richiesta, sulla ripartizione degli oneri probatori e sui termini di prescrizione. In linea generale, l’azione contrattuale segue un termine di dieci anni, mentre quella extracontrattuale segue un termine di cinque anni. La decorrenza non coincide sempre con il giorno dell’intervento, soprattutto quando il danno e il suo possibile collegamento con la cura diventano riconoscibili soltanto in seguito.

Per questo è prudente non attendere. Una richiesta della cartella clinica serve a raccogliere gli elementi sanitari, ma non va confusa con un atto idoneo a interrompere la prescrizione. La data da considerare e il contenuto della comunicazione formale devono essere definiti in base ai fatti e al soggetto verso cui viene avanzata la pretesa.

Che cosa deve essere provato per ottenere il risarcimento

Il punto centrale è il nesso causale, cioè il collegamento tra la condotta contestata e il peggioramento della vista. Non basta dimostrare che la capacità visiva è diminuita dopo l’intervento: occorre sostenere, con elementi clinici e medico-legali, che una condotta diversa avrebbe evitato il danno o ne avrebbe ridotto la gravità.

Il giudizio civile utilizza il criterio della maggiore probabilità logica: tra le spiegazioni concretamente plausibili, la causa attribuita all’errore deve risultare più convincente delle alternative. Le condizioni precedenti dell’occhio sono decisive, perché una patologia già presente può avere determinato, anticipato o aggravato il deficit visivo indipendentemente dall’operazione.

La documentazione utile dipende dal problema discusso. La cartella clinica, il verbale operatorio, gli esami effettuati prima e dopo l’intervento, le prescrizioni, i controlli e le immagini diagnostiche permettono di ricostruire il decorso. Anche le visite svolte presso altri centri possono chiarire quando è emerso il danno e quali interventi correttivi sono stati necessari.

Una valutazione solo giuridica non basta. La legge n. 24 del 2017 prevede, nei procedimenti di responsabilità sanitaria, il coinvolgimento di un medico legale e di uno o più specialisti della disciplina interessata. In una controversia oculistica servono quindi competenze capaci di esaminare sia la condotta clinica sia le conseguenze permanenti e temporanee del danno visivo.

Il consenso informato non si esaurisce nella firma

Il consenso deve essere libero, consapevole e specifico. L’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 tutela il diritto del paziente a ricevere informazioni comprensibili su diagnosi, benefici e rischi degli accertamenti e dei trattamenti, alternative possibili e conseguenze dell’eventuale rifiuto.

Il modulo firmato documenta una parte del percorso informativo, ma non dimostra automaticamente un’informazione adeguata. Un testo generico, consegnato senza tempo per comprenderlo o privo dei rischi rilevanti per quel paziente, può non essere sufficiente. Al contrario, l’informazione può risultare anche da colloqui annotati e da altri documenti coerenti.

In chirurgia oculistica è importante distinguere il rischio generico di un esito non ottimale dalle conseguenze che assumono particolare rilievo per la persona: necessità di occhiali, possibile trattamento ulteriore, permanenza di disturbi, peggioramento della qualità visiva o limiti legati a patologie già esistenti. L’informazione deve permettere una scelta reale, non soltanto ottenere una firma.

La violazione del consenso informato e l’errore nell’esecuzione sono illeciti distinti. Secondo la rassegna della Corte di cassazione sulla sentenza n. 28985 del 2019, possono essere lesi sia il diritto alla salute sia quello all’autodeterminazione, ma ciascuna voce richiede conseguenze dannose specifiche. Se l’intervento è stato tecnicamente corretto, il risarcimento del danno alla salute legato alla carenza informativa richiede anche di dimostrare che, con informazioni adeguate, il paziente avrebbe rifiutato quel trattamento.

Quali conseguenze possono entrare nella richiesta

Il risarcimento deve corrispondere al danno effettivamente provato. Il danno biologico riguarda la lesione temporanea o permanente dell’integrità psicofisica. Nel caso della vista, la valutazione non dipende soltanto dal numero di decimi persi, ma dalla funzione visiva complessiva, dall’eventuale interessamento di entrambi gli occhi e dalle condizioni precedenti.

Possono rilevare anche la sofferenza interiore e le ripercussioni concrete sulle abitudini di vita, purché siano descritte e dimostrate senza duplicare la medesima conseguenza sotto nomi diversi. Leggere con difficoltà, non poter guidare o perdere autonomia sono circostanze da collegare al deficit accertato e alla vita reale della persona.

I danni patrimoniali possono comprendere spese mediche ragionevoli, visite, terapie, dispositivi e interventi correttivi. Una perdita di reddito richiede invece la prova dell’effettiva incidenza del problema visivo sull’attività lavorativa. Non è sufficiente affermare che la vista serve per lavorare: occorre mostrare quali mansioni non possono più essere svolte e quale conseguenza economica ne deriva.

La percentuale medico-legale non coincide con l’importo finale. La quantificazione considera durata della malattia, postumi permanenti, età, conseguenze personali e danni economici documentati. Anche le condizioni preesistenti devono essere separate, per quanto possibile, dall’aggravamento realmente attribuibile alla condotta sanitaria.

Quali passaggi considerare prima della causa

La prima scelta è capire se esiste una base tecnica sostenibile. Una valutazione preliminare deve confrontare le condizioni precedenti, l’indicazione all’intervento, il decorso clinico e lo stato attuale. In assenza di un nesso plausibile tra condotta e danno, iniziare una controversia espone a costi senza trasformare un esito negativo in responsabilità.

Quando emergono elementi concreti, la richiesta può essere indirizzata alla struttura, al professionista nei casi pertinenti e ai soggetti assicurativi coinvolti. Il decreto 15 dicembre 2023, n. 232, entrato in vigore il 16 marzo 2024, disciplina i requisiti minimi delle coperture assicurative e delle misure equivalenti previste per la responsabilità sanitaria.

Prima del giudizio è obbligatorio un tentativo di conciliazione. L’articolo 8 della legge n. 24 del 2017 consente di scegliere tra l’accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione, previsto dall’articolo 696-bis del codice di procedura civile, e la mediazione. Il primo percorso affida a consulenti nominati dal giudice l’esame anticipato delle questioni mediche e del possibile danno.

Se la conciliazione non riesce, resta possibile avviare il giudizio rispettando le regole processuali collegate al procedimento scelto. L’errore da evitare è formulare una richiesta prematura o indistinta, senza separare il danno originario, le condizioni preesistenti, le complicanze inevitabili e le conseguenze che si attribuiscono alla condotta contestata.

Per preparare il primo confronto sono normalmente sufficienti la documentazione dell’intervento, gli esami oculistici precedenti e successivi, i referti delle cure correttive e una descrizione concreta delle limitazioni attuali. Se mancano parti della cartella clinica, è utile richiederle alla struttura prima di trarre conclusioni sulla responsabilità.

Domande frequenti

Una complicanza conosciuta esclude sempre il risarcimento?

No, non automaticamente. Una complicanza conosciuta può essere inevitabile, ma può anche derivare da una prevenzione insufficiente, da un errore tecnico o da una gestione tardiva. La domanda corretta non è soltanto se l’evento fosse previsto, ma se una condotta sanitaria adeguata avrebbe potuto evitarlo o limitarne le conseguenze.

Il modulo firmato dimostra che ero stato informato?

La firma è un elemento di prova, non una risposta definitiva. Conta il contenuto del modulo, la sua specificità e il complessivo percorso informativo. Se mancano rischi rilevanti, alternative o limiti prevedibili del risultato, occorre capire quali informazioni siano state realmente fornite e quali conseguenze concrete abbia prodotto l’omissione.

Posso chiedere il risarcimento anche se ho fatto un secondo intervento?

Sì, il trattamento correttivo non elimina la possibile responsabilità. Può però modificare il danno risarcibile, perché bisogna distinguere i postumi rimasti dalle conseguenze temporanee poi risolte. Il secondo intervento può inoltre fornire elementi utili sulla causa del problema, ma il relativo referto deve essere letto insieme alla documentazione precedente.

Devo denunciare penalmente il medico?

No, la denuncia penale non è necessaria per chiedere il risarcimento civile. I due percorsi hanno presupposti, finalità e regole differenti. Prima di scegliere è utile capire se gli elementi disponibili indicano soltanto un possibile inadempimento risarcibile o anche fatti penalmente rilevanti, evitando iniziative usate come semplice pressione negoziale.

Come viene calcolato il risarcimento per il danno alla vista?

Il calcolo parte dalla lesione accertata e considera invalidità temporanea, postumi permanenti, condizioni preesistenti, età, sofferenza, limitazioni quotidiane, spese e perdite economiche provate. Non esiste un importo fisso per ogni intervento non riuscito e la percentuale medico-legale non comprende automaticamente tutte le conseguenze personali e patrimoniali.

Come orientarsi nel caso concreto

La domanda decisiva è che cosa sarebbe accaduto con una condotta corretta. Se il peggioramento era inevitabile, manca il collegamento necessario per il risarcimento; se poteva essere prevenuto o contenuto, occorre identificare la condotta responsabile e quantificare soltanto le conseguenze che ne derivano.

Se cerchi assistenza a Milano per un possibile danno dopo un intervento di cataratta o laser, puoi contattarmi per esaminare i presupposti giuridici della richiesta e comprendere se sia necessario un approfondimento medico-legale oculistico.